



Previdenza | 09 Luglio 2013
Pensione di inabilità civile: il reddito della casa di abitazione non conta
Dal computo del limite reddituale previsto per la concessione della pensione sociale vanno esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 16972/13; depositata l’8 luglio)


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16972 depositata l’8 luglio 2013, pronunciandosi sulla decisione della Corte di Appello di Bologna che aveva accolto la tesi della contribuente avverso quella dell’INPS.
Il caso. L’Istituto previdenziale aveva rilevato un indebito relativo al limite del reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile, superato dalla contribuente a causa del reddito derivante dalla casa di abitazione. Ricorreva quindi per cassazione sostenendo che il reddito della casa di abitazione fosse da computare ai fini del limite reddituale per le prestazioni di invalidità civile ex art. 14 speties, D.L. n. 663/79 (convertito in Legge n. 33/80).
Il quadro normativo. La Suprema Corte ha analizzato la questione partendo dalla norma in esame: l’art. 3, Legge n. 114/74 (di conversione del D.L. n. 30/74) pone, in primo luogo, le condizioni per accedere al beneficio e i limiti di reddito, e specifica, in secondo luogo, come dal computo «sono esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione».
L’art. 14 septies, D.L. 633/79 (convertito in Legge n. 33/80) ha solo elevato i limiti di reddito previsti dalla norma suindicata senza però modificare l’ultima parte dell’articolo ovvero la parte in cui si esclude dal computo il reddito derivante dalla casa di abitazione. L’elevazione del limite reddituale non ha travolto la specifica disposizione facendo, invece, rinvio alla disciplina sulla pensione sociale.
Per la pensione di inabilità non va calcolato il reddito della casa di abitazione. Tale interpretazione è avvalorata da altre decisioni conformi della Cassazione e da altre previsioni normative. Anche l’art. 26, legge n. 153/69 esclude dal computo dei redditi il reddito dominicale della casa di abitazione e anche lo stesso art. 3, comma 6, legge n. 335/95 prevede che per l’assegno sociale non si computino i redditi della casa-abitazione.
Sul fronte giurisprudenziale, poi, nella sentenza n. 5479 del 5 aprile 2012, la Suprema Corte ha affermato che «in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione» sottolineando che, a tale scopo, non rileva neanche la previsione di cui all’art. 2, D.M. n. 553/92 – che impone ai fini assistenziali la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili – perché in questo caso non si tratta di «onere deducibile» ma di «voce di reddito».
(fonte: www.fiscopiu.it)






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