Distinguere la disciplina del contratto simulato dal negozio illecito

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 22950/19, depositata il 13 settembre. Il caso. Una persona fisica subiva pignoramento immobiliare. Il compendio pignorato veniva sottoposto a procedura esecutiva. Non potendo il debitore riacquistare i beni, dava mandato ad avvocato di sua fiducia affinché acquistasse i beni per poi cederli a persona da lui indicata moglie . Tanto accadeva. Deceduto il professionista, gli eredi citavano in giudizio il cliente e sua moglie affinché fosse dichiarata la nullità degli atti e accertata la simulazione di contratto di retrovendita con conseguente attribuzione in favore degli attori del diritto di proprietà. Il tribunale respingeva la domanda. La Corte d’Appello annullava la decisione di primo grado, tuttavia, respingeva la domanda affermando che trattandosi di interposizione fittizia di persona occorreva la prova dell’accordo tra le persone in assenza del quale la domanda doveva essere respinta. Rilevato che non erano state fornite le prove dell’accordo, le domande erano respinte. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. La prova. Il giudice territoriale aveva ritenuto che l’interposizione fittizia di persona doveva essere provata con documento scritto. Parte ricorrente aveva contestato tale assunto affermando che la prova poteva essere fornita anche mediante presunzioni o testimoni. L’interposizione fittizia, ha spiegato la S.C., comporta che il contratto realmente voluto dalle parti, produce effetto non verso uno dei contraenti formali mera parte interposta ma tra l’interposto e l’effettivo destinatario degli effetti negoziali. Si tratta di una struttura trilaterale interposto, interponente e terzo effettivo contraente. Dunque ciò che si deve provare è proprio l’accordo trilatero. La prova scritta. I Giudici di legittimità hanno richiamato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale con riguardo ad immobili il cui acquisto si pretenda effettuato per interposta persona, l'accertamento del diritto di proprietà sugli immobili stessi, in favore del soggetto che assuma di essere il beneficiario effettivo del rapporto, non può prescindere dall'esistenza di una manifestazione scritta dell'assunzione dell'obbligo di ri-trasferimento da parte dell'acquirente interposto, e tale scrittura non può essere sostituita né - ove inesistente - può esserne provato il contenuto attraverso la prova per testi o per presunzioni, neppure sostenendosi l'illiceità dell'acquisto della persona interposta, sotto il profilo della frode fiscale ed invocando, perciò, la libertà di prove di cui all'art. 1417 c. c., poiché questa ultima disposizione concerne soltanto la simulazione – Cass. n. 1811/1990. La S.C. ha precisato che non si deve confondere e sovrapporre l’interposizione fittizia alla doppia alienazione, al contrario, contratto simulato e contratto dissimulato non si atteggiano come due diverse convenzioni negoziali risultando avvinte da una sostanziale unità rivolta a realizzare l’effetto realmente voluto dalle parti Cass. SS.UU. n. 18213/2015 . Prova presuntiva e per testimoni. All’esito di tale ragionamento, i giudici di legittimità hanno richiamato consolidato orientamento in ragione del quale, in tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato – Cass. 13634/2015. Nello specifico, trattandosi di provare una fattispecie contrattuale illecita, era ammissibile la prova per presunzione e testimoni. Con queste argomentazioni, la S.C. ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato ad altra corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 aprile – 13 settembre 2019, n. 22950 Presidente Manna – Relatore Fortunato Fatti di causa V.R. , B.A. , Pi. e P. , eredi di B.V. , hanno citato in giudizio i coniugi Z.G. e Ve.An. , esponendo che la Z. aveva subito il pignoramento e la vendita all’asta di taluni immobili di sua proprietà e che, non potendo riacquistare i beni in virtù del divieto di cui all’art. 579 c.p.c., aveva conferito mandato all’avv. B.V. affinché acquistasse i beni e li rivendesse al proprio coniuge Ve.An. che, in sede di vendita esecutiva l’avv. B. aveva ottenuto l’aggiudicazione di tre lotti, due dei quali erano stati trasferiti al Ve. i terreni siti in