Il pactum fiduciae riguardante anche beni immobili necessita la forma scritta ad substantiam

Respinta domanda del ricorrente in quanto risulta nullo il pactum fiduciae da lui stipulato ai fini dell’intestazione fiduciaria di quote sociali, poiché stipulato senza la forma scritta, necessaria per ragioni sostanziali.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23093/19, depositata il 17 settembre. Il fatto. L’attuale ricorrente, socio al 95% di una società in accomandita semplice, conveniva in giudizio l’altra socia affermando la natura meramente fiduciaria della quota a lei intestata, allegando due dichiarazioni che facevano riferimento alla stessa. Tale domanda veniva respinta dal Giudice di prime cure e, a seguito di impugnazione, anche dalla Corte d’Appello di Bologna, in quanto ritenuta non provata, posto che per il trasferimento di quote e la stipulazione di un pactum fiduciae è necessario un atto scritto. Tale provvedimento viene impugnato dal ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, la mancata sussistenza della nullità del pactum fiduciae , poiché ai fini della stipulazione non è prevista la forma scritta né per ragioni probatorie né per quelle sostanziali. Intestazione fiduciaria di quote sociali. La Suprema Corte dichiara infondato il motivo prospettato dal ricorrente, richiamando il costante orientamento di legittimità secondo cui il negozio fiduciario rientra nella generica categoria dei negozi indiretti, i quali realizzano un determinato effetto giuridico in via indiretta. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria di un bene implica un vero e proprio trasferimento al fiduciario, limitato dagli obblighi stabiliti tra le parti. Da ciò consegue che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, il trasferimento degli stessi deve risultare da atto in forma scritta ad substantiam , considerato che esso si può equiparare sostanzialmente al contratto preliminare, a cui l’art. 1351 c.c. impone la stessa forma scritta del contratto definitivo. A tal proposito, gli Ermellini richiamano il seguente principio di diritto il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. c.c. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento . Posto tale principio, la Corte rileva che il Giudice ha accertato che la società era titolare di un compendio immobiliare, dunque il trasferimento delle quote avrebbe implicato non solo il passaggio delle stesse ma anche il trasferimento di diritti immobiliari, e a tal fine non esisteva alcun pactum fiduciae stipulato in forma scritta. Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 giugno – 17 settembre 2019, n. 23093 Presidente Valitutti – Relatore Tricom Ritenuto che M.F. , socio al 95% della società Le Capanne di Fischer Frank & amp C. SAS , da ultimo denominata Le Capanne di L.E. & amp C. SAS , aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’altra socia al 5% L.E. , affermando che l’intestazione in favore di quest’ultima era meramente fiduciaria. In proposito il M. deduceva che il prezzo per l’acquisto di tali quote Euro 3.200.000,00 era stato interamente da lui pagato, provenendo le relative somme dai conti correnti al medesimo esclusivamente intestati, ed allegava due dichiarazioni che avrebbero fatto espresso riferimento alla suddetta intestazione fiduciaria. La L. contestava l’avverso dedotto. In primo grado la domanda veniva respinta perché non provata. La Corte di appello di Bologna ha confermato la prima decisione con diversa motivazione. Segnatamente la Corte territoriale, con la sentenza in epigrafe indicata, sulla preliminare osservazione che la società in questione era proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di omissis , che rientrava nel patrimonio sociale, ha affermato che per il trasferimento delle quote e per la stipula del pactum fiduciae era necessario l’atto scritto quindi ha affermato che il pactum fiduciae nello specifico caso non risultava redatto in forma scritta e che, ove realmente stipulato, non avrebbe potuto essere provato per testimoni o per presunzioni. M. propone due motivi di ricorso L. replica con controricorso. Considerato che 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1351 e 2725 c.c. in tema di forma scritta ad substantiam ed ad probationem. Il ricorrente sostiene che non sussisteva la nullità del pactum fiduciae, per la cui stipula non era prevista la forma scritta, nè per ragioni sostanziali, nè per ragioni probatorie. 1.2. Il primo motivo è infondato e va respinto. 1.4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta Cass. 9 maggio 2011, n. 10163 . Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso che, pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae Cass. 2 aprile 2009, n. 8024 . Ne consegue come necessario corollario che se il pactum fiduciae riguarda beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo Cass. 25 maggio 2017, n. 13216 Cass. 9 maggio 2011, n. 10163, secondo cui la mancanza dell’atto scritto non può essere surrogata neppure da una dichiarazione confessoria dell’altra parte Cass. 13 ottobre 2004, n. 20198 Cass. 19 luglio 2000, n. 9489 Cass. 29 maggio 1993, n. 6024 e per tale motivo l’esistenza del patto scritto non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano solo presumere l’esistenza art. 2729 c.c., comma 2 e art. 2725 c.c., comma 2 così Cass. 1 aprile 2018, n. 9010 . Invero Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 c.c. e segg. - sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili - soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Cass. 26 maggio 2014, n. 11757 . Pertanto il patto fiduciario in questione avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam, comportando il trasferimento della quota societaria, in esecuzione del patto, anche il trasferimento degli immobili e la prova dello stesso non avrebbe potuto essere fornita indirettamente attraverso altri documenti o mediante prova testimoniale. 1.5. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che la società Le Capanne - come, del resto, è incontroverso tra le parti era titolare di un compendio immobiliare sito nel territorio del Comune di omissis , sicché il trasferimento delle quote sociali che il fiduciario avrebbe dovuto operare a favore del fiduciante, se vi fosse stato il pactum fiduciae, non implicava solo un passaggio di quote, ma altresì il trasferimento di diritti immobiliari. La Corte ha, altresì, accertato la pacifica inesistenza - che, in verità, neppure il motivo di ricorso in esame smentisce - di un pactum fiduciae in forma scritta, con la conseguente inutilità dell’attività istruttoria svolta in mancanza di tale patto. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia, individuato nell’effettiva esistenza del patto fiduciario, come comprovato, a suo dire, dalla produzione documentale e dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado afferenti al pagamento dell’intero prezzo da parte del M. ed al carattere fiduciario dell’intestazione. 2.2. L’esame del secondo motivo è assorbito il rigetto del primo. 3. In conclusione il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed assorbito il secondo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.