Conto corrente: è legittimo il recesso della banca se l’attività del correntista non è coerente con le proprie convinzioni etiche

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza dell’11 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso cautelare avanzato da una società, esercente attività di gestione di un centro scommesse, nei confronti della propria banca per avere questa esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente in ragione del settore merceologico della cliente. Il Tribunale ha stabilito che l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca trova fondamento e legittimità nell’art. 41 della Costituzione e che in assenza di una specifica limitazione legislativa deve ritenersi che ciascuna delle parti possa, per proprie convinzioni etiche, decidere di avvalersi del diritto di recesso riconosciutole nel regolamento contrattuale.

Il caso. Una società avviava un procedimento d’urgenza avverso la banca di credito cooperativo per aver questa esercitato il diritto di recesso dal conto corrente. La società, in particolare, rappresentava a di gestire un centro scommesse b di aver chiesto alla banca, in conseguenza delle ripercussioni economiche generate dall'emergenza sanitaria e in ragione delle misure di sostegno alle imprese disposte dal c.d. Decreto Liquidità d.L. n. 23/20 , l'erogazione di un finanziamento c che la banca aveva non solo respinto la domanda di finanziamento, ma anche esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente con preavviso di tre mesi d che la banca aveva giustificato detta determinazione in adesione alle direttive della propria capogruppo la quale aveva chiesto di limitare o interrompere i rapporti con società operanti nel settore merceologico delle scommesse e case da gioco. La società riteneva che il recesso della banca dal rapporto di conto corrente fosse illegittimo in quanto in violazione del dovere di buona fede e preordinato al perseguimento di scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto. La società rappresentava, altresì, che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 90/2017 – in attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – la totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale avevano deciso di limitare o evitare l’avvio di relazioni contrattuali con aziende operanti nel proprio settore merceologico, sicché il recesso della banca integrava anche i profili dell’abuso di dipendenza economica, come disciplinata dall'art. 9 l. n. 192/1998 cd. legge subfornitura . La società, infine, rilevava che dalla DCNF Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 254/2016 della banca si evinceva che benché fosse prevista un’ipotesi di esclusione di pratiche di finanziamento a favore di soggetti operanti nel settore del gaming, era comunque fatta salva la possibilità di operazioni in deroga se accompagnate da adeguate motivazioni riguardo alla loro indispensabile necessità necessità, questa, ritenuta dimostrata dalla società la quale in assenza di un rapporto di conto corrente non avrebbe potuto continuare la propria attività. Si costituiva in giudizio la banca eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione della domanda di merito e comunque l’infondatezza dello stesso per l’assenza vuoi del fumus boni iuris , vuoi del periculum in mora. Il ricorso cautelare è ammissibile anche se la domanda di merito non è espressamente formulata. Il Tribunale rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare formulata dalla banca, rilevando che l'onere di specificare l'azione di merito, dei cui effetti si chiede l'anticipazione in via cautelare, può considerarsi pienamente assolto, anche in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell'atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate. Ritiene, altresì, il Giudice che sia ammissibile la tutela cautelare atipica rispetto alla difesa di diritti relativi, qual è quello dell’accertamento della legittimità dell’esercizio del recesso, in quanto scopo della tutela cautelare è quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi in maniera irreparabile le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessarie a scongiurare l’aggravamento di una situazione già pregiudicata. Ad avviso del Giudice, nemmeno osta all’ammissibilità dell’azione cautelare la circostanza che essa aspiri ad ottenere la prosecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, a imporre alla banca un obbligo di fare infungibile, posto che nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614- bis c.p.c. attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare , avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19454 e Cass. 5 settembre 2014, n. 18779 . Sul fumus boni iuris la DNF - Dichiarazione Non Finanziaria e la Responsabilità sociale delle imprese. Il Tribunale di Pescara, passando al fumus della controversia sottoposta alla sua attenzione, ricorda in primo luogo che con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 la Consob ha dato attuazione alle previsioni del D. