Contratto di transazione e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta anche in caso di contratto a causa “mista”

La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico.

Il caso. Per risolvere contrasti amministrativi e proprietari generatisi all’interno di una S.r.l., i soci addivenivano alla stipulazione di un contratto preliminare di vendita di quote sociali a scopo transattivo , in base al quale - tra l’altro - uno dei soci aveva assunto l’obbligo di acquistare le quote di altri due soci per il complessivo prezzo di euro 8.500.00,00. Successivamente il promissario acquirente, convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 2932.c.c., formulava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in ragione dell’imprevedibile crollo dei valori mobiliari e dei livelli di redditività dell’impresa, in uno all’inattesa lievitazione dei costi di gestione. Sia in primo che in secondo grado veniva accolta la domanda attorea svolta ai sensi dell’art. 2932 c.c. e rigettata la domanda riconvenzionale. Il promissario acquirente, quindi, proponeva ricorso per cassazione. La decisione della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, allineandosi all’orientamento della Giurisprudenza di legittimità. Viene confermata la natura commutativa e non aleatoria del contratto di transazione e riaffermato quindi il principio per cui anche il contratto di transazione è soggetto al rimedio generale della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. La Corte, inoltre, precisa che l’irresolubilità della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’art. 1976 c.c., quale eccezione al principio generale di risolubilità dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale, non può essere ritenuta estensibile all’eccessiva onerosità, oltre che all’impossibilità sopravvenuta ed alla presupposizione. Anche se viene affermata la risolubilità del contratto di transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, il ricorso viene tuttavia rigettato, in quanto - spiega la Corte - nel concreto il ricorrente ha fondato la motivazione sulla natura non transattiva del contratto preliminare di cessione delle quote, profilo qualificatorio irrilevante agli effetti della risolubilità del negozio ai sensi dell’art. 1467 c.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 novembre 2019 – 20 febbraio 2020, n. 4451 Presidente San Giorgio – Relatore Carbone Fatti di causa Sui contrasti amministrativi e proprietari interni alla Liberty s.r.l., gestrice dell’Hotel Liberty di omissis , si innestava in data 29 ottobre 2010 la stipula di un negozio, titolato preliminare di vendita di quote sociali a scopo transattivo , col quale, tra l’altro, il socio C.G. assumeva l’obbligo di acquistare le quote di C.D. e D.B. per il complessivo prezzo di Euro 8.500.000,00. Adito da questi ultimi, il Tribunale di Trento disponeva il trasferimento delle quote societarie e il pagamento del saldo-prezzo in esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., nel contempo respingendo la domanda riconvenzionale proposta da C.G. per la risoluzione del preliminare da eccessiva onerosità sopravvenuta. La tesi esposta da C.G. , e disattesa dal primo giudice, qualifica il negozio del 29 ottobre 2010 come transazione c.d. mista, nella quale il preliminare di cessione delle quote esprimerebbe una causa autonoma rispetto alla causa transattiva dei patti endosocietari questi ultimi necessariamente estesi agli altri soci, B.A. e L. solo in ragione dell’autonoma causa non transattiva, il preliminare di cessione delle quote sarebbe risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, determinata dall’imprevedibile crollo dei valori immobiliari e dei livelli di redditività dell Hotel Liberty , in uno all’inattesa lievitazione dei costi di gestione. Soccombente anche in appello, C.G. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. C.D. e D.B. resistono con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d’appello omesso di decidere sul capo di gravame inerente la clausola n. 9 del contratto del 29 ottobre 2010, nonostante questa evidenziasse l’autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio. In subordine, il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame della clausola n. 9, nella prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver il giudice d’appello interpretato il contratto del 29 ottobre 2010 su basi formalistiche e ignorando la clausola n. 9, nonostante questa evidenziasse l’autonomia del preliminare di cessione delle quote rispetto alla parte transattiva del negozio. 