Contratti di mutuo e di fideiussione: i criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria di consumatore

Con l’ordinanza in commento, n. 742/20, depositata il 16 gennaio, la Suprema Corte si esprime sulla rilevanza o meno dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione di consumatore del fideiussore.

Il fatto. La vicenda giuridica traeva origine dal decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da un istituto di credito al tribunale competente nei confronti sia di una donna, per debiti derivanti da mutuo chirografario e da scoperto di conto corrente, sia nei confronti di un uomo, quale fideiussore omnibus e specifico di tali debiti. A fronte dell'ingiunzione entrambe le parti avevano distintamente proposto opposizione ed il tribunale aveva disposto la riunione dei relativi procedimenti. In via preliminare osservavano gli opponenti l'incompetenza territoriale del tribunale, fondando ciò su alcune clausole di deroga del foro territoriale contenute nei contratti di mutuo e di fideiussione che gli stessi avevano rispettivamente stipulato con la banca opposta. Il tribunale, riconosciuta la bontà delle eccezioni sollevate dagli ingiunti, dichiarava la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, declinandola in favore del tribunale specificamente indicato dagli opponenti e dichiarando, per l'effetto, la nullità del decreto medesimo. Il tribunale rilevava, in particolare, che il contratto di mutuo prevedeva in modo espresso che per qualunque controversia derivante dallo stesso era competente l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trovava la sede legale della banca, salva l'ipotesi in cui il cliente rivestiva la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente era quello di competenza del consumatore. A sua volta, il contratto di fideiussione, prevedeva che per qualunque controversia con soggetti che non rivestivano la qualifica del consumatore il foro competente in via esclusiva era quello nella cui giurisdizione si trovava la sede dell'Istituto di credito. Inoltre, il tribunale, svolgendo in via ulteriore la motivazione, osservava che in fatto se la mutuataria è titolare dell'omonima ditta individuale ed agiva nell'ambito della sua attività professionale, il fideiussore risultava invece possedere la veste della persona fisica di consumatore. Tuttavia -aggiungeva il tribunale quando si tratta di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. E così motivava di aver ritenuto che, di conseguenza, in questo caso specifico restava esclusa l’applicabilità della tutela del consumatore. Avverso questa pronuncia l'istituto di credito ricorreva per cassazione proponendo apposita istanza per regolamento di competenza. Il ricorso e la decisione della Suprema Corte. Preliminarmente gli Ermellini ricordano che l'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente di estendere i propri poteri di indagine di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento nel processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza. Ciò premesso, gli Ermellini osservano che, nel caso di specie, le clausole regolatrici della competenza territoriale predisposte dalla banca nel contratto di mutuo ed in quello di fideiussione risultano di tenore e di portata diversi, al di là della comune loro dichiarazione di non riguardare le fattispecie in cui il cliente sia un consumatore. Infatti -osserva il Collegio in quella rappresentata nel contratto di fideiussione compare la previsione espressa e netta che il rinvio al luogo, ove ha sede la banca, va inteso in termini di foro eletto in via esclusiva, mentre in quella di cui al mutuo simile pattuizione non risulta né ripetuta né richiamata. Dal punto di vista giuridico, a questo punto, gli Ermellini precisano che l'orientamento della Corte del tutto consolidato è nel senso di ritenere che il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. Ne deriva per la Corte di Cassazione che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione va considerata come patto di foro esclusivo e che, diversamente, quella di cui al mutuo è da intendersi come semplicemente indicativa di un foro alternativo. La Suprema Corte, proseguendo nella ricognizione dei dati di base, ha modo di sottolineare che, con riferimento alle specifiche operazioni fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo da parte della banca, può ritenersi sicuro che il fideiussore sia intervenuto per fini estranei ad ogni eventuale sua attività professionale, trovando la garanzia prestata la sua giustificazione concreta nel non contestato rapporto di coniugio che lega questi alla donna. Mentre risulta discussa tra le parti la posizione della mutuataria, che l'istanza della banca vorrebbe senz'altro ascrivere nel caso di specie alla categoria dei consumatori. Decisiva in contrario si manifesta, però, la constatazione che durante lo svolgimento del rapporto, lo stesso Istituto abbia ritenuto il mutuo funzionale alla cartolibreria gestita dalla detta donna. Ed in relazione alla clausola di foro esclusivo di quel contratto di fideiussione, si è dovuto prendere atto che la stessa dichiara in modo espresso di trovare il proprio limite di applicazione ed estensione nel