Avvisi di mora per l’avvocato che non versa i contributi previdenziali: due sentenze per una medesima fattispecie

Con 2 sentenze, la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti in materia di controversie tra Cassa Forense ed un proprio iscritto.

Ad esempio, dall’analisi delle sentenze n. 9310 e n. 9311 della Corte di Cassazione - depositate il 24 aprile 2014 - emerge che la controversia inerente a diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall’Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento. Il caso. Un avvocato opponeva innanzi al Tribunale di Napoli due avvisi di mora a lui notificati il 19.05.2000 su istanza del Concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli con i quali atti gli veniva intimato il pagamento di lire 3.021.911 e 11.898.863 per contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. In entrambe le opposizioni eccepiva che l’avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale che il credito era stato condonato che il credito era prescritto. I due procedimenti non venivano riuniti e precedevano quindi separatamente impegnando prima il Tribunale di Napoli che, pregiudizialmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio e quindi con riassunzione davanti al Tribunale di Roma che respingeva l’opposizione del Collega. Quest’ultimo interponeva gravame impegnando la Corte di Appello di Roma la quale con una prima sentenza del 23.04.2008 rigettava l’appello, compensando le spese del grado. Nell’altro giudizio, con una prima sentenza non definitiva del 18.09.2008, accoglieva l’appello dichiarando privo di efficacia l’avviso di mora opposto e quindi non dovuta dall’avvocato la somma di Lire 3.021.911. Con successiva sentenza non definitiva del 04.06.2009 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibili tutte le altre domande proposte nel corso del giudizio e condannava Cassa Forense al pagamento del 70% delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Avverso dette sentenze proponeva ricorso in Cassazione l’avvocato e altro ricorso proponeva la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Con la sentenza n. 9311/2014 la Suprema Corte, sulle statuizioni favorevoli al legale per lire 3.021.911, accoglieva il ricorso di Cassa Forense cassando la sentenza non definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Roma che aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla Cassa, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., causando un effetto invalidante della sentenza stessa per la concreta incidenza sull’attività del Giudice mancando altresì nella pronuncia impugnata qualsiasi esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione che hanno determinato la Corte di Appello di Roma a ritenere non dovuta dal professionista la somma riportata nell’avviso di mora. La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza non definitiva n. 4307 del 18.09.2008 della Corte di Appello di Roma nonché la sentenza definitiva n. 3908 del 04.06.2009 della stessa Corte limitatamente alla liquidazione delle spese, rinviando al Giudice di rinvio, designato nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Con la sentenza n. 9310/2014 la Suprema Corte ha invece rigettato il ricorso proposto dal legale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23.04.2008 fissando però tutta una serie di paletti da seguire nelle fattispecie come quelle in esame. La mancata notifica della cartella di pagamento determina la nullità dell’avviso di mora notificato? Prima di tutto la Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso pregiudizialmente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente prima dell’abrogazione avvenuta con l’art. 47 legge n. 69/2009 perché la censura si riferiva, promiscuamente, sia ad asserite violazioni di legge, sia per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 260, n. 5, c.p.c La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio secondo il quale, nel ricorso per Cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo in forza della duplica previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. La sentenza indugia poi sulle motivazioni di tale necessità. Nel caso di specie il quesito di diritto interrogava la Corte sul se la mancata notifica della cartella di pagamento determini la nullità dell’avviso di mora notificato al ricorrente il 19.05.2000 . Per la Suprema Corte siffatto quesito è eccentrico rispetto all’effettiva ratio decidendi della pronuncia della Corte di Appello di Roma per cui la questione della mancata notificazione della cartella di pagamento non è pertinente in quanto nel ragionamento del Giudice di merito l’atto impugnato aveva tutti i requisiti della cartella di pagamento. Era dunque tale ragione della decisione che avrebbe dovuto trovare soluzione nel quesito posto alla Corte. La Cassazione ha peraltro affermato - che la controversia inerente al pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense nella disciplina di cui all’art. 18, comma 6, legge n. 576/1980 – spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e alla competenza del Giudice del lavoro in quanto riguarda diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio e non a carattere tributario - che anche dopo la privatizzazione operata dal d.lgs. n. 509/1994, è rimasto in capo a Cassa Forense il potere di fare ricorso al