terreno sito in omissis e una villa in omissis con rogiti del 24.7.1986 con vendite che dissimulavano un patto di retrovendita con la debitrice esecutata, contrastante con il divieto dell’art. 579 c.p.c Hanno chiesto di accertare la nullità del trasferimento e di dichiarare gli attori proprietari esclusivi degli immobili. Con separato giudizio B.P. ha citato i coniugi Z. - Ve. , per far dichiarare la nullità dell’atto di vendita della villetta per violazione della L. n. 47 del 1985, asserendo che al contratto era stata allegata una domanda di sanatoria priva di effetti, poiché chiesta dalla Z. allorquando quest’ultima non era più proprietaria del suolo. Riuniti le cause, il Tribunale di Siracusa ha respinto tutte le domande. La sentenza è stata impugnata in via principale da Br.Pi. , B.P. e V.R. ed in via incidentale dai coniugi Z. - Ve. . In corso di giudizio è deceduta Z.G. ed il giudizio è stato riassunto nei confronti della figlia Ve.Da. . Il giudice distrettuale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per carenza di motivazione ma ha respinto le domande nel merito, sostenendo che, essendo prospettata un’ipotesi di interposizione fittizia di persona, occorreva la prova di un accordo tra tutte le parti volto ad attribuire la proprietà degli immobili alla debitrice esecutata, nonostante la dedotta illiceità del contratto. Ha giudicato inconferenti le prove addotte dai ricorrenti e ha escluso che il fatto che gli immobili erano stati acquistati all’asta con denaro della debitrice senza che il Ve. avesse versato alcun corrispettivo per riacquistarli, provasse la simulazione, potendo configurarsi un intento donativo della Z. in favore del coniuge. Ha infine respinto gli appelli incidentali volti ad ottenere la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., per carenza di prova della mala fede o della colpa grave degli appellanti. Per la cassazione di questa pronuncia B.A. , P. e Pi. hanno proposto ricorso in otto motivi, illustrati con memoria. Ve.Sa.Sa. e Ve.Cl.Ri. hanno proposto controricorso. Ve.Da. ha proposto controricorso e ha depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorso proposto da Ve.Cl.Ri. e da Ve.Sa.Sa. . La procura apposta in calce risulta già menzionata e richiamata nell’intestazione dell’atto, il che è sufficiente a provarne la riferibilità al presente giudizio, pur in mancanza di ulteriori indicazioni, e il suo rilascio in data successiva alla pronuncia impugnata. Sotto altro profilo, le deduzioni difensive articolate dai controricorrenti, seppur estremamente sintetiche, introducono una questione il possesso della qualità di eredi in capo alla sola Ve.Da. , istituita erede universale da Ve.An. sufficientemente specifica, che non necessitava di essere ulteriormente circostanziata. 2. Il primo motivo censura la violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4, lamentando che, a seguito del decesso di Ve.An. , erano stati citati in riassunzione gli eredi Ve.Da. e Ve.Sa. e Cl.Ri. ma che il loro nominativo non era menzionato nell’intestazione, nello svolgimento e nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre il giudice non aveva proceduto ad alcun accertamento della loro qualità di eredi o legatari , con conseguente vizio della sentenza per l’impossibilità di individuare a quali parti si riferisse il comando giudiziale. Il motivo è infondato. La sentenza ha chiarito che il decesso di Ve.An. non era stato dichiarato dal difensore costituito e che il processo non era stato formalmente interrotto ed era, quindi, proseguito nei confronti della parte originaria, stante l’irritualità della chiamata in causa degli eredi. Non sussisteva - quindi - alcuna incertezza circa l’individuazione delle parti del processo e dei destinatari della decisione, e comunque l’irregolarità formale o l’incompletezza dell’intestazione e a fortiori , l’omessa menzione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’identità di tutte le parti, profilandosi un mero errore materiale che può essere corretto con la procedura di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. Cass. 10448/1996 . 