Contratto a favore di terzo: requisiti indispensabili ai fini della validità

Un contratto a favore di terzo per essere valido, oltre all’accordo esplicito tra promittente e stipulante, deve contenere la puntuale indicazione del beneficiario della prestazione oggetto di contratto e l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15442/21, depositata il 3 giugno. Il Signor V. citava in giudizio la Lega Navale Italiana, Sezione di Trapani, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per prestazioni fotografiche da lui svolte in virtù del contratto stipulato tra la stessa e la società A.L., di cui era fotografo accreditato. La società A.L., infatti, aveva incaricato la Lega Navale di organizzare una manifestazione nazionale per le sue imbarcazioni, prevendendo espressamente che quest’ultima avrebbe sostenuto tutti i costi di organizzazione del relativo evento, inclusi quelli per il fotografo. L’attore sosteneva la qualifica del rapporto negoziale in essere tra le parti come contratto a favore di terzo , perfezionatosi mediante la richiesta di pagamento del compenso alla Lega Navale. La domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale con decisione confermata poi anche in appello. La Corte infatti dava rilievo alle risultanze istruttorie e, in particolare, alla prova testimoniale, dalle quali risultava, da un lato, l’esistenza di un valido vincolo negoziale di esclusiva tra l’attore e la società A.L. e, dall’altro, il perfezionamento di un accordo tra quest’ultima e la Lega Navale con efficacia obbligatoria tra le sole parti contraenti e, pertanto, inidoneo a legittimare pretese creditorie di terzi estranei al negozio. Il Signor V. ricorre quindi in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attore, in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti contraenti, non avrebbe potuto agire nei confronti della Lega Navale. La censura risulta fondata. La Corte richiama infatti i requisiti imprescindibili ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo tra cui, oltre all’accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all’attribuzione del diritto in favore del terzo, rientrano, da un lato, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto del contratto e, dall’altro, l’ accettazione da parte di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore . Quanto al primo requisito, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è necessario che il terzo sia specificamente individuato nell’accordo, ma è sufficiente che sia determinabile Cass. SU n. 8744/2001 quanto al secondo requisito, invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa volta a manifestare l’intenzione di avvalersi degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per fatti concludenti . È corretta dunque la censura del ricorrente in quanto la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare l’intenzione dei contraenti sulla base del criterio letterale e del contenuto dell’accordo stipulato tra le due società, oltre che dall’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, e non del contenuto di una deposizione testimoniale. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 marzo – 3 giugno 2021, n. 15442 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Fatti di causa Con atto di citazione ritualmente notificato, V.R. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Rovereto, la Lega Navale Italiana, Sezione di [], chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 5.976,00, a titolo di corrispettivo per prestazioni fotografiche, cui la convenuta si era obbligata in virtù di apposita clausola inserita in un contratto stipulato tra la stessa e Asso Laser, di cui l’attore era fotografo accreditato. Esponeva, a tal proposito, che l’Asso Laser aveva stipulato un contratto con la Lega Navale, incaricandola di organizzare una manifestazione nazionale per imbarcazioni Laser, prevedendo espressamente, con apposito protocollo organizzativo accettato dalla Lega Navale, che quest’ultima avrebbe sostenuto tutti i costi di organizzazione del relativo evento, ivi inclusi quelli concernenti il compenso del fotografo - come dimostrato dalla previsione a pag. 3 del protocollo citato che, sotto la rubrica costi a carico della società organizzatrice , testualmente prevedeva fotografo accreditato Asso Laser è previsto il saldo dei costi del compenso giornaliero e rimborso spese viaggio al fotografo accreditato Asso Laser entro la seconda giornata della manifestazione -. Ciò posto, stante la qualifica del rapporto negoziale perfezionato dalle parti quale contratto a favore di terzo, cui il V. aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso alla Lega Navale, l’attore chiedeva la condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore della somma richiesta. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che, in assenza di un vincolo negoziale, non potesse ritenersi la Lega Navale responsabile dell’inadempimento avente ad oggetto il mancato pagamento del compenso professionale al V.R. . Nel pervenire a siffatta conclusione, la Corte dava rilievo alle risultanze istruttorie, e, in particolare, alla prova testimoniale, dalle quali risultava, da un lato, l’esistenza di un valido vincolo negoziale di esclusiva tra parte attrice e la Asso Laser e, dall’altro, il perfezionamento di un accordo tra quest’ultima e la Lega Navale che, tuttavia, spiegava, in ossequio alla previsione di cui all’art. 1372 c.c., comma 2, efficacia tra le sole parti contraenti, risultando, pertanto, inidoneo a legittimare pretese creditorie di terzi estranei al negozio. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso V.R. sulla base di un unico motivo. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1268, 1273, 1362, 1411 c.c., e art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che, in assenza di un formale vincolo negoziale tra le parti contraenti, il V.R. non potesse agire nei confronti dell’odierna parte resistente, quando, da un’attenta analisi del contenuto del protocollo stipulato tra la Asso Laser e la Lega Navale, poteva facilmente evincersi che il negozio de quo, cui parte ricorrente aveva aderito mediante la richiesta di pagamento del compenso indirizzata alla Lega Navale, fosse da intendere quale contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss., ovvero come forma di accollo esterno ex artt. 1273 c.c Il motivo è fondato. Nel rigettare la domanda proposta da parte attrice, la Corte d’appello di Trento ha unicamente valorizzato il dato formale dell’inesistenza di un vincolo negoziale in essere tra le parti processuali, ignorando, tuttavia, il contenuto del protocollo stipulato tra le due società, da cui risultava l’assunzione dell’obbligazione, in capo alla Lega Navale, di sopportare tutti i costi derivanti dall’organizzazione della manifestazione, e, disciplinava, nella sezione intitolata costi a carico della società organizzatrice , lo specifico rapporto relativo al servizio di fotografia accreditato dalla Asso Laser, sancendo espressamente che è previsto il saldo dei costi del compenso giornaliero e rimborso spese viaggio al fotografo accreditato Asso Laser entro la seconda giornata della manifestazione . Com’è noto, requisiti imprescindibili ai fini di una valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss., sono - oltre, chiaramente, all’accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all’attribuzione del diritto in favore del terzo -, da un lato, la puntuale indicazione del soggetto beneficiario della prestazione oggetto di contratto e, dall’altro, l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’attribuzione in suo favore. Ebbene, nel caso di specie, risultano esistenti entrambe le condizioni menzionate. Con riguardo al primo requisito, difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale Cass., S.U., 26.06.2001, n. 8744 , non è necessario che il terzo sia specificamente individuato nel contenuto negoziale, essendo sufficiente che sia determinabile. Caratteristica quest’ultima esistente nel caso in esame, avendo le parti espressamente disciplinato l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dei compensi del fotografo, individuandone il destinatario in quello accreditato dalla Asso Laser soggetto univocamente individuabile in ragione del contratto di esclusiva stipulato tra l’Asso Laser e il V.R. . Ciò posto, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e ss., l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l’accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l’intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia Cass. civ., sez. I, 09.12.1997 Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136 . Ebbene, alla luce dell’orientamento summenzionato, la richiesta di pagamento del compenso indirizzata dall’odierna parte ricorrente alla Lega Navale ben può essere intesa quale forma di adesione implicita al contratto stipulato tra le parti originarie aventi effetto a favore del terzo. In ragione di quanto sopra esposto, quindi, la corte ha errato nell’applicazione dei canoni ermeneutici del negozio concluso tra la Lega Navale e l’Asso Laser per un duplice ordine di ragioni in primo luogo, per aver dato rilievo al contenuto di una deposizione testimoniale, mentre, invece, avrebbe dovuto verificare l’intenzione dei contraenti sulla base del criterio letterale e del contenuto del protocollo organizzativo stipulato tra le due società, oltre che dall’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali. Il ricorso va, pertanto, accolto la sentenza va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.