caso in cui il cliente riveste i panni del consumatore. Con riferimento a quest'ultima ipotesi risulta, pertanto, di diretta ed immediata applicazione la normativa di legge secondo cui il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore mentre non contestato è anche il fatto che il fideiussore risiedesse in un luogo ricadente nell'ambito della competenza territoriale del primo tribunale adito. I criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore. Dopo il suesposto complesso delle osservazioni, la Suprema Corte precisa che la questione centrale concerne l'interrogativo se la persona fisica, che pur fuori dall'ambito di sue attività professionali presti fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore, rimanga tale o debba per conto essere considerato come soggetto diverso dal consumatore. A tal proposito il Collegio rammenta dapprima il proprio tradizionale orientamento secondo cui la persona fisica, che presta fideiussione per la garanzia di un debito ricadente su un soggetto professionale, non assume lo status di consumatore ed infatti viene definito professionista di riflesso . Tanto, tra l'altro, risulta in linea anche con alcune pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la quale la garanzia personale che viene prestata è subordinata al debito principale cui accede, con la conseguenza che l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria si determina per relazione sulla base del contenuto dell'obbligazione principale. Tuttavia -osserva la Corte assai più vicina nel tempo è la giurisprudenza, sia italiana che della Corte di Giustizia, la quale si è posta in termini dissonanti rispetto all'indicato orientamento tradizionale. Ed a tal proposito il Collegio ha manifestato la propria volontà di abbandonare detta corrente di pensiero in punto di criteri selettivi dell'eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore. La Suprema Corte precisa, infatti, che non può essere ignorato il forte rilievo che, per la ricostruzione del diritto interno, vengono a rivestire gli interventi della Corte di Giustizia Europea. Quest'ultima, ribaltando la prospettiva precedentemente adottata, ha ritenuto che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore e che l'oggetto del contratto è quindi irrilevante atteso che è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscono o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la normativa speciale definisce i contratti ai quali essa si applica. Inoltre, il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, tuttavia, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. Così, esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione di consumatore o meno del fideiussore, altra valutazione da farsi è quella relativa a se, nel concreto, esso rientri oppure no nell'ambito di attività estranee all'esercizio dell'eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato garanzia. Pertanto, alla stregua della nozione generale di consumatore, osserva il Collegio che tale deve essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale stipula il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento. Ne consegue per la Suprema Corte che nel caso di specie, in relazione alla posizione del fideiussore consumatore, va ritenuta la competenza del primo tribunale adito. Quanto poi la posizione della mutuataria, soggetto non ascrivibile alla categoria del consumatore, va pure rilevata la competenza del primo tribunale adito poiché la clausola sulla competenza territoriale contenuta nel contratto di mutuo si limita a prevedere una disposizione di foro facoltativo. Mentre, ad abundantiam, non è contestato che anche la mutuata risiede in luogo ricadente nell'ambito della competenza del tribunale primariamente invocato, sì che tale indicazione viene a rispondere alle prescrizioni di cui all’art. 18 c.p.c. Ecco perché, in conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso, dichiarando la competenza del primo tribunale adito davanti al quale rimette la controversia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 settembre 2019 – 16 gennaio 2020, n. 742 Presidente Di Virgilio – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- Nel corso del 2015, la Banca del Piceno credito cooperativo come allora diversamente denominata ha chiesto al Tribunale di Fermo di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di S.E. , per debiti derivanti sia da mutuo chirografario sia da scoperto di conto corrente, e nei confronti di S.A. , quale fideiussore omnibus e specifico di tali debiti. 2.- Il Tribunale ha provveduto all’emissione del decreto in data 13 maggio 2015. S.E. e S.A. hanno distintamente proposto opposizione a questo decreto. Il Tribunale di Fermo ha disposto la riunione dei relativi procedimenti. 3.- Entrambi gli opponenti hanno in via preliminare sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo in favore di quello di Ascoli Piceno, fondandola su delle clausole di deroga del foro territoriale, contenute nei contratti di mutuo di fideiussione che avevano rispettivamente stipulato con la Banca opposta. Con sentenza depositata in data 13 agosto 2018, il Tribunale di Fermo ha dichiarato la propria incompetenza a emettere il decreto ingiuntivo opposto, declinandola in favore del Tribunale di Ascoli Piceno per l’effetto, ha dichiarato la nullità del decreto medesimo. 