La morte del correntista non estingue il contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto del decesso del correntista, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. La banca è comunque chiamata ad un comportamento improntato a correttezza e buona fede nei confronti degli eredi.

Lo ha affermato l’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 24360/19 del 6 novembre scorso. Effetti della successione sul conto corrente del de cuius. La questione è sorta nel momento in cui l’erede legittimo di una correntista chiedeva alla banca la documentazione attestante la giacenza presente sul conto corrente. La banca comunicava che sul conto non vi era più alcuna disponibilità essendo proseguiti i pagamenti mensili di un finanziamento domiciliato sul conto. Si è dunque posta la questione relativa agli effetti dell’apertura della successione sul conto corrente bancario e cioè se questo vada incontro all’estinzione oppure se sia configurabile la successione degli eredi nel rapporto contrattuale. Sottolineando il contrasto di opinioni dottrinali sul tema, l’ABF giunge ad affermare che il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi . Il provvedimento precisa comunque che, presa conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede . Si pone dunque la necessità di osservare comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all’esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l’erede ritenga non più utili . Dall’altro lato, al successore è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni art. 119, comma 4, TUB , senza dimenticare che è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia alla banca della morte del correntista .

ABF_Decisione_24360_2019