ruolo per la riscossione, trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge - che con il d.lgs. n. 46/1999 si è estesa espressamente la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli Enti previdenziali - che come già affermato dalle Sezioni Unite n. 7399/2007, la controversia inerente a diritti e obblighi che attengono a un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall’Ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento - con la conseguenza che l’eventuale opposizione deve essere proposto innanzi al Giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale Sezioni Unite nn. 3001/2008 7399/2007 22514/2006 - che nell’ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli Enti previdenziali il d.lgs. n. 46/1999 delinea le seguenti opposizioni esperibili - innanzitutto contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella e tale giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del c.p.c. trattandosi di strumento finalizzato a ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva - inoltre l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, lascia espressamente salva l’operatività delle opposizioni esecutive nell’ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie - in particolare l’opposizione agli atti esecutivi, investendo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall’art. 617 c.p.c., il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità - così delineata la tipologia delle opposizioni che possono essere proposte nell’ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, spetta al debitore, coerentemente con il principio della domanda, la facoltà di scegliere l’uno o l’altro percorso di contestazione - spetta poi al Giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge. E’ evidente che se le due opposizioni fossero state riunite ci sarebbe stato un unico giudizio con risparmio di tempo e di spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo – 24 aprile 2014, n. 9310 Presidente Stile – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.— L'avv. C.G. opponeva innanzi al Tribunale di Napoli l'avviso di mora a lui notificato il 19 maggio 2000 su istanza del concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, con il quale atto gli veniva intimato il pagamento di lire 11.898.863 per contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense. Formulava tale opposizione per tre motivi l'avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale il credito era stato condonato il credito era prescritto. Conveniva sia il concessionario della riscossione sia la Cassa Forense, concludendo per sentir dichiarare estinta l'obbligazione contributiva nei confronti della Cassa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Napoli pregiudizialmente dichiarava la propria incompetenza per territorio ed il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Roma che respingeva integralmente l'opposizione dell'avvocato C. . Interposto gravame dal soccombente la Corte distrettuale di Roma, con sentenza del 23 aprile 2008, rigettava l'appello, compensando le spese del grado. A sostegno argomentava tra l'altro che la mancata notifica della cartella di pagamento non rendeva nulla la procedura esecutiva intrapresa ove l'avviso di mora notificato potesse tenere luogo della cartella avendone i requisiti prescritti, posto che l'Avv. C. non aveva mai contestato che l'atto notificato ne fosse privo. La Corte romana respingeva quindi le censure riferite a prescrizione e condono, confermando anche in questa parte la pronuncia di primo grado. 2.— L'Avv. C.G. ha ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, concluso da quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. pro tempore vigente. Hanno resistito la Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense ed Equitalia Polis Spa - Agente della riscossione per la Provincia di Napoli con distinti controricorsi. La Cassa ha anche depositato memoria. Il Commissario governativo Banco di Napoli Spa è rimasto intimato. Motivi della decisione 1.— Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, 25, 26 d.p.r. 29.9.1973 n. 602 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e dell'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c A conclusione del motivo viene posto il seguente testuale quesito se l'intervenuta omissione della notificazione dell'atto presupposto, che nella presente controversia è costituito dalla cartella di pagamento, costituisca vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato che nel giudizio de quo è costituito dall'avviso di mora notificato al ricorrente in data 19 maggio 2000 e oggetto dell'impugnativa di cui al presente processo . 2.- Il ricorso non può essere accolto. 2.1.