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, emanando il Regolamento attuativo relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Decreto in attuazione della Direttiva 2014/95/UE ha, come noto, introdotto l’obbligo di redazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni rimettendo alla Consob la disciplina a delle modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle modalità e dei termini del controllo da parte della stessa b dei principi di comportamento e dei criteri della verifica di conformità da parte del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio. Siffatta normativa recepisce nel nostro ordinamento le istanze del Parlamento europeo in ordine all’importanza della comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti fattori sociali e ambientali, al fine di accrescere la fiducia di investitori e consumatori cfr. Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese . Osserva dunque il Tribunale come il Gruppo di appartenenza della banca rientri tra quelli obbligati a redigere la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario DCNF e come la banca resistente sia tenuta ad osservarla. In detta DCNF, per quel che rileva ai fini della controversia in esame, emerge che i a presidio dei potenziali impatti, il Gruppo ha escluso la possibilità di finanziare determinati comparti di attività ritenuti controversi come da Codice Etico e da Politica del Credito. ii Con riferimento ai rischi legati al comparto Corporate, il rischio di finanziamento di attività con criticità ambientali e sociali è presidiato dalle normative interne che regolamentano le specifiche attività di finanziamento. iii Nella policy dedicata al credito, sono state identificate quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento salvo eventuali deroghe da considerarsi comunque eccezionali e quanto previsto dalle policy di gruppo pro tempore in vigore da parte del Consiglio di Amministrazione delle Società del perimetro diretto e delle Banche affiliate ovvero dai Soggetti/Organi deliberativi Direzionali da questo delegati. In particolare, si tratta dei settori legati alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche , apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici, alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines ecc., all’allestimento e gestione di sale giochi e scommesse e tutti i settori attinenti alla pornografia sexy shop, editoria di settore, ecc. . iv Eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate motivazioni, riguardo la loro indispensabile necessità ad esempio l’importanza dell’iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell’impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile ecc. . Ad avviso del Giudice, una lettura non faziosa della citata DNF porta necessariamente a concludere che la banca possa derogare al divieto di istaurare rapporti con soggetti esercenti le attività indicate e nello specifico quella di gestione di scommesse solo motivando la loro indispensabile necessità e non il contrario. In ragione di ciò incombeva sulla società ricorrente l’onere di allegare e provare che l’attività da essa svolta avesse caratteristiche tali da consentire alla banca detta deroga. Segue sul diritto di recesso della banca e sull’art. 41 della Costituzione. Chiarito quanto sopra, osserva ancora il Tribunale come la giurisprudenza di legittimità abbia stabilito che anche nell’ipotesi in cui sia previsto dal contratto in capo alle parti il diritto potestativo di recesso ad nutum la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di conflittualità. Ovvero posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati. Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell'esercizio del diritto di recesso v. Cass. 18 settembre 2009, n. 20106 . Procedimentalizzazione che nella fattispecie si è senz’altro verificata avendo la banca prima convocato la società ricorrente per spiegare le ragioni del recesso dal rapporto di c/c, poi intimato lo stesso con un preavviso di tre mesi. Ritiene pertanto il Giudice di dover chiarire se siffatto recesso possa ritenersi abusivo oppure se sia stato esercitato in conformità alla disciplina della responsabilità sociale, sopravvenuta alla conclusione del contratto di conto corrente stipulato dalle parti. Osserva il Tribunale come l’esercizio del diritto di recesso da parte della banca trovi il proprio fondamento e legittimità nell’art. 41 della Costituzione che sancisce la libertà d’iniziativa economica. In assenza di una specifica limitazione legislativa in tal senso deve ritenersi che ciascuna delle parti possa per proprie convinzioni etiche decidere di avvalersi del diritto di recesso, riconosciutole nel regolamento contrattuale. Il concetto di responsabilità sociale delle imprese – che trova appiglio normativo proprio nell’obbligatorietà della dichiarazione non finanziaria – oltre a garantire un profitto a coloro che forniscono il capitale si estende alla tutela degli interessi di tutta una serie di interlocutori sociali con i quali l’impresa tesse una fitta rete di rapporti e di interazioni e che sono in grado, direttamente o indirettamente, di condizionarne le sorti. Il concetto di responsabilità sociale, dunque, comprende e nello stesso tempo va oltre il concetto stesso di etica l’impresa socialmente responsabile è quell’impresa che, oltre a comportarsi eticamente, nel definire le proprie strategie e i propri codici di comportamento tiene conto non solo dei legittimi interessi dei suoi azionisti ma anche delle aspettative di tutti i suoi stakeholders i.e. tutti quei soggetti che, portatori di interessi nei confronti dell’impresa, ne influenzano l’attività e ne sono nel contempo influenzati . Sicché dalla corretta gestione di questa complessa rete e, dunque, dalla capacità di costruire un largo consenso sociale, realizzando il giusto equilibrio fra i molteplici interessi in gioco, dipende la sopravvivenza stessa dell’impresa e la possibilità di realizzare i suoi obiettivi. In questa prospettiva ritiene pertanto il Tribunale di Pescara che la scelta del Gruppo di appartenenza della banca di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse non appare sindacabile se solo si consideri che le banche di credito cooperativo cfr. TUB, cap. V, Sez. II sono aziende caratterizzate da una formula imprenditoriale specifica, costituita da cooperazione, mutualità e localismo, che si traduce in imprese a proprietà diffusa, espressione di capitalismo popolare e comunitario, per cui non è difficile comprendere che escludere dalla propria platea di clienti soggetti esercenti attività che, sebbene non vietate, sono sottoposte a forti e stringenti regolamentazione e vigilanza, attesa la loro sovente contiguità con attività criminose, risponda alle esigenze dei propri soci. Sull’assenza del periculum in mora . Da ultimo, osserva il Tribunale come la ricorrente non abbia comunque fornito prova del pregiudizio imminente ed irreparabile che avrebbe subito in mancanza della conclusione del provvedimento cautelare richiesto. Ad avviso del giudicante la società era onerata di allegare specificamente a quali istituti di credito la stessa si era rivolta e quali di essi avevano, rifiutato anche informalmente, di stipulare un contratto di conto corrente. L’assenza di tale specifica allegazione ha persino precluso l’assunzione di sommarie informazioni sul punto, giacché l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione è presupposto indefettibile perché sia ammessa la loro prova. Conclude infatti il Tribunale ricordando che ai sensi dell’art. 24 Cost, dinanzi all’allegazione generica di un fatto da parte del ricorrente, il convenuto non ha né un onere di contestazione né di prova contraria. Sul recesso dal rapporto di conto corrente. La giurisprudenza riconosce la legittimità e insindacabilità del diritto di recesso della banca dal rapporto di conto corrente quando sia esercitato in modo non abusivo, ossia in maniera da salvaguardare l’interesse dell’altra parte nei limiti in cui ciò non comporti per il recedente un apprezzabile sacrificio conf. Trib. Bari, 19 aprile 2016 e Trib. Catania, 20 giugno 2016 v. anche Trib. Roma, 21 gennaio 2015, n. 1342, secondo cui ai sensi del contratto di conto corrente, entrambe le parti hanno il diritto di recedere liberamente, e dunque la banca ha esercitato una facoltà prevista espressamente dal contratto. In aggiunta a