Lo zio non convivente riceve la raccomandata, la prescrizione è interrotta

La lettera di messa in mora interrompe la prescrizione se la destinataria non prova la presenza occasionale di chi l’ha ricevuta.

Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 20145/12. Il caso. La destinataria di una cartella settoriale, emessa per il mancato pagamento all’Inps di contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di nove anni, propone opposizione la Corte d’appello rigetta l’opposizione, ritenendo che l’Inps avesse validamente interrotto il termine di prescrizione inviando una raccomandata che risulta ricevuta. Ricezione della raccomandata. La donna propone allora ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 139 c.p.c. dato che la lettera di messa in mora sarebbe stata consegnata in un luogo differente dall’indirizzo del destinatario ricevuta da persona non convivente. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, come accertato dal giudice di merito, l’atto in questione risulta ricevuto dallo zio della ricorrente, la cui presenza casuale non è stata adeguatamente provata e non è nuovamente sindacabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 maggio – 17 novembre 2012, n. 20145 Presidente Vidiri – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 21 marzo 2007 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 14 aprile 2003, ha rigettato l'opposizione proposta da P.M.V. avverso la cartella esattoriale con la quale la Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. le aveva intimato il pagamento della somma di £ 69.326.993 a titoli di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'I.N.P.S. per il periodo da 1985 al 1994 e relative somme aggiuntive. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che 1T.N.P.S. aveva validamente interrotto il termine di prescrizione del proprio credito contributivo con la lettera raccomandata ricevuta il 10 agosto 2005 dal consegnatario la cui presenza non può considerarsi occasionale senza idonea prova da parte della stessa opponente. La P. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. L'I.N.P.S. rilascia procura. La SE.RI.T. Sicilia s.p.a., già Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. resta intimata. Svolgimento del processo Con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 435 comma 3 e 421 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il ricorso in appello sarebbe stato notificato dall’I.N.P.S. il 5 luglio 2006 senza il rispetto del termine di 25 giorni dall'udienza fissata per il 20 luglio 2006, per cui la Corte d'Appello avrebbe dovuto assegnare nuovo termine per la rinotifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza di appello per insufficiente motivazione e violazione dell'art. 139 cod. proc. civ. In particolare si assume che il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte territoriale sarebbe inconferente con il caso in esame riguardando la notifica di un ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi della parte defunta, mentre in questo caso si verterebbe in un caso di lettera di messa in mora consegnata in luogo differente dall'indirizzo del destinatario e ricevuta da persona non convivente. Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato o riportato la documentazione necessaria per verificare il suo assunto. Al fine di valutare la fondatezza del motivo di ricorso sarebbe stato, in particolare, necessario verificare il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, Tatto di notifica del ricorso e del decreto stesso, e i verbali di udienza pure necessari a verificare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la causa è stata decisa l'8 marzo 2007. Pertanto il motivo è inammissibile per palese contrasto al principio dell'autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l'atto di appello è stato consegnato allo zio della ricorrente, che sarebbe stato presente solo casualmente. Tale ultima circostanza di fatto, dedotta nel ricorso in appello e ripetuta nel presente giudizio, è stata esclusa dal giudice del merito. Tale accertamento di fatto non è rivisitabile in sede di legittimità. Per di più non può sottacersi che la ricorrente avrebbe dovuto comunque indicare le circostanze dalle quali desumere la dedotta occasionalità della presenza del consegnatario, per cui il motivo in esame difetta anche della necessaria autosufficienza. Le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo a favore dell'I.N.P.S., seguono la soccombenza. Nulla sulle spese con riferimento alla SERIT rimasta intimata. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’I.N.P.S. liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali. Nulla sulle spese con riferimento alla SERIT.