2. La controversia ruota attorno al tema della risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta, tema che, pur godendo di una sua classicità presso la dottrina, ha avuto poche occasioni di emersione in giurisprudenza. La legge stabilisce l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione art. 1970 c.c. e l’irresolubilità per inadempimento della transazione novativa art. 1976 c.c. , ma non anche l’irresolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Una linea dottrinale esclude la risolubilità della transazione per eccessiva onerosità sopravvenuta poiché qualifica la transazione come contratto aleatorio, sì da riportarla alla generale irresolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti aleatori art. 1469 c.c. . Seppur autorevole, questa posizione è isolata in letteratura, e negletta dalla giurisprudenza di legittimità. Per la sua natura commutativa, e non aleatoria, la transazione è considerata soggetta al principio generale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta Cass. 14 aprile 1956, n. 1105 . L’irresolubilità della transazione novativa per inadempimento, sancita dall’art. 1976 c.c., quale eccezione al principio generale di risolubilità dei contratti a prestazioni corrispettive per alterazione del sinallagma funzionale, è ritenuta inestensibile all’eccessiva onerosità, oltre che all’impossibilità sopravvenuta e alla presupposizione Cass. 28 agosto 1993, n. 9125 . La commutatività della transazione può dirsi ormai acquisita, sorretta dalla reciprocità delle concessioni che l’art. 1965 c.c. indica a fondamento causale del negozio compositivo, sicché, se ancora si dibatte, come per la revocatoria fallimentare da notevole sproporzione, non si dibatte più sull’aleatorietà o la commutatività della transazione, ma unicamente sui parametri oggettivi del giudizio commutativo Cass. 20 marzo 1976, n. 1016 Cass. 15 luglio 1982, n. 4141 Cass. 27 giugno 2001, n. 8808 Cass. 21 novembre 2013, n. 26124 Cass. 13 settembre 2017, n. 21279 . 3. In base alla natura commutativa del rapporto tra aliquid datum e aliquid retentum, considerata inoltre la valenza sistematica della risoluzione per alterazione funzionale del sinallagma, può enunciarsi il seguente principio di diritto la transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall’art. 1467 c.c., in quanto l’irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall’art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento, e l’irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall’art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico . 4. Ciascuno dei motivi nei quali si articola l’odierno ricorso evidenzia una specifica ragione di infondatezza. 4.1. Nel denunciare un’omissione di pronuncia su un capo di gravame inerente la natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, il primo motivo trascura che il giudice d’appello ha qualificato viceversa in senso transattivo l’intero negozio del 29 ottobre 2010, sicché non di omessa pronuncia si tratta, bensì di rigetto implicito Cass. 8 marzo 2007, n. 5351 Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 Cass. 13 agosto 2018, n. 20718 Cass. 4 giugno 2019, n. 15255 . 4.2. Nel denunciare l’omesso esame di una clausola pattizia, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo motivo trascura che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne l’omesso esame di elementi fattuali, non di elementi interpretativi Cass. 8 marzo 2017, n. 5795 Cass. 13 agosto 2018, n. 20718 . 4.3. Nel denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, il terzo motivo trascura che la ricostruzione ermeneutica del giudice d’appello, lungi dall’essersi arrestata sul piano testuale del negozio locuzioni a scopo transattivo e a titolo transattivo riferite alla cessione delle quote , ne ha vagliato l’assetto sostanziale complessivo in punto di garanzia della cessione e determinazione del prezzo , sicché la censura si risolve nell’offerta di un’esegesi soggettivamente migliore , il che eccede i margini del sindacato di cassazione sull’interpretazione dei contratti Cass. 2 maggio 2006, n. 10131 Cass. 20 novembre 2009, n. 24539 Cass. 15 novembre 2017, n. 27136 Cass. 10 maggio 2018, n. 11254 . 5. A monte, l’impianto stesso del ricorso è privo di decisività, in quanto focalizzato sulla natura non transattiva del preliminare di cessione delle quote, profilo qualificatorio irrilevante agli effetti della risolubilità del negozio per eccessiva onerosità sopravvenuta. Nella sua impostazione complessiva, e nei singoli motivi in cui si articola, il ricorso è proteso a dimostrare che il negozio del 29 ottobre 2010 sia una transazione c.d. mista, la quale, sul modello delineato dall’art. 1965 c.c., comma 2, sommerebbe una parte transattiva quella endosocietaria definita dalla clausola n. 9 e una parte non transattiva, appunto coincidente col preliminare di cessione delle quote. Tuttavia, in base all’enunciato principio di diritto supra, § 3 , che il preliminare di cessione delle quote abbia o meno natura transattiva avrebbe potuto rilevare ove si fosse qui discusso della sua rescissione per lesione o della sua risoluzione per inadempimento, e invece non rileva affatto, poiché qui si discute della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 6. Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.