



compravendita | 16 Settembre 2019
Distinguere la disciplina del contratto simulato dal negozio illecito
di Emanuele Bruno - Avvocato
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22950/19; depositata il 13 settembre)








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