Per la cessione di quote di società di persone non è richiesta la forma scritta ad substantiam

Per la cessione di quote di società di persone, la legge non prescrive la forma scritta ad substantiam ai fini della sua validità. Tuttavia, la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti, ma è indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto ovvero alla sua modifica, in quanto la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma.

Così la Cassazione con ordinanza n. 16218/20 depositata il 29 luglio. Il Tribunale rigettava l’ opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento di una somma a titolo di prezzo di residuo di vendita delle quote della società, nonché delle somme dovute per il conto corrente scoperto intestato ad uno dei soci. In particolare, ritenendo provata la sussistenza del credito ingiunto sulla base della scrittura privata costituente accordo simulatorio rispetto all’atto notarile avvenuto il giorno successivo, con il quale le parti avevano fissato un prezzo di vendita delle quote simulato e dunque inferiore rispetto a quello effettivo, il Tribunale dichiarava l’efficacia del decreto e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Proposto appello, la Corte territoriale lo accoglieva ritenendo provato l’intento simulatorio delle parti e tacitamente risolta la scrittura privata, e revocava il decreto ingiuntivo. Avverso tale ultima pronuncia, il socio ricorre in Cassazione. Nell’esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione rileva immediatamente che, nel caso di cessione di quote di società di persone , la legge non prescrive la forma scritta ad substantiam ai fini della sua validità. Inoltre, prosegue il Collegio, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto ovvero l’omessa riproduzione di alcune clausole nell’accordo definitivo, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente, a meno che, per il contratto da risolvere, non sia richiesta la forma scritta ad substantiam . Vero è che la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti , ma, in questo caso, è indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto ovvero alla modifica. Pertanto, la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma . Tale regola , secondo i Giudici, è valida per le ipotesi in cui non si tratta di risoluzione per mutuo consenso, ma di semplice modifica di talune clausole o termini dell’accordo , necessarie ai fini della concreta esecuzione del rapporto negoziale . Per ciò che concerne il caso in esame , la Cassazione ha evidenziato come le parti, con atto pubblico, non hanno inteso né risolvere definitivamente l’originario né novare lo stesso, ma avevano semplicemente rinviato, ad un momento successivo, il definitivo regolamento delle rispettive posizioni di dare ed avere. Tale volontà è stata accertata e ben argomentata dal giudice territoriale, tenendo conto del principio secondo cui la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, dove assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà dei contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, tenuto dai medesimi .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 febbraio – 29 luglio 2020, n. 16218 Presidente Lombardo – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1307/16, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 832/2008, proposta da C.G. e I.P. nei confronti di S.A. , avente ad oggetto il mancato pagamento di Euro 71.787,51, a titolo di residuo prezzo di vendita delle quote della società Le antiche tradizioni s.n.c., nonché, somme dovute per lo scoperto del conto corrente intestato ad una delle socie. Il Tribunale, ritenendo provata la sussistenza del credito ingiunto, sulla base della scrittura privata dell’8 agosto 1999, costituente accordo simulatorio rispetto all’atto notarile del giorno successivo - con il quale le parti avevano fissato un prezzo di vendita delle quote simulato e, dunque, inferiore rispetto a quello effettivo-dichiarava l’efficacia esecutiva del decreto e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite. A seguito di appello interposto dal C. , la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 1609/18, ritenendo non provato l’intento simulatorio delle parti, bensì tacitamente e volontariamente risolta la scrittura privata dell’8 agosto 1999, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello principale, e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 832/2008. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli lo S. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi ed uno eventuale, cui resistono C.G. e I.P. con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. ATTESO che - con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1173, 1372, 1376, 1231 e 2697 c.c. In particolare, secondo il ricorrente, la corte territoriale, dopo aver accertato che nella scrittura privata dell’8 agosto 1999 non costituiva un contratto preliminare, per essersi le parti impegnate a regolare la cessione delle quote sotto tutti i profili, avrebbe erroneamente concluso che la definitiva volontà dei contraenti fosse da identificare in quella espressa dinanzi al notaio. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2723 e 2729 c.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa la risoluzione tacita della scrittura privata dell’8 agosto 1999. Le censure, che per la loro stretta connessione meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili. Occorre, preliminarmente, fare alcune considerazioni, al fine ricostruire la vicenda da un punto di vista giuridico. In primo luogo, nel caso di cessione di quote di società di persone, la legge non prescrive la forma scritta ad substantiam ai fini della sua validità, come affermato più volte da questa Corte da ultimo, Cass. 21 gennaio 2016 n. 4519 Cass. 10 maggio 2010 n. 11314 . In secondo luogo, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto ovvero l’omessa riproduzione di alcune clausole nell’accordo definitivo, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente, a meno che, per il contratto da risolvere, non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. L’apprezzamento del giudice di merito, circa l’idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendone gli effetti relativi, costituendo un accertamento di fatto, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Cass. 24 marzo 2001 n. 4307 Cass. 11 aprile 2006 n. 8422 Cass. 4 luglio 2007 n. 15264 Cass. 29 ottobre 2014 n. 22984 . Certamente, la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti, ma, in questo caso, è tuttavia indispensabile, che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto ovvero alla modifica. Pertanto, la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma Cass. 6 aprile 2009 n. 8234 Cass. 7 marzo 1992 n. 2772 . Così come ricostruita la fattispecie in diritto, si osserva che il dovere del giudice di merito è quello di verificare ed indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti nella conclusione del contratto, alla stregua dei principi stabiliti a tal fine dall’art. 1362 c.c. e s.s., e se quella presunzione di risoluzione, possa ritenersi vinta da elementi di segno opposto, offerti dalle parti o desumibili dagli atti. Cass. 29 ottobre 2014 n. 22984 cit. . A maggior ragione, l’anzidetta regola, deve considerarsi valida per le ipotesi in cui non si tratta di risoluzione per mutuo consenso, ma, di semplice modifica di talune clausole o termini dell’accordo, necessarie ai fini della concreta esecuzione del rapporto negoziale. Nella vicenda in esame, infatti, le parti, con l’atto pubblico del 9 agosto 1999, non hanno inteso nè risolvere definitivamente l’originario nè novare lo stesso, secondo l’ipotesi prospettata dal ricorrente per avere il giudice del fatto accertato che i contraenti avevano semplicemente rinviato, ad un momento successivo, il definitivo regolamento delle rispettive posizioni di dare ed avere. Del resto, tale accertamento, è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione. Sebbene, infatti, la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà dei contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, tenuto dai medesimi. Cass. 15 aprile 2019 n. 20294 - indagini che, per loro natura, sono precluse nel giudizio di legittimità. Il giudice territoriale, del resto, ha ben argomentato, seppur in modo non condiviso dal ricorrente, il suo convincimento circa la parziale modifica della scrittura privata, limitatamente al prezzo in primo luogo, ha accertato la mancanza di un intento simulatorio, dal momento che dalla scrittura privata, non risultava alcuna controdichiarazione rilevante ai sensi dell’art. 1414 c.c. in un secondo momento, constatata l’identità di oggetto tra i due contratti, ha escluso, che la formalizzazione del prezzo contenuta nella scrittura privata dell’8 agosto costituisse la reale volontà delle parti, giacché, l’atto pubblico stipulato innanzi al notaio, restava l’unica fonte di diritto ed obbligazioni tra le parti, assorbendo le convenzioni e le trattative predette e togliendo ad esse ogni efficacia negoziale, dettando l’unica disciplina dei rapporti che esse contemplavano Cass. 6 agosto 1983 n. 5283 Cass. 15 ottobre 1976 n. 3480 . L’iter logico-giuridico seguito dal giudice territoriale ai fini della decisione, dunque, appare dettagliatamente esposto nella pronuncia impugnata, tanto da non risultare sindacabile, neppure sotto il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito all’ulteriore motivo di ricorso con il quale si censura la statuizione circa l’assorbimento dell’appello incidentale, va ricordato che, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia se non in senso formale in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita di rigetto oppure di accoglimento anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento Cass. 12 novembre 2018 n. 28995 . Poiché nel caso di specie, il giudice territoriale ha ritenuto superata dall’atto pubblico la scrittura privata dell’8 agosto 1999, rigettando la pretesa attorea, è superflua ogni pattuizione che, come quella in esame, presuppone l’accertamento, in positivo, del credito vantato onde computare gli interessi. Il ricorso va dunque respinto. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in complessivi 7.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.