ciò, va considerato che l'opponente non contesta questo diritto, piuttosto ritiene che la banca ne abbia abusato. Quale che sia l'àmbito dell'abuso, di certo non si può ritenere che integri la relativa fattispecie un atto consentito dal regolamento contrattuale, il quale non condiziona ad alcun presupposto il diritto di recesso, e anzi lo configura come libero, non legato all'insorgere di una particolare situazione. Già questo dato esclude che si possa avere abuso , e Trib. Cassino, 24 maggio 2014 ove precisato che nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e può essere fissato anche in un solo giorno per la categoria del professionista e non per quella del consumatore tutte in www.expartecreditoris.it . È stato invece ritenuto illegittimo il recesso dall’apertura di credito in conto corrente, operato dalla banca, con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del rapporto, in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso recesso si sono prodotti l’abusiva revoca dell’affidamento è idonea di per sé a ledere l’affidabilità e l’immagine sociale del correntista, senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno v. Trib. Paola, 9 Marzo 2018, in IlCaso.it . In argomento cfr. App. Milano, 15 dicembre 1989, in Foro it. 1992, I, 1290 Trib. Napoli, 27 dicembre 1988, in Dir. e giur., 1990, 594 Trib. Napoli, 8 luglio 1988, in Banca borsa tit. cred. 1990, II, 496.

Tribunale di Pescara, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 3859 Giudice Roscigno Fatto e Diritto Gold Game s.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.comma affinché il Tribunale adito ritenuta la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., o comunque, in subordine, di quelli previsti dall'art. 9, L. 192/1998, accerti e dichiari l'inefficacia della dichiarazione di recesso della Banca dal contratto di conto corrente n. omissis acceso presso la Banca resistente e per l'effetto voglia emettere previa audizione delle parti, provvedimenti necessari a non interrompere il rapporto bancario, o comunque a ripristinarlo”. A supporto della domanda cautelare ha dedotto - di essere titolare del conto corrente acceso in data 10.11.2016 presso la BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo s.c.p.a., filiale di Montesilvano Marina, contraddistinto dal n. omissis utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa, consistente nella gestione di un centro scommesse - che, in conseguenza delle ripercussioni economiche generate dall'emergenza sanitaria e in ragione delle misure di sostegno alle imprese disposte dal governo con il cd. Decreto Liquidità D.L. 8.4.2020, n. 23 , ad fine aprile di quest’anno ha richiesto l'erogazione alla Banca di un prestito garantito per la somma di Euro 25.000,00 - che in data 01.06.2020 la Banca non solo ha comunicato il rifiuto della richiesta di finanziamento garantito causa il settore merceologico in cui le società operano”, ma che sentita la direzione” la stessa aveva riferito che in applicazione delle disposizioni impartite dall'ICCREA società capogruppo , per la posizione della GOLD GAME SRL era stata prevista la chiusura dei rapporti in essere - che con ulteriore comunicazione del 03.09.2020 la Banca ha receduto dal contratto di conto corrente individuato, indicando in tre mesi il termine per la chiusura d' ufficio del rapporto - che sebbene le condizioni generali invocate dalla Banca prevedessero la facoltà in capo alla Banca di recedere in qualsiasi momento dal contratto art. 5 - docomma 1 e sia stato comunque concesso un preavviso apparentemente sufficiente a consentire a essa società di rivolgersi ad altro istituto di credito, il recesso è illegittimo in quanto esercitato in violazione del dovere di buona fede, preordinato al perseguimento di scopi diversi da quelli previsti dalla legge o dal contratto e, in quanto tale, strumento per l'esercizio abusivo di un diritto - che a partire dall'introduzione della novella legislativa D.Lgs. 90/2017 la totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno deciso di limitare, se non di evitare del tutto, di avviare relazioni contrattuali con aziende operanti in tale settore d'impresa, attesa la stringente vigilanza che gli istituti di credito sono chiamati ad esercitare - che, tuttavia, nel caso di specie, la Banca ha deciso di interrompere il rapporto in assenza di eventi anomali in rapporto contrattuale già costituito e verso il quale essa ricorrente ha riposto un certo grado di affidamento per