- Il motivo è pregiudizialmente inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente prima dell'abrogazione avvenuta con l'art. 47 della L. n. 69 del 2009. Innanzitutto la censura si riferisce promiscuamente sia ad asserite violazioni di legge, sia ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. . Questa Corte ha affermato che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c. da ultimo Cass. n. 12248 del 2013 conforme Cass. n. 1416 del 2014 . Inoltre la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dall'immediata lettura di esso, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare Cass. n. 8463 del 2009 . Per tale ragione esso deve compendiare ex multis Cass. SS.UU. n. 2658 del 2008 Cass. n. 19769 del 2008 n. 7197 del 2009 n. 22704 del 2010 a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie in termini, da ultimo, Cass. n. 12248 del 2013 . La carenza anche di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso Cass. n. 24339 del 2008 . Dal punto di vista della formulazione il quesito deve essere strutturato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata Cass. n. 1416 del 2014 . Esso poi non può essere desunto dal contenuto del motivo Cass. n. 20409 del 2008 . Una volta che sia correttamente formulato comunque occorrerà verificare che il quesito sia congruo e pertinente in relazione al caso di specie, altrimenti difettando di decisività Cass. SS.UU. n. 28536 e n. 27347 del 2008 , risultando inammissibile un motivo di ricorso sorretto da quesito del tutto inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo Cass. n. 7197 del 2009 n. 19792 del 2011 n. 27901 del 2011 . Nella specie il quesito interroga la Corte sul se la mancata notifica della cartella di pagamento determini la nullità dell'avviso di mora notificato al ricorrente il 19 maggio 2000. Esso però è eccentrico rispetto alla effettiva ratio decidendi della pronuncia della Corte distrettuale che ha deciso tale aspetto della controversia sull'assunto che l'atto denominato avviso di mora . avesse i requisiti della cartella di pagamento , per cui la questione della mancata notificazione della cartella di pagamento non è pertinente in quanto nel ragionamento del giudice di merito l'atto impugnato aveva tutti i requisiti della cartella di pagamento. Era dunque tale ragione della decisione che avrebbe dovuto trovare soluzione nel quesito posto alla Corte. 2.2.- Il motivo, nella sua parte argomentativa, è altresì infondato. Sin dall'arresto di Cass. SS. UU. n. 4995 del 1987 la controversia inerente al pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense nella disciplina di cui all'art. 18, co. 6, della L. n. 576 del 1980 - secondo cui La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti . a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette - spetta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del giudice del lavoro, in quanto riguarda diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio e non ha carattere tributario. I giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che, anche dopo la privatizzazione operata dal d. lgs. n. 509 del 1994, è rimasto in capo alla Cassa Forense il potere di fare ricorso al ruolo per la riscossione, trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge Cass. n. 14191 del 2001 conforme Cass. n. 18130 del 2010 . Con il d. lgs. n. 46 del 1999 poi si estende espressamente la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali art. 24, co. 1 e le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito, anche nel nuovo sistema, che la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento Cass. SS. UU. n. 7399 del 2007 , con la conseguenza che l'eventuale opposizione deve essere proposta innanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale Cass. SS. UU. n. 3001 del 2008 n. 7399 del 2007 n. 22514 del 2006 . Nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali il d. lgs. n. 46 del 1999 delinea le seguenti opposizioni esperibili. Innazitutto contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella art. 24, co. 5 . Tale giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile art. 24, co. 6 . Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva Cass. n. 17978 del 2008 . Inoltre l'art. 29, co. 2, del d. lgs. n. 46 del 1999, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie . In particolare l'opposizione agli atti esecutivi, che attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c., il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità Cass. n. 3404 del 2004 Cass. n. 9912 del 2001 Cass. n. 8765 del 1997 . Delineata la tipologia delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, spetta al debitore, coerentemente con il principio della domanda, la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione. Spetta poi al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge cfr. Cass. SS. UU. n. 16412 del 2007 . Può accadere - come nel caso a giudizio di questa Corte - che l'opponente eccepisca l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento l'occasione per l'opposizione è rappresentata dalla notificazione di un atto successivo della procedura, nella specie denominato avviso di mora . Anche in questo caso, fermo l'esame pregiudiziale in ordine alla invalida notificazione della cartella che, in caso di esito negativo per l'opponente, può condurre il giudice di merito all'immediata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, occorre qualificare la scelta operata dal contribuente, mediante enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso, al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio. L'Avv. C. ha lamentato, sin dalla premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'omessa notifica della cartella di pagamento. Tale omissione non può privare il destinatario del rimedio previsto dal d. lgs. n. 46 del 1999 avverso l'iscrizione a ruolo il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa. La tesi è ampiamente sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della