Cassa Forense: l’intervenuta privatizzazione non esclude la riscossione a mezzo di ruoli da essa compilati

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, della l. n. 576/80 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense può riscuotere contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, secondo le norme previste per le imposte dirette.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21735/15, depositata il 26 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Catania rigettava il ricorso proposto dall’avvocato avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione presentata dal legale ad un atto di preavviso di procedura esecutiva. In particolare, al professionista erano state notificate delle cartelle di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’avvocato ricorreva per cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 17, comma 3, della medesima normativa il legale rilevava come la Corte territoriale avesse ritenuto inammissibile l’opposizione, in quanto proposta oltre al termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Il professionista avvalorava la sua tesi, facendo riferimento ad una pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n 372/97 . La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense può avvalersi del sistema di riscossione mediante ruoli esattoriali. La Suprema Corte ha rilevato preliminarmente che quanto disposto dalla sentenza della Consulta richiamata dall’impugnante non trova applicazione nel caso di specie il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 6, della L. n 576/80 riforma del sistema previdenziale forense nella parte in cui, in caso di contestazione del credito o della sua entità da parte del debitore, non permette all’autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. Gli Ermellini hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale, per cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell’art. 18, comma 6, L. n. 576/80, anche successivamente all’intervenuta privatizzazione, può riscuotere i contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, in osservanza delle norme previste per la riscossione delle imposte dirette la Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che l’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/99 dispone che la riscossione delle entrate già esatte con tale sistema deve continuare ad effettuarsi mediante ruolo, secondo le disposizioni vigenti nel momento di entrata in vigore del decreto legislativo. La Cassazione ha, infine, evidenziato che l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/99 prevede che l’opposizione alla cartella debba essere proposta entro 40 giorni dalla notifica. Il termine è da ritenersi perentorio, in quanto finalizzato a determinare l’incontrovertibilità del credito contributivo, con conseguente rapida riscossione. Per le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 luglio – 26 ottobre 2015, n. 21735 Presidente Amoroso – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 27.10.10 la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame dell'avv. S.B. contro la sentenza 17.1.06 del Tribunale di Ragusa che ne aveva rigettato l'opposizione, proposta con ricorso depositato il 29.9.02, all'atto di preavviso di procedura esecutiva, da parte della Montepaschi SERIT S.p.A., in relazione a cartelle di pagamento notificategli il 12.12.2000 e il 28.6.01 per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'attività professionale svolta negli anni 1996, 1997, 1998 e 2001 dal suddetto avv. Biscari, che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Montepaschi SERIT S.p.A. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - è rimasta intimata. Motivi della decisione 1- Con il primo motivo il ricorso lamenta falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99 in relazione all'art. 17 co. 3° stesso d.lgs., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'opposizione in quanto proposta dopo la scadenza del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale previsto dal cit. art. 24 obietta il ricorrente che in tal modo è stata trascurata la sentenza della Corte cost. n. 372/97, in virtù della quale deve ritenersi che l'esazione mediante iscrizione a ruolo sia preclusa ove il debitore di contributi previdenziali non pubblici contesti l'esistenza o l'entità del debito. Il motivo è infondato. La sentenza n. 372/97 della Corte cost. si è limitata a dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 18, sesto comma, della legge 20.9.80 n. 576 Riforma del sistema previdenziale forense , nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria. Nel caso in esame, invece, non si discute affatto della possibilità o meno di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali. Quanto alla possibilità di avvalersi del sistema di riscossione mediante ruoli esattoriali pur dopo la privatizzazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avvenuta in forza del d.lgs. n. 509/94, basti ricordare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui permane in capo alla Cassa medesima il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi cfr., in motivazione, Cass. n. 9310/14 Cass. n. 18130/10 e Cass. n. 14191/01 e ciò perché si tratta pur sempre di contribuzione obbligatoria per legge. Non a caso l'art. 17 d.lgs. n. 46/99, che pur prevede che si effettua mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici , al comma 3° stabilisce espressamente che continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto . È - questo - il caso dell'art. 18 co. 6° legge n. 576/80 che espressamente consente alla predetta Cassa la riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette , il quale, a parte l'intervento additivo di cui alla citata sentenza n. 372/97 della Corte cost., non è stato oggetto di abrogazione né espressa né tacita e, essendo in vigore alla data del cit. d.lgs. n. 46/99, è rimasto salvo in virtù dell'inequivocabile disposto letterale del cit. art. 17 co. 3°. Inoltre, con il d.lgs. n. 46/99 si è estesa la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali art. 24, comma 1 . Le S.U di questa S.C. cfr. sentenze n. 3001/08, n. 7399/07 e n. 22514/06 hanno ribadito che anche nel nuovo sistema la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale natura pur se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale mediante cartella di pagamento, in tal modo implicitamente avvalorando la persistenza del potere in questione in capo alla Cassa. In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto Ai sensi dell'art. 18 co. 6° legge n. 576/80 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pur dopo essere stata privatizzata in forza del d.lgs. n. 509/94, ha il potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17 co. 3° d.lgs. n. 46/99 stabilisce che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. . Ciò detto, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento di questa Corte Suprema secondo cui l'art. 24 co. 5° d.lgs. n. 46/99 richiede, affinché sia evitata la definitività dei titolo e l'incontestabilità della pretesa, che l'opposizione a cartella esattoriale sia proposta nel termine di 40 giorni dalla sua notifica. Si tratta d'un termine perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo v. Cass. n. 18145/12 Cass. 17967/11 Cass. n. 8931/11 Cass. n. 8900/10 Cass. n. 2835/09 Cass. n. 17978/08 Cass. n. 4506/07 . Nel caso di specie è pacifico che il suddetto termine di 40 giorni è decorso, dal momento che le notifiche delle cartelle esattoriali per cui è processo sono avvenute il 12.12.2000 e il 28.6.01, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto il 29.9.02. 2- Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la gravata pronuncia omesso di motivare sul secondo motivo d'appello, riguardante la mancata motivazione della dedotta opposizione delle due cartelle esattoriali . Il motivo è infondato perché l'inammissibilità - a monte - dell'opposizione assorbiva ogni disamina di eventuali ulteriori censure su forma e contenuto delle cartelle esattoriali e/o sull'esistenza o meno del credito previdenziale azionato. 3- In conclusione il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a Montepaschi SERPT S.p.A., che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo a Montepaschi SERIT S.p.A.