2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 110, 299 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che la sentenza abbia ritenuto inammissibile la chiamata in giudizio degli eredi di Ve.An. , trascurando che, pur in mancanza di una formale dichiarazione dell’evento e di un provvedimento espresso ex art. 300 c.p.c., era consentito citare in giudizio i successori in modo da prevenire l’interruzione. Il motivo è inammissibile. Si evince dall’esame degli atti che i ricorrenti avevano riassunto il giudizio interrotto a causa del decesso della Z. , e, dato atto in ricorso dell’intervenuto decesso di Ve.An. , avevano citato gli eredi in modo da evitare un’ulteriore interruzione del processo. La Corte di merito ha ritenuto irrituale la chiamata in causa, osservando che l’evento non era stato dichiarato dal difensore della parte deceduta e che non era stato adottato un formale provvedimento di interruzione. In contrario deve osservarsi che, nel caso di morte di una parte, la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza del fatto interruttivo di prendere l’iniziativa di chiamare in giudizio i successori del deceduto mediante un atto di impulso processuale, che pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio Cass. 3018/2005 Cass. 1434/1992 . Pur con tale premessa, non sin ravvisa alcun concreto interesse, da parte dei ricorrenti, a dolersi dell’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale in mancanza della stessa deduzione di un concreto vulnus alle loro facoltà difensive. Per denunciare la violazione di una norma processuale è necessario che l’errore del giudice abbia minato il regolare svolgimento del contraddittorio. Inoltre, per il principio di necessaria specificità del ricorso, la parte è tenuta ad indicare in modo puntuale quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla dedotta nullità processuale Cass. 3712/2012 Cass. 13373/2008 Cass. 12952/2007. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 161 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la sentenza statuito sul motivo di appello con cui era stato contestato al tribunale di non aver pronunciato in merito alla domanda di nullità della vendita del villino per violazione delle prescrizioni della L. n. 47 del 1985 e a causa del mancato versamento del prezzo. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza omesso di riportare il contenuto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con conseguente inesistenza della decisione e con obbligo del giudice di rimettere la causa in primo grado. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha annullato la sentenza di primo grado per vizio assoluto di motivazione ed ha riesaminato nel merito la controversia. Non era necessario che si pronunciasse esplicitamente sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del tribunale, posto che il motivo di appello, più che oggetto di un’omissione di pronuncia, è stato definito con statuizione implicita di assorbimento. La decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita di rigetto oppure di accoglimento anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento Cass. 28995/2018 Cass. 28663/2013 . Peraltro, la violazione denunciata non poteva comportare l’inesistenza della decisione e la necessità di rimettere la causa in primo grado, trattandosi di un errore suscettibile di convertirsi in motivo di gravame, con obbligo della Corte d’appello di pronunciare nel merito, stante la tassatività delle ipotesi contemplate dall’art. 354 c.p.c La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti integrava una mera irregolarità formale, rimasta priva di effetto, non essendosi tradotta, per quanto detto, in un’omissione di pronuncia sui motivi di impugnazione Cass. 18609/2015 Cass. 10853/2010 . 4. Il quinto motivo censura la violazione degli artt. 1414, 1417, 2725, 2724, 2732 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza erroneamente sostenuto che, al fine di provare l’interposizione fittizia della vendita immobiliare, fosse necessaria la prova scritta di un negozio trilatero concluso tra la Z. , l’avv. B. e il Ve. . A parere dei ricorrenti, una volta accertato che era stata la Z. a conferire il mandato al B. affinché questi acquistasse i beni all’asta, il giudice era tenuto a rilevare la prova dell’accordo simulatorio dallo stesso conferimento del mandato, dall’impiego di risorse della debitrice esecutata e dal fatto che quest’ultima aveva