4.- Il Tribunale marchigiano ha rilevato, in particolare, che il contratto di mutuo, intercorso tra la Banca e S.E. , prevede in modo espresso che per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di competenza del consumatore . A sua volta, il contratto di fideiussione, intervenuto con S.A. , prevede - ha constatato ancora la pronuncia - che per qualunque controversia con soggetti che non rivestano la qualifica del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 codice del consumo il foro competente è in via esclusiva quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca . 5.- Svolgendo in via ulteriore la motivazione, il Tribunale ha osservato che, se la mutuataria S.E. è titolare dell’omonima ditta individuale e agisce nell’ambito della sua attività professionale , il fideiussore S.A. risulta invece possedere la veste della persona fisica consumatore. Peraltro ha aggiunto lo stesso -, quando si tratta di fideiussione che accede a contratti bancari, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore . E ha ritenuto che, di conseguenza, in questo caso specifico resta esclusa l’applicabilità della tutela del consumatore . 6.- Ritenuta in tal modo l’applicazione delle clausole contrattuali predisposte dalla Banca nella parte in cui queste regolano il rapporto con clienti non consumatori, il Tribunale ha constatato che la sede della Banca, come richiamata da tali clausole, si trova in OMISSIS , tale luogo rientrando nel distretto del Tribunale di Ascoli Piceno. 7.- Avverso questa pronuncia la Banca del Piceno ricorre per cassazione, proponendo, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., apposita istanza per regolamento di competenza S.E. e S.A. resistono, depositando distinte memorie. Ragioni della decisione 8.- La Banca ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c. anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. . Essa assume, in particolare, che nel caso de quo i coobbligati rivestono ineludibilmente la qualifica di consumatori, con la conseguenza che il creditore non poteva esimersi dall’incardinare la procedura monitoria dinnanzi al Tribunale di Fermo, ossia quello di residenza dei condebitori . In ogni caso - aggiunge il motivo - l’ eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti è priva di pregio, giacché dalla lettera e dalla tipologia della clausola apposta ai contratti intercorsi tra le parti non emerge, meno che mai in modo inequivoco, la volontà delle parti di considerare come foro esclusivo quello dato dalla sede della banca. 9.- La memoria presentata da S.E. rileva, di contro, che nella clausola n. 10 del contratto di fideiussione si legge in maniera chiara e inequivocabile che la clausola di deroga alla competenza territoriale per il caso di soggetti diversi dal consumatore elegge in via esclusiva il foro costituito dalla sede della banca. La memoria precisa, altresì, che la detta signora ha contratto il mutuo, di cui si discute, nella sua specifica qualità di imprenditrice, come pure riconosciuto, durante lo svolgimento del rapporto, dalla stessa Banca che ha mandato lettere raccomandate per l’appunto indirizzate al punto vendita Cartolibreria S.E. . Quanto poi alla posizione del fideiussore S.A. , di cui non viene messo in dubbio trattarsi di per sé di consumatore, la memoria richiama la giurisprudenza anche recente di questa Corte, secondo la quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore . 10. La memoria depositata da S.A. - dopo avere ribadito gli assunti contenuti nella memoria formata dall’altro resistente e appena sopra riportati - osserva, in addizione, che i contenuti dell’istanza sviluppata dalla Banca appaiono funzionali a chiedere una nuova valutazione di fatto e che, tuttavia, una simile valutazione è preclusa all’esame di questa Corte. Aggiunge inoltre che la norma dell’art. 1370 c.c. esclude che di una specifica interpretazione della clausola contrattuale possa giovarsi il predisponente il modulo o formulario offerto in sottoscrizione al cliente dell’istituto bancario . 11.- Riferite le argomentazioni formulate dalle contrapposte difese, per meglio impostare la disamina della fattispecie concreta appare opportuno richiamare espressamente l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per cui l’ istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, a ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422 Cass., 27 novembre 2014, n. 25232 Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591 . 12.- Le clausole regolatrici della competenza territoriale predisposte dalla Banca nel contrato di mutuo e nel contratto di fideiussione risultano - secondo quanto denunciato dai rispettivi testi cfr. sopra, nel n. 4 - di tenore e portata diversi, di là dalla comune loro dichiarazione di non riguardare le fattispecie in cui cliente sia un consumatore. In quella rappresentata nel contratto di fideiussione compare, infatti, la previsione - espressa e netta - che il rinvio al luogo, ove ha sede la banca, va inteso in termini di foro eletto in via esclusiva , laddove invece in quella di cui al mutuo simile pattuizione non risulta ripetuta, nè richiamata. Ora, l’orientamento di questa Corte è del tutto consolidato, e da tempi lontani, nel senso di ritenere che il foro convenzionale può ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa cfr. Cass., 25 novembre 1994, n. 10016 . Ne deriva che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione va considerata come patto di foro esclusivo diversamente, quella di cui al mutuo è da intendere come semplicemente indicativa di un foro facoltativo. 