la propria sopravvivenza commerciale - che in ragione degli obblighi imposti della normativa antiriciclaggio, in assenza di un conto corrente dedicato, essa ricorrente si vedrebbe costretta a cessare la propria attività d' impresa - che l’illegittimità del recesso emerge anche dalla circostanza che presso la medesima filiale, in data 11.12.2018 la Banca aveva deliberato l'erogazione di un finanziamento il cui piano di ammortamento risulta tutt'ora in corso in favore della A& amp P, esercente la medesima attività e amministrata dallo stesso legale rappresentante della Golden Game, Vittorio Lozzi - che la DCNF Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 relativa all'anno 2019 della Banca resistente, è possibile riscontrare che rispetto al settore del gaming, sebbene il Gruppo Iccrea abbia previsto un’ipotesi di esclusione di pratiche di finanziamento, è altresì previsto che Eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate motivazioni riguardo alla loro indispensabile necessità ad esempio l'importanza dell'iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell'impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile - che il recesso della Banca, oltre ad essere abusivo, integra anche i profili dell’abuso di dipendenza economica, come disciplinata dall'art. 9, L. 192/1998 cd. legge subfornitura . La Banca ha resistito formulando le seguenti contestazione ed eccezioni - l’inammissibilità del ricorso per l’omessa formulazione della domanda di merito - l’improponibilità in via di tutela cautelare atipica un’istanza di esecuzione di obblighi contrattuali di fare infungibili, qual è quello di imporre ad essa Banca la prosecuzione del rapporto contrattuale - il legittimo esercizio da parte di essa resistente del diritto di recesso da un contratto a tempo indeterminato, previsto dall’art. 5 dello stesso, avendo essa Banca concesso un lasso temporale di ben 90 giorni concesso alla CLIENTE per avviare un nuovo rapporto con distinto istituto di credito e fornito, pur non essendone tenuta, giustificazione - il dovere della Banca di osservare le direttive della Capogruppo in piena aderenza a quanto stabilito dalla disciplina societaria in tema di Direzione e coordinamento artt. 2497 c.comma e seguenti - la diversità del contesto temporale nelle quale è sorto il rapporto di finanziamento con la società A& amp P amministrata dallo stesso Sig. LOZZI e operante nel medesimo settore di riferimento, nel dicembre del 2018, prima, quindi, dell’adozione nel giugno del 2019 da parte della Capogruppo della linea d’indirizzo descritta e l’uniformità delle condotte assunte giacché per le posizioni A& amp P S.r.l. è stato deciso di mantenere accesa la posizione solo per il tempo necessario per la gestione del finanziamento in corso” risalente al 2018 e, dunque, in data antecedente la linea di indirizzo della Capogruppo sopra richiamata e in data 20 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione della BANCA ha deliberato di respingere la richiesta di mutuo chirografario avanzata dalla A& amp P S.r.l., procedendo poi con la comunicazione di recesso in data 3 settembre 2020 All. 3 , adducendo le medesime motivazioni illustrate per la posizione della GOLD GAME - l’assenza del periculum in mora, in quanto la ricorrente si è limitata ad allegare l’impossibilità di stipulare un nuovo contratto di conto corrente pretendendo di provare detta circostanza mediante l’assunzione di sommarie informazioni sull’impossibilità per la Società ricorrente di attivare rapporti di conto corrente presso i principali istituti di credito operanti nella zona di riferimento”, indicando quale teste informatore” PAOLO LUZZI figlio dell’amministratore della GOLD GAME . Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso della GOLD GAME S.R.L. poiché inammissibile e comunque infondato, difettandone i presupposti di legge. Con vittoria delle spese di lite”. L’udienza di discussione si è tenuto mediante trattazione scritta, con il deposito di note scritte tra le parti. 1. Inammissibilità del ricorso 1.1. Deve ritenersi che l' onere di specificare l'azione di merito, dei cui effetti si chiede l'anticipazione in via cautelare, può comunque considerarsi pienamente assolto, in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell'atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate ebbene, nel caso di specie è chiaro che la ricorrente domanderà l’accertamento dell’illegittimità del recesso perché esercitato, secondo la prospettazione datane, in maniera abusiva dalla Banca e ciò al fine di privarlo d’efficacia. 