Quando si considera maturato il termine di decadenza per l’indennità di accompagnamento?

In tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, l’art. 42, comma 3 d.l. n. 269/2003 disposizioni in materia di invalidità civile , convertito in legge n. 269/2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Di conseguenza il termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2014.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21700, depositata il 14ottobre 2014. Il caso. LA Corte d’appello, in conferma della sentenza di prime cure, respingeva la domanda di una lavoratrice atta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per essere maturato il termine decadenziale di cui all’art. 42, comma 3, l. n. 326/2003, di conversione del decreto l. n. 269/2003, ritenuto decorrente dalla data di entrata in vigore della legge. La donna proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, oltrechè contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta operatività del regime decadenziale previsto nella predetta disposizione pur in presenza di una comunicazione dell’esito della visita amministrativa, avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge. Da considerare quando” è stato comunicato il provvedimento amministrativo. Il ricorso è fondato. La Cassazione ricorda che in tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, l’art. 42, comma 3 d.l. n. 269/2003 la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004 Cass., n. 9038/2011 . Non si applica la decadenza di nuova istituzione nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato anteriormente alla data di inizio dell’applicabilità della nuova norma poiché si è in presenza di una decadenza precedentemente non esistente e non del fenomeno regolato dall’art. 152 disp. att. c.c., dell’abbreviazione del termine relativamente a un’ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 15 luglio – 14 ottobre 2014, n. 21700 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 10158/2011 del 27 febbraio 2012, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di U.E. , intesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per essere maturato il termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003, di conversione del decreto legge n. 269/2003, ritenuto decorrente dalla data di entrata in vigore della legge. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione U.E. affidato ad un motivo. L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42, terzo comma, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta operatività del regime decadenziale previsto dalla indicata disposizione pur in presenza di una comunicazione dell'esito della visita amministrativa avvenuta in data 29/5/2004 e cioè prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Il ricorso è manifestamente fondato. Questa Corte ha avuto già modo di esaminare il problema che ha dato origine al presente ricorso, risolvendolo uniformemente Cass. 20 aprile 2011 n. 9038 e 13 giugno 2012 n. 9647 , con l'affermazione del seguente principio di diritto In tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, convertito in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004. La ragione dell'inapplicabilità della decadenza di nuova istituzione al caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data di inizio dell'applicabilità della nuova norma è stata ravvisata specificamente nella circostanza che si è in presenza non già del fenomeno, regolato dall'art. 152 disp. att. cod. civ., dell'abbreviazione del termine relativamente a un'ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza, ma all'introduzione di una decadenza precedentemente non esistente. Si tratta di un'evenienza diversa e più incisiva rispetto a quella regolata dall'art. 152 cit. perché, come esattamente rilevato negli specifici precedenti di questa Corte sopra specificati, la nuova norma istituisce e delinea lo stesso fatto che comporta la decorrenza del termine di decadenza e che appartiene quindi, unitamente al decorso del tempo, alla fattispecie costitutiva della decadenza tanto da essere denominato, nella suddetta sentenza, fatto generatore della decadenza . Con la conseguenza appunto della sottrazione alla possibile incidenza della nuova norma della fattispecie nella quale la comunicazione del provvedimento amministrativo - fatto che dovrebbe comportare la decorrenza della decadenza si situa al fuori dell'area temporale di operatività della nuova norma. È stato anche precisato che Come ritenuto dalla Corte Costituzionale C. Cost. n. 128/96 , il principio di irretroattività della legge sopravvenuta comporta che essa non può essere applicata ai facta praeterita pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva tuttavia di effetti che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati. Non può dunque ritenersi che la comunicazione del provvedimento amministrativo precedentemente al 31 dicembre 2004 consenta di ritenere applicabile la nuova decadenza introdotta dal legislatore. Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di merito, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.”. 2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata rinviandosi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà la causa attenendosi al sopra enunciato principio e provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.