



previdenza forense | 12 Aprile 2012
Chi ha la penna in mano scrive … anche se non vede la legge
di Paolo Rosa - Avvocato
Gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5672/12; depositata il 10 aprile)








- Sui redditi da partecipazione a società di capitali non sono dovuti i contributi previdenziali
- Vittime del dovere anche quelle colpite da malattie professionali
- Cassa Forense: la parziale omissione del contributo non determina l’annullamento dell'annualità
- Cassa notai: non sono dovuti i ratei di pensione anteriori alla domanda
- Dipendente trasferito ed evidente demansionamento: logico parlare di dimissioni per giusta causa



























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