13.- Proseguendo nella ricognizione dei dati di base, va adesso rilevato che, con rifermento alle specifiche operazioni fatte oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo da parte della Banca, può ritenersi sicuro che S.A. sia intervenuto per fini estranei a ogni eventuale sua attività professionale, la garanzia prestata trovando la sua giustificazione concreta nel non contestato rapporto di coniugio che lo lega a S.E. . Sul punto concordano le stesse dichiarazioni delle parti. Discussa tra le parti è invece la posizione della mutuataria S.E. , che l’istanza della Banca intende senz’altro ascrivere alla categoria dei consumatori. Decisiva in contrario si manifesta, però, la constatazione che, durante lo svolgimento rapporto, lo stesso istituto abbia ritenuto il mutuo funzionale alla cartolibreria per l’appunto gestita dalla detta signora cfr. sopra, nei numeri 9 e 10 . 14.- In relazione alla clausola di foro esclusivo di cui al contratto di fideiussione, si è sopra osservato n. 12, primo capoverso che questa dichiara in modo espresso di trovare il proprio limite di applicazione ed estensione nel caso in cui il cliente rivesta i panni del consumatore. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, risulta pertanto, di diretta e immediata applicazione la normativa di legge, secondo cui foro competente è senz’alternative quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u . Al riguardo, appare ancora opportuno puntualizzare, pur se in limine, che non sono stati addotte dalle parti, nè si scorgono oggettivamente, ragioni per ritenere che la clausola abbia accolto una nozione di consumatore diversa da quella fatta propria dalla legge. D’altronde, la nozione di consumatore non risulta in alcun modo disponibile da parte dell’autonomia dei privati. Non contestato è, poi, che il fideiussore S.A. risieda in luogo ricadente nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Fermo. 15.- Segue al complesso delle osservazioni sin qui effettuate che la questione centrale, che occorre risolvere rispetto alla fattispecie concretamente in esame, concerne l’interrogativo se la persona fisica - che, pur fuori dall’ambito di sue eventuali attività professionale, presti fideiussionè a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore - rimanga tale o debba per contro essere considerato come soggetto diverso dal consumatore c.d. professionista di riflesso o di rimbalzo , secondo quanto è stato appunto ritenuto dalla pronuncia del Tribunale di Fermo. 16.- È tradizionale, per quanto non incontrastato, orientamento di questa Corte quello di ritenere che la persona fisica, che presta fideiussione per la garanzia di un debito ricadente su di un soggetto professionale , non assume lo status di consumatore. In questa direzione si sono espresse, in particolare, le pronunce di Cass., 11 gennaio 2001, n. 314 Cass., 13 maggio 2005, n. 10107 Cass., 13 giugno 2006, n. 13643 Cass., 29 novembre 2011, n. 25212 Cass., 9 agosto 2016, n. 16827 Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846. 17.- Nel contesto di questo orientamento, particolare rilievo riveste la sentenza n. 25212/2011, che ne ha offerto la più elaborata ed ampia argomentazione. Segnalato che in senso conforme si è pronunciata anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europea con la sentenza del 18 marzo 1998 causa c-45/96 , per la quale la disciplina di tutela è applicabile solo quando il contratto principale si configuri come atto di consumo , tale decisione ha fatto forte leva, in proposito, sul carattere di accessorietà che connota l’obbligazione fideiussoria. La garanzia personale, che viene prestata, è subordinata al debito principale cui accede l’oggetto della obbligazione fideiussoria si determina per relationem sulla base del contenuto dell’obbligazione principale . Il legislatore, nel disciplinare le caratteristiche di tale fattispecie, agli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c., ha reso evidenti i tratti del fenomeno negoziale intercorrente tra il debito principale e l’obbligazione fideiussoria, collegamento qualificabile come necessario, unilaterale e funzionale i distinti negozi sono obiettivamente unificati da un nesso di interdipendenza che, per volontà del legislatore stesso, è tale da determinare che ogni vicenda del contratto principale si comunica al contratto subordinato e non viceversa . Indefettibile corollario di questa impostazione - si è quindi concluso - è che non si può non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l’indagine circa l’applicazione o meno della normativa speciale disciplinata dal codice del consumo . 18.