Prescrizione decennale per il danno biologico

Il diritto del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. si prescrive, al pari di quello di ogni altro lavoratore subordinato, nell’ordinario termine decennale.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10414 del 6 maggio 2013. Il caso. La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da un lavoratore del settore ferroviario contro la pronuncia con cui, il Giudice di primo grado, aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno biologico e morale, subiti per effetto di una malattia professionale. I Giudici di merito ritenevano estinta l’azione risarcitoria per il verificarsi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., richiamato dall’ormai abrogato ma applicabile ratione temporis alla controversia comma 4 dell’articolo unico della Legge n. 633/1957 a mente del quale, rispetto al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione, il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile . La norma si applicava solo alle prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale . Contro tale pronuncia il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile, al lavoratore ferrotranviere, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria per danno biologico e morale nei confronti del datore di lavoro, erroneamente equiparando tale domanda, sol perché avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, a quelle per competenze arretrate e altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale . Dello stesso avviso è la Cassazione la quale, accogliendo il ricorso, richiama un suo risalente orientamento secondo il quale nel campo del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri [ ] per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali [ ] deve intendersi ogni pretesa che, a differenza di quelle aventi natura patrimoniale soltanto come effetto meramente riflesso e consequenziale, abbia come petitum [ ] il pagamento di una somma di denaro Cass. 6262/1981 . Il danno biologico non è un danno patrimoniale . Nel caso di specie, ritiene condivisibilmente la Corte, il risarcimento del danno biologico costituisce un mero effetto patrimoniale della violazione di un diritto di natura non patrimoniale, quale è quello all’integrità psicofisica. Sottolinea poi la Corte che, aderendo all’interpretazione offerta dai Giudici di merito, si finirebbe per determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra i ferrotranvieri e le altre categorie di lavoratori subordinati, cui pacificamente si applica il termine di prescrizione decennale per i crediti derivanti dalla violazione della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro Cass. n. 7272/2011 . La Legge n. 633/1957 si riferiva solo a diritti retributivi . Su questi presupposti, la Corte conclude chiarendo che il termine di prescrizione quinquennale indicato nella Legge citata non possa quindi che riferirsi a diritti di natura latu sensu retributiva e non a diritti di natura risarcitoria per violazione del diritto alla salute . Interpretazione che risulta ulteriormente confermata dal fatto che la stessa norma menziona solo competenze arretrate e altre prestazioni , riferendosi così solo a diritti di credito costituenti oggetto del normale sinallagma contrattuale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 gennaio - 6 maggio 2013, n. 10414 Presidente De Renzis – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 14.9.07 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame interposto da D D. contro la pronuncia con cui il 3.3.03 il Tribunale capitolino aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni biologico e morale patiti per effetto di malattia professionale, domanda proposta con ricorso notificato il 29.10.01 nei confronti della CO.TRAL. Compagnia Trasporti Laziali - Società Regionale S.p.A., alle cui dipendenze aveva lavorato come autista di linea. I giudici di primo e secondo grado ritenevano l'azione risarcitoria estinta dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., richiamato dal co. 4 dell'art. unico legge 24.7.57 n. 633 sul trattamento del personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, termine nella specie decorrente dal 14.10.96, data di presentazione, da parte del lavoratore, della domanda di riconoscimento della malattia professionale. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. affidandosi a tre motivi. La CO.TRAL. Compagnia Trasporti Laziali - Società Regionale S.p.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 32 Cost., dell'art. 10 co. 4 r.d. n. 148/31, come modificato dall'alt, unico legge n. 633/57, in relazione agli artt. 1218, 2059, 2087, 2946 e 2948 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza ritenuto applicabile al lavoratore autoferrotranviere il termine quinquennale anziché quello decennale di prescrizione dell'azione risarcitoria per danno biologico e morale nei confronti del datore di lavoro, erroneamente equiparando tale domanda, sol perché avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, a quelle per competenze arretrate e altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1218, 2043, 2087, 2946, 2947, 2948 e 2959 c.c, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale applicato il termine quinquennale di prescrizione esaminando la domanda esclusivamente con riferimento all'art. 2043 c.c. e non anche con riferimento all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro in relazione al debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., pur invocato dal ricorrente. Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2059, 2087, 2935, 2043, 2946, 2947 e 2948 c.c., nonché di vizio di motivazione, per avere l'impugnata sentenza escluso che la convocazione innanzi all'UPLMO per il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. interrompa la prescrizione, per altro senza che la società convenuta abbia mai negato di essere stata convocata convocazione che risultava dal verbale di mancata conciliazione e senza che la CO.TRAL. abbia mai eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del previo tentativo di conciliazione a ciò deve aggiungersi - conclude il ricorrente - che la Corte territoriale, nell'individuare il dies a quo della decorrenza della prescrizione, ha trascurato che il D. ha avuto certezza della malattia soltanto il 7.6.06, data della sentenza della Corte d'appello di Roma che ha riconosciuto, in riforma della pronuncia di prime cure, l'origine professionale della malattia medesima da ultimo, il ricorrente censura la mancata ammissione di una CTU volta ad accertare il nesso causale fra patologia e condotta del datore di lavoro, con percentualizzazione del danno. 2 - I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono fondati. Si premetta che l'abrogazione della legge n. 633/57 ad opera del d.l. n. 112/08 è irrilevante nel caso di specie, essendo intervenuta dopo la notifica del ricorso introduttivo di lite sicché o il diritto era già prescritto a quella data o non può esserlo stato successivamente, visto l'effetto interruttivo permanente della notifica del ricorso . Del pari irrilevante è affermare che nel caso di specie la fonte dell'obbligazione risarcitoria sarebbe un illecito permanente come sostenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente , atteso che dalla sentenza impugnata risulta che le mansioni di guida considerate quale causa del danno sono comunque cessate nel 1995, vale a dire prima del dies a quo del termine di prescrizione, che nella specie la Corte territoriale ha individuato nel 14.10.96. Ciò detto, si consideri che l'art. unico, comma 4, legge n. 633/57 stabilisce che nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8.1.31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 c.c Ciò detto, ritiene questa S.C. di dover dare continuità all'insegnamento già espresso da Cass. 25.11.81 n. 6262, secondo il quale Nel campo del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri ed equiparati, per domanda giudiziale relativa a diritti esclusivamente patrimoniali - soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - deve intendersi ogni pretesa che, a differenza di quelle aventi natura patrimoniale soltanto come effetto meramente riflesso e consequenziale, abbia come petitum, e cioè come oggetto immediato e diretto, il pagamento di una determinata somma di danaro, ancorché la controversia investa non solo il quantum, ma anche l'an del credito vantato, ed ancorché, ai fini della decisione, occorra necessariamente esaminare, in via preliminare, questioni di per sé prive di un immediato e diretto contenuto patrimoniale. nello stesso senso v., altresì, Cass. 9.7.76 n. 2632 Cass. n. 4085/74 Cass. n. 3283/73 Cass. n. 257/73 Cass. n. 2027/69 . Nel caso di specie è indubbio che il risarcimento del danno biologico costituisce mero effetto patrimoniale riflesso della violazione del diritto, di natura non patrimoniale, all'integrità psicofisica del lavoratore, diritto che costituisce oggetto della tutela in via giudiziaria invocata dall'odierno ricorrente. Per di più, la contraria esegesi accolta dall'impugnata sentenza trascura che l'esplicito rinvio - contenuto nell'art. unico, comma 4, legge n. 633/57 - ai termini di prescrizione previsti dagli artt. 2948, 2955 e 2956 c.c. obiettivamente evoca termini relativi a diritti di natura non risarcitoria e che l'assoggettare ad un termine breve il credito risarcitorio da danno biologico del dipendente di azienda ferrotranviaria si risolverebbe in un'interpretazione suscettibile di determinare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello riconosciuto ad altri lavoratori subordinati cui, invece, si applica il termine decennale di prescrizione in caso di credito derivante da inadempimento contrattuale del debito di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. cfr. Cass. 30.3.11 n. 7272 . Oltre ad essere costituzionalmente conforme, la conclusione per cui il termine di prescrizione di cui al cit. art. unico, comma 4, legge n. 633/57 si riferisce a diritti di natura lato sensu retributiva e non a diritti di natura risarcitoria per violazione del diritto alla salute è altresì avvalorata dal rilievo che la norma menziona espressamente solo competenze arretrate” e altre prestazioni, con ciò suggerendo il riferimento esclusivo a diritti di credito costituenti oggetto del normale sinallagma funzionale del rapporto di lavoro. Ne consegue che, tenuto conto del dies a quo del termine prescrizionale individuato dalla sentenza impugnata 14.10.96 , alla data di notifica del ricorso introduttivo della lite 29.10.01 la prescrizione decennale non era ancora maturata. 3 - L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe la disamina del terzo. 4 - In conclusione, accolti i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo, la sentenza impugnata è da cassarsi in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto L'art. unico, comma 4, legge n. 633/57 - secondo il quale nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8.1.31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 c.c. -, non si applica alla domanda di risarcimento del danno da violazione del debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., cui è invece applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. . P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.