Atteggiamento scherzoso dell’operaio, conseguenze gravi: paga l’Inail, non l’azienda

Episodio assurdo, catalogato come infortunio sul lavoro. Indennizzo per l’operaio, versato dall’Istituto, che, però, non può rivalersi sull’azienda. Decisivo il ‘peso specifico’ della condotta irrazionale tenuta dall’uomo, impegnato nello smontaggio di una gru.

Azzardo incomprensibile del lavoratore, impegnato nelle operazioni di smontaggio di una gru. Conseguenze inevitabili, a livello fisico, che vengono ‘coperte’ dall’indennizzo versato dall’Inail. Ma il passaggio successivo, ossia la richiesta dell’Istituto di vedersi ‘rimborsato’ dall’azienda, non è scontato Decisiva la valutazione del comportamento, assolutamente irrazionale, tenuto dall’operaio Cassazione, sentenza n. 1917, sez. Lavoro, depositata oggi . Irrazionale. Nessun dubbio viene espresso dai giudici di merito è da respingere la domanda avanzata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti di una società e finalizzata al pagamento dell’importo erogato in relazione all’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente durante le operazioni di smontaggio di una gru . Fondamentale il ‘peso specifico’ riconosciuto alla condotta tenuta dal lavoratore , condotta sfornita di ogni movente razionale e, probabilmente, riconducibile ad un puro istinto ludico . Sicurezza. E ora la visione adottata in primo e in secondo grado è condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione, laddove viene evidenziata la abnormità del comportamento del lavoratore . In sostanza, è da escludere, in modo categorico, la funzionalità delle azioni dell’operaio all’esecuzione dell’operazione di smontaggio della gru, cui era addetto . Ciò significa, chiariscono i giudici del ‘Palazzaccio’ – considerando non fondate le pretese dell’Inail –, che il modus agendi del lavoratore, chiaramente imprudente , non è minimamente catalogabile come comportamento giustificabile . Di conseguenza, non è attribuibile all’azienda l’ inadempimento dell’obbligo di sicurezza , anche con riferimento alla culpa in vigilando . Conclusione logica, per questo ragionamento, è la conferma della decisione emessa in Corte d’Appello nessun ‘obolo’ è dovuto dall’azienda all’Inail.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 novembre 2014 – 3 febbraio 2015, n. 1917 Presidente Lamorgese – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 30 maggio 2009, la Corte d'Appello di Trento, confermava la decisione con cui il Tribunale di Bolzano aveva respinto la domanda avanzata dall'INAIL, che agiva in regresso nei confronti della Eurokran S.r.l., per la condanna di essa Società al pagamento dell'importo erogato dall'Istituto in relazione all'infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della stessa nel corso delle operazioni di smontaggio di una gru. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la condotta tenuta dal lavoratore sfornita di ogni movente razionale e probabilmente riconducibile ad un puro istinto ludico dell'interessato e, pertanto, tale da porsi come fattore causale imprevedibile ed inevitabile da solo sufficiente a cagionare l'evento e ad escludere ogni responsabilità della Società datrice. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL, affidando l'impugnazione a due motivi poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Società. Motivi della decisione L' Istituto ricorrente, nell'impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivi rispettivamente rubricati violazione dell'ari. 2087 c.c., 10, 11 D.P.R. n. 1124/65 e violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 35 d.lgs. n. 626/94 lamenta in termini complessivi l'erroneità della decisione per aver questa, in asserito contrasto con l'accertamento in fatto delle modalità di svolgimento dell'evento, ricondotto la fattispecie all'area del rischio elettivo così da escludere il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa ed il danno determinatosi ed esonerare la Società datrice dalla prova della stessa culpa in vigilando. I due motivi sono infondati. La Corte di merito perviene alla valutazione di abnormità del comportamento del lavoratore facendo corretta applicazione della nozione di rischio elettivo dal momento che fonda tale giudizio sulla esclusione della funzionalità del comportamento medesimo all'esecuzione dell'operazione di smontaggio della gru cui era addetto, dettagliatamente presa in esame, laddove la censura mossa dall'Istituto muove dal presupposto contrario, dall'essere cioè quel comportamento giustificabile, quale modalità, per quanto imprudente, connotazione che tuttavia non consente di interrompere il nesso causale tra prestazione e danno ed integrare quindi gli estremi dei rischio elettivo, di svolgimento del compito affidato, il che, a meno di non ritenere il primo motivo formulato dall'Istituto volto ad una revisione della valutazione in fatto operata dalla Corte di merito, inammissibile in questa sede, implica, come concluso dalla Corte medesima, l'inconfigurabilità dell'inadempimento dell'obbligo di sicurezza anche sub specie della culpa in vigilando per essere desumibile appunto dalle pacifiche modalità di svolgimento dell'evento l'imprevedibilità ed inevitabilità dello stesso. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali e altri accessori di legge.