Accesso al fondo di garanzia INPS anche per gli stranieri

Le prestazioni del fondo di garanzia presso l'INPS sono del tutto omogenee a quelle dovute dal datore di lavoro insolvente, al quale l’Istituto si sostituisce mediante accollo cumulativo ex lege, pertanto, riguardo ad esse non si versa nella materia di sicurezza sociale esclusa dall’ambito di operatività del Reg. CE 44/2001.

Con la sentenza numero 9210, depositata il 7 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto la nozione europea di sicurezza sociale. Il fatto. C’erano un italiano, un francese e l’INPS. Un cittadino francese chiedeva al Giudice parigino di accertare il suo diritto all’accesso al fondo di garanzia INPS, per la corresponsione del TFR e delle ultime tre mensilità, relative al rapporto di lavoro subordinato intercorso con un’azienda italiana, poi fallita. La Corte parigina emetteva sentenza favorevole al lavoratore e l’INPS si opponeva al riconoscimento della stessa avanti la Corte d’Appello di Milano, la quale confermava la bontà della decisione dei magistrati d’oltralpe. La sicurezza sociale in Europa. Si premette che, una decisione resa in uno Stato membro dell’Unione Europea può avere effetti in Italia, ai sensi del Reg. CE 44/2001 comunemente detto Bruxelles I , che si applica al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni rese in materia civile e commerciale. Secondo l’Istituto, tale Regolamento non troverebbe applicazione nel caso di specie, poiché, per espressa previsione del medesimo, la materia della sicurezza sociale è esclusa dal suo ambito di applicazione articolo 1 . Pertanto, per comprendere se la decisione francese possa produrre i suoi effetti in Italia, ai sensi del Regolamento Bruxelles I, è necessario qualificare la nozione di sicurezza sociale. A tal proposito è opportuno considerare la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo CGCE C 271/00 , che, con riguardo alla Convenzione di Bruxelles antesignana del Regolamento Bruxelles I precisa che per sicurezza sociale si intendono le misure relative a prestazioni di malattia, maternità ed invalidità, prestazioni ai superstiti, prestazioni per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, assegni in caso di morte sul lavoro, prestazioni di disoccupazione ed assegni familiari assistenziali. Tale definizione segue quanto disposto dalla lettera del Reg. CEE 1408/1971, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano all’interno della allora Comunità Europea . E’ evidente che le prestazioni comprese nella materia della sicurezza sociale sono diverse da quelle dovute dall’INPS, a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro, pertanto la clausola di esclusione della sicurezza sociale dall’ambito di applicazione ratione materiae del Regolamento Bruxelles I non si riferisce al caso di specie. Ne consegue che la sentenza parigina può essere riconosciuta in Italia e qui produrre i suoi effetti, con conseguente diritto del cittadino francese, che ha lavorato in Italia, ad accedere al fondo di garanzia. Si precisa che la Corte di Cassazione non ha considerato il Reg. 1215/2012, che ha modificato il Reg. CE 44/2001, poiché la sentenza richiesta di riconoscimento è stata emessa prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, vale a dire il 10 gennaio 2015.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 gennaio – 7 maggio 2015, numero 9210 Presidente Stile – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 28.10.08 la Corte d'appello di Milano rigettava l'opposizione proposta dall'INPS contro il decreto della stessa Corte territoriale che aveva dichiarato l'esecutività della sentenza 20.11.02 della Corte d'appello di Parigi, che aveva riconosciuto il diritto di V.B. a vedersi garantire dall'INPS il TFR e le ultime tre mensilità concernenti il rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra il V. medesimo e la E.M.C., società poi dichiarata fallita. Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi ad un solo motivo. La difesa dell'intimato ha depositato procura e ha poi partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 1- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 numero 2 lett. e regolamento CE numero 44/2001 in relazione all'articolo 2 del d.lgs. numero 80/92 e all'articolo 2 legge numero 297/82, per avere la Corte milanese statuito che le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso l'INPS, essendo del tutto omogenee a quelle dovute dal datore di lavoro insolvente, cui l'istituto si sostituisce mediante accollo cumulativo ex lege, non rientrano nella materia della sicurezza sociale, che è espressamente esclusa dall'ambito di operatività del predetto regolamento comunitario concernente la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale obietta in proposito il ricorrente che la giurisprudenza di questa S.C. è, invece, consolidata nell'affermare la natura previdenziale delle prestazioni erogate sia ex articolo 2 legge numero 297/82 sia ex articolo 2 d.lg.s numero 80/92, con la conseguenza che esse devono rientrare a pieno titolo nella materia della sicurezza sociale esclusa dall'applicazione del citato regolamento comunitario. 