- In linea di dissonanza con questo orientamento si è pronunciata l’ordinanza di Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 che, come la presente, riguarda un caso di un regolamento di competenza relativo al foro territoriale e che, a riguardo al tema dello status da riconoscere al fideiussore, ha escluso che possa essere dato rilievo alla natura societaria del debitore principale ai fini dell’eventuale applicazione della normativa di protezione consumeristica. Assai più vicina nel tempo è l’altra pronuncia che si è posta in termini dissonanti rispetto all’indicato orientamento tradizionale. Rileva dunque Cass., 31 dicembre 2018, n. 32225 che la tesi per cui l’accessorietà della fideiussione implica rinvio al rapporto principale, per la valutazione dell’eventuale status di consumatore del garante, è stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. 19.- Ribaltando la prospettiva adottata dalla sentenza del marzo 1998 sopra, nel n. 17 , la Corte di Giustizia, con le pronunce 19 novembre 2015 causa c - 74/15 e 14 settembre 2016 causa c - 534/15 ha infatti ritenuto con diretto riferimento ai fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, che immobiliari costituite da terzi che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore che l’ oggetto del contratto è quindi irrilevante che è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica che tale criterio corrisponde all’idea che sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità che questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore che il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce , dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diverso dalle parti del contratto principale . 20.- Il Collegio ritiene di dovere abbandonare l’orientamento tradizionalmente seguito da questa Corte in punto di criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa di consumatore. Non può di certo essere ignorato, invero, il forte rilievo che, per la ricostruzione del diritto interno, vengono a rivestire gli interventi della Corte di Giustizia Europea in proposito cfr., tra le altre, Cass., 3 marzo 2017, n. 5381 Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468 . D’altra parte, quello dell’accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal fideiussore, l’accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell’attività - professionale o meno - di uno dei contraenti tanto meno, l’accessorietà potrebbe far diventare un soggetto il fideiussore o, più in generale, il terzo garante il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto il debitore principale . Non è un caso, del resto, che gran parte della letteratura ha censurato aspramente la costruzione del fideiussore quale professionista di riflesso, pure evidenziando gli esiti paradossali a cui la stessa conduce in modo diretto, quale quello di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica che non svolga alcun tipo di attività professionale. 21.- Così esclusa la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione di consumatore o meno del fideiussore, va adesso segnalato che le citate decisioni della Corte di Giustizia indicano - quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell’ambito della categoria del consumatore - la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, nell’ambito di attività estranee all’esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. Come si vede, si tratta del criterio generale, comune per l’identificazione di una contraente persona fisica nell’alveo protettivo di consumatore cfr. la norma dell’art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a . Non si vede, d’altro canto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un’identificazione del fideiussore del terzo garante, in genere in tale figura di consumatore, appunto sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni. Di conseguenza, alla stregua dell’interpretazione che, nell’attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419 , tale dev’essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale o anche più attività professionali , stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, nè strettamente funzionale al suo svolgimento c.d. atti strumentali in senso proprio . 22.- Consegue all’insieme delle osservazioni svolte che - in relazione alla posizione del fideiussore e consumatore S.A. - va ritenuta la competenza del Tribunale di Fermo. 23.- Quanto poi alla posizione della mutuataria S.E. , soggetto - si è visto nel n. 13 - non ascrivibile alla categoria del consumatore, pure va rilevata la competenza del Tribunale di Fermo. Come si è visto sopra n. 12 , la clausola sulla competenza territoriale contenuta nel contratto di mutuo si limita a prevedere una disposizione di foro facoltativo. D’altro canto, non è contestato che anche la mutuataria S.E. risieda in luogo ricadente nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Fermo, sì che tale indicazione viene a rispondere alla prescrizione di cui all’art. 18 c.p.c. 24.- In conclusione, va accolto il ricorso e così dichiarata la competenza del Tribunale di Fermo, davanti al quale rimette la causa ai sensi dell’art. 49 c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Fermo, davanti al quale rimette la controversia.