1.2. Deve altresì affermarsi l’ammissibilità della tutela cautelare atipica rispetto alla difesa di diritti relativi, quale è quello dell’accertamento della legittimità dell’esercizio del recesso, in quanto scopo della tutela cautelare è quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi in maniera irreparabile le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessarie a scongiurare l’aggravamento di una situazione già pregiudicata cfr. Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 03-01-2013 . 1.3. Nemmeno osta all’ammissibilità dell’azione cautelare esercitata la circostanza che essa aspiri ad ottenere la prosecuzione de rapporto contrattuale e, quindi, ad imporre alla Banca un obbligo di fare infungibile, posto che nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. procomma civ. attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare , avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19454 del 23/09/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 18779 del 05/09/2014, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 13/10/1997 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 01/12/2000 . 1.4. La novella processuale, pertanto, ha avuto come effetto di smentire definitivamente l'esistenza del principio di necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata e, secondo alcuni, anche di offrire un solido puntello sul versante dello strumento esecutivo alla costruzione della tutela inibitoria c.d. contrattuale intesa come tutela generale delle obbligazioni di fonte contrattuale 1.5. In relazione all'art. 700 c.p.comma si osserva che l'atipicità, la variabilità e l'ampiezza del contenuto dei provvedimenti d'urgenza ad esso riconducibili, si rendono necessarie al fine di assicurare la funzione anticipatoria della tutela, limitando o eliminando le conseguenze pregiudizievoli che soffrirebbe il titolare di un diritto dal ritardo nel conseguimento di una sentenza finale di condanna pronunciata al termine di un giudizio di cognizione piena. Quindi i provvedimenti d'urgenza svolgono una funzione preventiva in senso lato, perché mirano ad evitare situazioni che consentirebbero o provocherebbero il pregiudizio imminente e irreparabile di cui parla l'art. 700 e vanificherebbero gli effetti satisfattivi della d ecisione di merito pur non essendo, di per sé, provvedimenti inibitori e pur potendo a volte svolgere una funzione sostanzialmente inibitoria in quanto possono contenere un ordine di fare o di non fare e ciò in quanto il principio di effettività della tutela giudiziaria postula l'ammissibilità delle inibitorie atipiche. 1.6. Dunque, l’eccezione è rigettata. 2. Verosimiglianza del diritto fatto valere 2.1. Preliminarmente va osservato che in diritto che in data 18 gennaio 2018 la Consob ha emanato la delibera n. 20267, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018, con la quale ha dato attuazione alle previsioni del Decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 di seguito, il Decreto” , emanando il Regolamento attuativo relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di seguito, il Regolamento” . Il menzionato Decreto, infatti, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l’obbligo di redazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni e ha appunto rimesso alla Consob la disciplina delle modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle modalità e dei termini del controllo da parte della stessa, dei principi di comportamento e dei criteri della verifica di conformità che deve svolgere il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio. 2.2. La normativa in oggetto recepisce nell’ordinamento nazionale le posizioni da tempo maturate nel contesto Europeo, a decorrere dalle Risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese, con le quali il Parlamento Europeo aveva riconosciuto l’importanza della comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti fattori sociali e ambientali, al fine di accrescere la fiducia di investitori e consumatori. 2.3. Dunque il gruppo ICCREA è obbligato a redigere la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario e la resistente ad osservarla. 