L. n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale Cass. n. 23891 del 2012 Cass. n. 2214 del 2007 Cass. n. 9180 del 2006 Cass. n. 15149 del 2005 Cass. n. 3127 del 2002 Cass. n. 2293 del 2000 . È quanto accaduto nella specie laddove l'Avv. C. , come dal medesimo riportato nel ricorso per cassazione, con l'atto introduttivo del giudizio ha proposto ricorso in opposizione ad iscrizione nei ruoli esattoriali e sulla premessa che al ricorrente non è stata giammai notificata alcuna cartella esattoriale bensì un avviso di mora afferente a CASSA NAZ. AVVOCATI ANNO 1995 , ha eccepito che il credito è stato oggetto di condono e che in ogni caso il credito è prescritto , concludendo per sentir dichiarare estinta l'obbligazione nei confronti della Cassa opposta . Dunque non c'è dubbio che l'opponente, recuperando il mezzo di tutela, abbia introdotto una opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, co. 6 e ss. del d. lgs. n. 46 del 1999, per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, quali l'estinzione della medesima per intervenuto condono o per prescrizione. Il contribuente non ha scelto di far valere la sola invalidità derivata dell'atto consequenziale per la mancata notificazione dell'atto presupposto ma ha impugnato l'atto successivo al fine di contestare nel merito la pretesa dell'ente impositore, chiamando il giudice a pronunciarsi sull'esistenza o meno di tale pretesa cfr. Cass. SS. UU. n. 16412/2007 cit. . La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il debito contributivo dell'avv. C. , respingendo le eccezioni di estinzione dell'obbligazione per prescrizione o condono, e su tali questioni si è ormai formato il giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione per cassazione. Pertanto, una volta eletta la strada di introdurre una opposizione nel merito della pretesa contributiva, si è aperto un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo Cass. n. 26395 del 2013 Cass. n. 14149 del 2012 Cass. n. 23660 del 2009 Cass. n. 5763 del 2002 al cui esito occorreva accertare - come la Corte territoriale ha fatto - se il debito vantato dalla Cassa sussisteva o meno, rispetto al quale l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge - quale la mancata notificazione della cartella di pagamento - non era di per sé rilevante per determinare l'estinzione della pretesa contributiva, così come invece richiesto dall'Avv. C. . 3.- La peculiarità della vicenda che ha dato origine al presente contenzioso notificazione di un atto denominato avviso di mora in epoca in cui detto era stato soppresso dal d. lgs. n. 46 del 1999 induce la Corte a ritenere sussistenti le ragioni per una compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo – 24 aprile 2014, n. 9311 Presidente Stile – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- L'Avv. C.G. opponeva innanzi al Tribunale di Napoli l'avviso di mora a lui notificato il 19 maggio 2000 su istanza del concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, con il quale atto gli veniva intimato il pagamento di lire 3.021.911 per contributi dovuti alla Cassa Avvocati. Formulava tale opposizione per tre motivi l'avviso di mora non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale il credito era stato condonato il credito era prescritto. Conveniva sia il concessionario della riscossione sia la Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Napoli pregiudizialmente dichiarava la propria incompetenza per territorio ed il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Roma che respingeva l'opposizione dell'avvocato C. . Interposto gravame dal soccombente la Corte distrettuale di Roma, con una prima sentenza non definitiva del 31.5.2007/18.9.2008, accoglieva l'appello, così statuendo dichiara privo di efficacia l'avviso di mora opposto e quindi non dovuta dal C. la somma riportata nello stesso . Argomentava che la mancata notifica della cartella esattoriale comportava la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute . Con successiva sentenza del 15.5.2008/4.6.2009 la stessa Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiarava inammissibili le altre domande proposte dal C. nel corso del giudizio e condannava la Cassa Forense al pagamento del 70% delle spese di lite del doppio grado. 2.- La Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense ricorre per cassazione avverso entrambe le pronunce con complessivi cinque motivi, conclusi da quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. pro tempore vigente, illustrati da memoria. Ha resistito l'intimato con controricorso. La Gestline Spa, quale concessionario della riscossione parte del giudizio, è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.- Avverso la pronuncia non definitiva la Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense articola i seguenti motivi di ricorso. Con il primo censura la sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti appellate. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 112 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. perché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Cassa Forense. Con il terzo mezzo di impugnazione lamenta sia un error in procedendo della sentenza impugnata, sia violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 30 e 50 DPR n. 602 del 1973, come modificati dagli artt. 25, 30 e 50 del D. Lgs. n. 46 del 1999. Sotto il primo aspetto la sentenza sarebbe nulla per non aver indicato le norme di legge applicate, in spregio di quanto disposto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c Per il secondo profilo il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato la normativa richiamata che, non prevedendo più l'avviso di mora, considera come unico necessario presupposto dell'attività di recupero esattoriale la notifica di un avviso di pagamento e, nella specie, l'atto notificato, pur se denominato avviso di mora, aveva il contenuto proprio di un avviso di pagamento. Con un quarto motivo la Cassa Forense censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dovuta dal C. la somma riportata nell'avviso di mora, sia per omessa indicazione della motivazione sul punto che per violazione dell'art. 112 c.p.c Avuto riguardo alla sentenza definitiva parte ricorrente si duole della condanna alle spese, ove la stessa non venga travolta dalla cassazione della sentenza non definitiva. Invoca la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., per essere stata condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante la rinuncia ad esse formulata dall'Avv. C. nei confronti della Cassa Forense nel corso del giudizio. 2.- Il ricorso è fondato. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso prospettano errores in procedendo che determinerebbero la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c Invero la sentenza non definitiva del 31/5/2007 - 18/9/2008 della Corte di Appello di Roma, dopo aver riportato le sole conclusioni della parte appellante Avv. C. , senza alcun riferimento all'insieme dei fatti processualmente rilevanti ai fini della decisione, così testualmente motiva la fondatezza dell'appello È mancata la notifica della cartella esattoriale indispensabile Cass. n. 24975/00 , e tale adempimento comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute l'art. 19 Dlg. 31/12/1992 n. 546 consente di impugnare l'atto presupposto non notificato . è una norma processuale posta a vantaggio del contribuente e non a favore dell'Amministrazione finanziaria . Quindi la Corte territoriale, non definitivamente pronunciando, già in accoglimento dell'appello in riforma della gravata sentenza, dichiara privo di efficacia l'avviso di mora opposto e quindi non dovuta dal C. la somma riportata nello stesso , disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in relazione ad altre domande avanzate dall'appellante. I richiamati motivi, che per la reciproca influenza ed attinenza al medesimo atto processuale possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime ex multis Cass. n. 10853 del 2010 n. 4208 del 2007 n. 15882 del 2007 n. 12991 del 2006 n. 24809 del 2005 . Nella specie la Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza Forense ha riportato nel ricorso per cassazione le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione in appello in cui, tra l'altro, si reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della cassa per le domande attinenti e/o conseguenti alle modalità dell'esecuzione poste in essere dalla competente concessionaria del servizio riscossione tributi . La mancata trascrizione di tali conclusioni dell'appellata, come prescritta dall'art. 132, co. 2, n. 3 , c.p.c., ha dunque determinato una omissione di pronuncia sulla eccezione sollevata dalla Cassa, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., causando un effetto invalidante della sentenza stessa per la concreta incidenza sull'attività del giudice. Inoltre manca nella pronuncia impugnata qualsiasi esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, così come prescritto dall'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. nel testo pro tempore vigente, che hanno determinato la Corte territoriale a ritenere non dovuta dal C. la somma riportata nell'avviso di mora neanche implicitamente viene spiegato come la declaratoria di inefficacia del medesimo estingua integralmente il debito contributivo del destinatario dell'avviso. Per consolidato principio di legittimità la nullità della sentenza ex art. 132, co. 2, n. 4, è riscontrabile nelle ipotesi in cui la stessa, appunto, risulti del tutto priva, in fatto ed in diritto, dell'esposizione dei motivi sulla quale la decisione si fonda ovvero laddove la motivazione si estrinsechi in argomentazioni non idonee e rilevare la ratio decidendi , sì da configurare una motivazione apparente Cass. n. 161 del 2009 n. 11880 del 2007 n. 1771 del 1999 . 3.- Pertanto la sentenza non definitiva impugnata deve essere cassata e la sua nullità assorbe ogni altra questione che dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione e che provvederà anche alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio, in ragione dell'esito complessivo dell'impugnazione, risultando travolta dalla presente decisione anche la sola statuizione sulle spese contenuta nella sentenza definitiva del 15.5.2008/4.6.2009. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza non definitiva n. 4307 del 31.5.2007/18.9.2008 della Corte di appello di Roma nonché la sentenza definitiva n. 3908 del 15.5.2008/4.6.2009 della stessa Corte limitatamente alla liquidazione delle spese e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese dell'intero giudizio, alla Corte di Appello di Roma in altra composizione.