2- Il ricorso è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada parzialmente rettificata come segue ex articolo 384 ult. co. c.p.c Si premetta che la presente controversia è disciplinata dal regolamento CE numero 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Dal 10 gennaio 2015 esso è stato sostituito dal regolamento numero 1215/2012, che però, ai sensi del relativo articolo 66, si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10.1.2015, sicché, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo 66, il regolamento CE numero 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrino nel relativo ambito. Ciò puntualizzato, si muova dal testo dell'articolo 1 del regolamento 44/2001/CE, che così recita 1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento a lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni b i fallimenti, i concordati e la procedure affini c la sicurezza sociale d l'arbitrato. 3. Nel presente regolamento per Stato membro si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca . Si noti che i primi due commi dell'articolo 1 del regolamento 44/2001/CE non fanno altro che riprodurre, pressoché alla lettera, il testo dell'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 ratificata in Italia con legge 21.6.71 numero 804 concernente la disciplina della competenza giurisdizionale in ambito comunitario e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, poi sostituita - appunto - dal cit. regolamento 44/2001/CE convenzione che però continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri dell'UE che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi da detto regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato . Ora, secondo la gravata pronuncia, essendo le prestazioni del fondo di garanzia operante presso l'INPS del tutto omogenee a quelle dovute dal datore di lavoro insolvente, cui l'istituto si sostituisce mediante accollo cumulativo ex lege, riguardo ad esse non si versa in quella materia della sicurezza sociale che è esclusa dall'ambito di operatività del predetto regolamento comunitario. In realtà, nella giurisprudenza di questa S.C. è ormai pacifica la natura previdenziale delle prestazioni riconosciute in favore dell'odierno intimato cfr., per tutte, Cass. numero 12971/2014 e Cass. numero 4183/06 . Nondimeno, deve osservarsi che né la convenzione di Bruxelles del 27.9.68 né il successivo regolamento CE numero 44/2001 definiscono il concetto di sicurezza sociale , sicché per individuarne l'ambito di operatività ci si deve rifare alla vincolante giurisprudenza della Corte di Giustizia, che a tal fine ha avuto modo di applicare la definizione contenuta nell'articolo 4 del regolamento CEE 14.6.71 numero 1408 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostino all'interno della Comunità. Per l'esattezza, al punto 45 la sentenza C. Giust. CE 14.11.02, C-271/00, Geemente Steenbergen c. Lue Baten, stabilisce che il contenuto della nozione di sicurezza sociale , ai sensi dell'articolo 1, co. 2, della Convenzione di Bruxelles, comprende l'ambito di applicazione ratione maleriae del regolamento numero 1408/71, come definito dall'articolo 4 di quest'ultimo e come precisato dalla stessa giurisprudenza della Corte del Lussemburgo. Pertanto, considerata la perfetta identità delle clausole di esclusione previste tanto dalla Convenzione di Bruxelles quanto dal regolamento CE numero 44/2001, deve concludersi che entrambe vanno interpretate mediante richiamo del concetto di sicurezza sociale contenuto nell'articolo 4 del regolamento CEE 14.6.71 numero 1408, che a sua volta comprende a le prestazioni di malattia e di maternità b le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno c le prestazioni di vecchiaia d le prestazioni ai superstiti e le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali f gli assegni in caso di morte g le prestazioni di disoccupazione h le prestazioni familiari. Come ben si vede, si tratta di prestazioni diverse da quelle dovute a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, di guisa che la clausola di esclusione della sicurezza sociale dall'operatività del regolamento 44/2001/CE non si riferisce alle prestazioni riconosciute all'odierno intimato dalla sentenza emessa in suo favore il 20.11.02 dalla Corte d'appello di Parigi. Per l'effetto, nulla ostava a che ne fosse dichiarata l'esecutività. 3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.