2.4. Nella dichiarazione citata si legge per quel che qui rileva che A presidio dei potenziali impatti, il Gruppo Iccrea ha escluso la possibilità di finanziare determinati comparti di attività ritenuti controversi” come da Codice Etico e da Politica del Credito. Con riferimento ai rischi legati al comparto Corporate, il rischio di finanziamento di attività con criticità ambientali e sociali è presidiato dalle normative interne che regolamentano le specifiche attività di finanziamento. Nella policy dedicata al credito, sono state identificate quelle attività o settori economici che, pur compresi tra le attività legali, non possono essere oggetto di finanziamento salvo eventuali deroghe da considerarsi comunque eccezionali e quanto previsto dalle policy di gruppo pro tempore in vigore da parte del Consiglio di Amministrazione delle Società del perimetro diretto e delle Banche affiliate ovvero dai Soggetti/Organi deliberativi Direzionali da questo delegati. In particolare, si tratta dei settori legati alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di armi con esclusione delle armi destinate alle attività sportive o ludiche , apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici, alla costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, video-poker, slot-machines ecc., all’allestimento e gestione di sale giochi e scommesse e tutti i settori attinenti alla pornografia sexy shop, editoria di settore, ecc. . Eventuali operazioni in deroga verso i settori di cui sopra devono essere accompagnate da adeguate motivazioni, riguardo la loro indispensabile necessità ad esempio l’importanza dell’iniziativa per il tessuto economico, moralità dei soci, attività prevalente dell’impresa rispetto a quella ritenuta non finanziabile ecc. .” 2.5. Una lettura non faziosa dello stralcio riportato esclude l’interpretazione datane dalla ricorrente 1, per cui deve ritenersi che le BCC possano derogare al divieto di istaurare rapporti con soggetti esercenti le attività indicate solo motivando la loro indispensabile necessità e non il contrario, per cui la ricorrente era onerato di allegare e poi provare che l’attività da essa svolta avesse caratteristiche tali da consentire alla Banca un deroga ma ciò non è stato nemmeno prospettato. 2.6. Passando alle questione di diritto posta dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Golden Game, ha stabilito che anche nell’ipotesi in cui sia previsto dal contratto in capo alle parti il diritto potestativo di recesso ad nutum la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di conflittualità . Ovvero posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati. Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell'esercizio del diritto di recesso” v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009 . 2.7. Nel caso di specie è pacifico che la Banca abbia spiegato alla ricorrente le ragioni del recesso, preannunciandolo già a giugno del 2020 non è contestato l’incontro tra il legale rappresentante della ricorrente e un preposto della Banca, allegato dalla quest’ultima nella memoria di costituzione, pacifico è altresì il preavviso di 90 giorni, che deve ritenersi del tutto congruo ciò è ammesso, tra l’altro, dalla stessa ricorrente . 2.8. A fronte di tali fatti incontroversi sicuramente v’è stata quella che la Cassazione definisce procedimentalizzazione” dell’esercizio di recesso, per cui occorre chiedersi se il recesso esercitato dalla Banca, in conformità alla disciplina della responsabilità sociale, sopravvenuta alla conclusione del contratto di conto corrente stipulato dalle parti, possa ritenersi abusivo. 2.9. La sopravvenienza della Dichiarazione non finanziaria al contratto di finanziamento concluso dalla A& amp P s.r.l. e le determinazioni assunte dalla BCC anche nei confronti di quest’ultima società riscontrata dalla documentazione in atti , esclude in radice la lamentata disparità di trattamento. 2.10. Tornando alla valutazione della condotta della BCC, l’esercizio del diritto di recesso da parte della Banca trova il fondamento della propria legittimità nell’art. 41 della costituzione che sancisce da libertà d’iniziativa economica. 2.11. In assenza di una specifica limitazione la circostanza che sia stato presentato un emendamento ad un disegno di legge volto ad introdurre un obbligo a contrarre o la nullità di clausole con le quali gli istituti di credito limitino l’accesso ai servizi bancari a determinare categorie di soggetto è irrilevante deve ritenersi che ciascuna delle parti possa per proprie convinzioni etiche decidere di avvalersi del diritto di recesso, riconosciutole nel regolamento contrattuale art. 5 delle condizioni generali del conto corrente . 