



risoluzione del contratto | 15 Maggio 2020
La Cassazione sulla diffida ad adempiere e sull’assegnazione del termine dei 15 giorni
di La Redazione
In tema di risoluzione del contratto, con particolare riferimento alla diffida ad adempiere, un termine inferiore ai 15 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c.c.. Di conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, la mancata contestazione del termine da parte del debitore e anche la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 8943/20; depositata il 14 maggio)








- Conto corrente: diritto alla rettifica e imputazione del pagamento agli interessi
- Gli sposi possono non pagare il pranzo nuziale se insoddisfatti del banchetto
- Segnalazione in Centrale dei Rischi: quando può ritenersi corretta?
- Mensilità non versate durante il lockdown, ma poi saldate: esclusa la gravità dell’inadempimento
- Derivati e gestione dei pubblici amministratori: l’intervento delle Sezioni Unite



























Network Giuffrè



















