Il verbale di accertamento degli ispettori interrompe la prescrizione

L'art. 3 l. n. 335/1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per procedure iniziate ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, sicché, in relazione a tale iniziativa dell'Ente, i crediti azionati restano assoggettati al termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro con la sentenza n. 27236, pubblicata il 22 dicembre 2014. La vicenda opposizione a verbale di accertamento Inail sul presupposto dell’intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato. Un datore di lavoro proponeva opposizione al verbale di accertamento degli ispettori Inail, sostenendo l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, perché spirato il relativo termine quinquennale previsto dall’art. 3 l. n. 335/1995. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione dichiarando prescritta la pretesa Inail. Analogamente la Corte d’Appello decideva, rigettando l’appello proposto dall’Inail. Quest’ultimo proponeva così ricorso in Cassazione. La prescrizione dei crediti contributivi. La controversia qui esaminata si fonda sull’art. 3 l. n 335/1995, che ai commi 9 e 10 disciplina la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza. Precisamente il comma 9 così recita Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati a dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti b cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria . Il successivo comma 10 regola le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della legge I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso . Il verbale di accertamento interrompe il termine prescrizionale. Nel caso in esame gli ispettori Inail procedettero a redazione di verbale di accertamento nel corso dell’anno 1991, determinando contributi dovuti e conseguenti sanzioni. Verbale che venne oltretutto sottoscritto dal contribuente, il quale prese conoscenza dei crediti pretesi dall’ente. Trattasi, come osserva la Suprema Corte, di crediti maturati anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 335/1995, per i quali era iniziata” la procedura di recupero dei crediti contributivi. E dunque, secondo il disposto del comma 10 sopra citato, continuava ad applicarsi il termine decennale di prescrizione, anziché quello quinquennale introdotto dalla medesima norma. Afferma infatti la Corte di legittimità, che per procedure iniziate e per atti interruttivi già compiuti, deve necessariamente ricomprendersi il verbale di accertamento ispettoriale. Atto idoneo ad esprimere in modo inequivocabile la volontà dell’ente previdenziale di procedere con il recupero coattivo dei contributi evasi. Il principio affermato dalla Corte è peraltro conforme a precedenti pronunce rese dal medesimo giudice di legittimità negli anni scorsi richiama la Corte, tra altre, la n. 11529/2013, la n. 46/2009 . Dunque hanno errato entrambi i giudici di merito nel ritenere prescritto il credito azionato dall’Inail. Di conseguenza il ricorso proposto è stato accolto con rinvio per la decisione del caso, conformemente ai principi di diritto enunciati.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 novembre – 22 dicembre 2014, n. 27236 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 14 febbraio 2011, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto prescritti per decorrenza del termine quinquennale i crediti vantati dall'INAIL nei confronti di P.R. per maggiori premi assicurativi relativi al periodo 1982 - 1991, accertati con verbale ispettivo dell'11 dicembre 1991. La Corte territoriale ha ritenuto che tale processo verbale di accertamento di violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non fosse idoneo a dispiegare efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi della legge n. 335 del 1995 e, pertanto, a rendere applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale piuttosto che il termine quinquennale previsto dalla novella del 1995. 2.- Per la cassazione di tale sentenza l'INAIL, in data 27 maggio 2011, ha proposto ricorso affidato a due motivi. Non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione 3.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati con il primo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. nonché dell'art. 2, co. 20, del d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983, e dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere considerato operante il termine quinquennale di prescrizione nonostante il P. avesse sottoscritto il verbale redatto dagli ispettori dell'INAIL in data 11 dicembre 1991, con l'indicazione dell'ammontare del credito contributivo e delle relative sanzioni amministrative con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa o comunque insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che in detto verbale mancassero la quantificazione degli importi dovuti e l'intimazione di pagamento. 4.- Il Collegio, esaminati i motivi congiuntamente per la loro connessione, ritiene il ricorso fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare cfr. tra le tante Cass. n. 11529 del 2013 Cass. n. 46 del 2009 Cass. n. 13306 del 2007 Cass. n. 1468 del 2004 Cass. n. 12822 del 2002 che la l. n. 335 del 1995, art. 3, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per procedure iniziate ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddicono con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che tra le procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente rientra il verbale di accertamento per il recupero dell'evasione contributiva, quale concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, sicché i crediti azionati restano assoggettati al termine decennale di prescrizione, rimanendo così esclusa l'estinzione del debito relativo ai premi dovuti afferenti al decennio antecedente alla data del verbale. Si è altresì precisato che tra gli atti interruttivi vanno annoverate tutte le iniziative con le quali, prima dell'indicato discrimine temporale, l'ente si sia attivato per controllare la regolarità dei contributi dovuti, quanto, invece, alle procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente , le due diverse espressioni adoperate dal legislatore non possono che far riferimento a due concetti diversi, intendendosi, per atti interruttivi , gli atti in cui il credito viene individuato in conformità alla disciplina generale di cui agli artt. 2943 - 2945 cod. civ., e per procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente , quegli atti di accertamento, ancora non recanti né una precisa identificazione, né la quantificazione del credito, posto che non si evincono da alcuna disposizione legislativa precisi requisiti per le procedure di accertamento degli enti previdenziali in termini Cass. n. 19282 del 2006 . Pertanto ha errato la Corte di Appello di Perugia a ritenere che il processo verbale dell'11 dicembre 1991 non fosse idoneo a costituire procedur a iniziato nel rispetto della normativa preesistente ai sensi della legge n. 335 del 1995 e, pertanto, a rendere applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale piuttosto che il termine quinquennale previsto dalla novella del 1995. 5.- Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese, alla Corte territoriale indicata in dispositivo che si uniformerà ai principi innanzi espressi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Roma.