dichiarato di esser proprietaria dei beni nella richiesta di sanatoria della villa allegata al rogito di trasferimento. Infine, avendo le parti programmato un’operazione negoziale illecita per contrasto con l’art. 579 c.p.c. , la prova dell’interposizione fittizia poteva esser data anche per presunzioni o con testimoni. Il motivo è fondato nei termini che seguono. La sentenza impugnata ha giudicato inconferenti gli elementi di prova offerti a sostegno della tesi dei ricorrenti secondo cui le vendite impugnate dissimulavano un pactum de retro vendendo collegato ad un mandato conferito dalla Z. , debitrice esecutata, all’avv. B. , affinché questi, in nome proprio ma nell’interesse della mandante, acquistasse all’asta i beni controversi. In particolare, avendo i ricorrenti sostenuto che la Z. era la reale acquirente dei beni posti all’asta e configurandosi un’ipotesi di interposizione fittizia, a parere del giudice distrettuale le parti ed i loro aventi causa avrebbero dovuto produrre in giudizio la prova scritta del negozio effettivamente voluto essendo la vendita sottoposta alla forma scritta ad substantiam , pur essendo dedotta l’illiceità del contratto. Tale assunto non può essere condiviso. Com’è noto, l’interposizione fittizia di persona comporta che il contratto realmente voluto dalle parti produce effetto non verso uno dei contraenti formali, che risulta mera parte interposta, ma tra l’interponente ed il terzo quale acquirente effettivo , distinguendosi dall’interposizione reale per il fatto che, in questo caso, l’interposto è l’effettivo destinatario degli effetti negoziali ed è tenuto a riversarli alla parte che, in base agli accordi, è destinata a beneficiarne. La simulazione soggettiva ha una struttura necessariamente trilaterale, richiedendo per il suo perfezionamento la partecipazione all’accordo simulatorio dell’interposto, dell’interponente e del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta dalle altre parti. Se il contratto è rivolto a produrre il trasferimento di un immobile, l’interposizione deve essere dimostrata mediante la produzione dell’accordo scritto trilatero, salvo il caso di smarrimento incolpevole del documento ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3. Il punto controverso è però se, nell’ipotesi in cui sia dedotta l’illiceità del contratto, le parti possano provare l’interposizione con testimoni o in base a presunzioni ai sensi dell’art. 1417 c.c Le tesi restrittiva, condivisa dalla Corte distrettuale, si richiama, in effetti, ad un orientamento di questa Corte secondo cui l’art. 1414 c.c., comma 2, non si applica all’interposizione fittizia poiché in quest’ultima - a differenza della simulazione oggettiva - non vi è identità tra le parti dei due negozi posto che il terzo, reale acquirente, non partecipa al negozio simulato e non può esser soddisfatto il requisito della forma scritta, poiché nel contratto simulato manca la sottoscrizione del reale acquirente. Da ciò conseguirebbe l’inapplicabilità dell’art. 1417 c.c. anche in caso di illiceità del contratto dissimulato , che, essendo diretta attuazione dell’art. 1414 c.c., comma 2, è invocabile solo per la simulazione in senso proprio Cass. 8638/1998 Cass. 1811/1990 Cass. 1838/1980 Cass. 5203/1978 . Deve tuttavia obiettarsi che, come rilevato in dottrina, tale soluzione conduce ad assimilare impropriamente - sul piano strutturale l’interposizione fittizia alla cd. doppia alienazione. Questa Corte ha invece precisato che il fenomeno simulatorio appare connotato da un peculiare carattere procedimentale in cui non può rinvenirsi alcuna duplicazione negoziale attraverso l’attuazione di un primo negozio simulato e di un secondo, autonomo, negozio dissimulato cfr. in termini, Cass. s.u. 18213/2015 . Contratto simulato e contratto dissimulato non si atteggiano come due diverse e materialmente separate convenzioni negoziali, ma appaiono avvinte da una sostanziale unità rivolta all’effetto realmente voluto dalle parti, in cui l’elemento decisivo è il perfezionamento di un negozio trilatero tra interposto, interponente e terzo che deve risultare dalla controdichiarazione scritta trilatera la quale riveste una mera valenza probatoria avendo la funzione di far emergere la reale volontà dei contraenti ed interpretativa