2.12. Il concetto di responsabilità sociale delle imprese secondo note e diffuse teorie economiche , che trova appiglio normativo proprio nell’obbligatorietà della dichiarazione non finanziaria, oltre a garantire un profitto a coloro che forniscono il capitale si estende alla tutela degli interessi di tutta una serie di interlocutori sociali con i quali l’impresa tesse una fitta rete di rapporti e di interazioni e che sono in grado, direttamente o indirettamente, di condizionarne le sorti. Il concetto di responsabilità sociale, dunque, comprende e nello stesso tempo va oltre il concetto stesso di etica l’impresa socialmente responsabile è quell’impresa che, oltre a comportarsi eticamente, nel definire le proprie strategie e i propri codici di comportamento tiene conto non solo dei legittimi interessi dei suoi azionisti ma anche delle aspettative di tutti i suoi stakeholders gli soggetti che, in maniera più o meno diretta, sono portatori di interessi nei confronti dell’impresa, influenzandone l’attività ed essendone nel contempo influenzati proprio dalla corretta gestione di questa complessa rete e, dunque, dalla capacità di costruire un largo consenso sociale, realizzando il giusto equilibrio fra tutti gli interessi in gioco, dipende la sopravvivenza stessa dell’impresa e la possibilità di realizzare i suoi obiettivi. 2.13. La scelta del Gruppo ICCREA di non intrattenere rapporti con soggetti esercenti attività di giochi e scommesse non appare sindacabile se solo si consideri anche le BCC cfr. V titolo II del d. legisl. 385/1993 , in tesi, sono aziende caratterizzate da una formula imprenditoriale specifica, costituita da cooperazione, mutualità e localismo, che si traduce in imprese a proprietà diffusa, espressione di capitalismo popolare e comunitario, per cui non è difficile comprendere che escludere dalla propria platea di clienti soggetti esercenti attività che, sebbene non vietate, sono soggette a forti e stringenti regolamentazione e vigilanza, attesa la loro sovente contiguità con attività criminose, risponda alle esigenze dei propri soci. 3. Dunque, la tesi della ricorrente appare infondata alla luce di quanto appena detto ma anche sotto un distinto profilo. 3.1. Il fatto presupposto sia della contrarietà a buona fede del recesso sia dell’abuso di dipendenza economica sia del requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile” è che a partire dall'introduzione della novella legislativa D.Lgs. 90/2017 la totalità degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale hanno deciso di limitare, se non di evitare del tutto, di avviare relazioni contrattuali con aziende operanti in tale settore d'impresa”, facendo discendere da ciò l’impossibilità di stipulare un contratto di conto corrente con i principali istituti di credito operanti nella zona di riferimento, per cui il recesso della Banca dal rapporto di c/c in essere diventa abusivo proprio a causa dell’impossibilità o difficoltà di reperire un’alternativa sul mercato. 3.2. Tale asserzione è generica e apodittica e prospetta un pericolo di pregiudizio nel ritardo del tutto astratto. 3.3. Il ricorrente era onerato di allegare specificamente a quali istituti di credito si era rivolto da settembre del corrente anno al giorno del deposito del ricorso e quali di essi avevano, rifiutato anche informalmente, di stipulare in contratto di conto corrente. 3.4. In assenza di tale specifica allegazione nemmeno è stato possibile assumere sommarie informazioni sul punto, giacché l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione – qui quali operatori del mercato avevano rifiutato di stipulare un nuovo contratto di c/c– è presupposto indefettibile perché sia ammessa la loro prova. 3.5. Quanto detto è uno dei precipitati del diritto di difesa art. 24 cost. dinanzi all’allegazione generica di un fatto da parte del ricorrente, il convenuto non ha né un onere di contestazione né di prova contraria se si consentisse a chi agisce di introdurre un fatto costitutivo del proprio diritto attraverso le dichiarazione di un informatore o di un testimone in caso di giudizio di merito il diritto di difesa della parte convenuta sarebbe del tutto annullato, essendole preclusa la possibilità di prova contraria. 4. Le spese seguono la totale soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da tabella in nota 2. P.Q.M. A Rigetta il ricorso B Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.076,00 per compenso d’avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.