del reale contenuto del negozio, senza che la fattispecie venga a frazionarsi in una pluralità di contratti autonomi Cass. s.u. 18213/2015 . Pertanto, nonostante il dubbio - tenuto presente dalle sezioni unite - che l’art. 1414 c.c., comma 2, per la sua formulazione letterale, abbia riferimento alle sole convenzioni negoziali suscettibili di essere valutare globalmente e non attraverso la scomposizione dei relativi elementi, deve ribadirsi che la simulazione ricomprende anche le ipotesi interposizione fittizia e simulazione oggettiva parziale in cui l’apparenza non involge l’atto nella sua interezza cfr., testualmente, Cass. s.u. 18213/2015 Cass. 3234/2015 Cass. s.u. 7246/2007, in tema di simulazione della clausola prezzo . L’inquadramento dell’interposizione nell’ambito della simulazione contrattuale non consente, dunque, di escludere l’applicabilità dell’art. 1417 c.c., specie in ipotesi di illiceità del contratto. L’agevolazione di cui beneficiano le parti del contratto che intendano dimostrarne l’illiceità si spiega con l’inderogabile esigenza di favorire l’accertamento di fattispecie contrastanti con una norma assoluta di divieto, in modo da non pregiudicare l’emersione di negozi contra ius cui l’ordinamento non potrebbe in alcun caso riconoscere tutela, frapponendo limitazioni operanti anche solo sull’ampiezza dei mezzi di prova disponibili. Ne segue che - come già affermato da questa Corte - in tema di compravendita immobiliare, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto salvo la perdita incolpevole del documento ai sensi dell’art. 2724 c.p.c., n. 3 se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato Cass. 13634/2015 Cass. 7740/1999 Cass. 5550/1989 . Nello specifico, trattandosi di provare che la vendita degli immobili acquistati all’asta era destinata a produrre effetti in favore debitrice esecutata in violazione del divieto posto dall’art. 579 c.p.c. e delineandosi quindi una fattispecie contrattuale illecita Cass. 3952/1988 Cass. 4407/1979 Cass. 2118/1956 , la simulazione poteva esser desunta da elementi presuntivi o dalle testimonianze ritualmente acquisiti al processo, che il giudice del rinvio dovrà integralmente riesaminare, attenendosi al principio di diritto enunciato. 5. Il sesto motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1322, 1323, 1325 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto, in modo palesemente contraddittorio ed illogico ed in assenza di una conforme deduzione delle parti, che il mancato versamento del prezzo della vendita fosse idonea ad integrare una donazione indiretta della debitrice esecutata in favore del marito. Il settimo motivo censura la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il rogito di trasferimento della villa doveva dichiararsi nullo poiché all’atto era stata allegata la domanda di sanatoria presentata dalla Z. , che all’epoca non era più proprietaria degli immobili. L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza a condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di primo grado benché la sentenza del tribunale fosse stata dichiarata nulla per vizio di motivazione b per aver attribuito le spese processuali ad Ve.An. , deceduto in corso di causa, peraltro nella contumacia dei successori a titolo universale c per aver duplicato le spese di primo grado in favore di entrambi i coniugi non considerando che la Z. e il Ve. erano difesi dall’avv. Ve.Da. , congiuntamente con l’avv. Gibilisco e con l’avv. Leone, spettando quindi un unico compenso, attesa l’identità delle rispettive posizioni processuali delle parti d per aver liquidato le spese in misura assolutamente sproporzionata e punitiva, non tenendo conto del parziale accoglimento dell’appello. I tre motivi sono assorbiti, posto che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, il giudice del rinvio dovrà rivalutare integralmente le richieste istruttorie ed i fatti di causa, provvedendo - all’esito - anche a regolare le spese processuali dei gradi di merito. Sono quindi respinti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, è accolto il quinto e sono dichiarati assorbite le altre censure. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, accoglie il quinto e dichiara assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.