Il comodato con finalità di tutela delle esigenze abitative familiari, la crisi familiare ed il recesso ad nutum

Quando le esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile concesso in comodato vengono meno, rientra nel diritto del comodante esigere la restituzione del bene ad nutum.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21785/19, depositata il 29 agosto. La disgregazione di una famiglia porta spesso con sé non solo problemi legati ai sentimenti ed alla regolamentazione degli aspetti economici tra la coppia che si separa, soprattutto con specifico riferimento alla prole, ma anche altri tipi di problematiche a carico di persone estranee al rapporto di coppia. La vicenda. Nel caso finito sugli scranni della Suprema Corte, tutto, infatti, iniziava quando una donna presentava ricorso rappresentando di aver concesso in comodato d'uso gratuito al figlio, ed alla donna con lui convivente, un appartamento di sua proprietà senza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto. La ricorrente evidenziava anche che la convivenza era cessata poiché la ex compagna del figlio aveva stretto una relazione con un'altra persona e poiché la medesima aveva acquistato un'altra casa in comproprietà col nuovo compagno, detenendo l’immobile ricevuto in comodato, in via strumentale, solo di notte e che, nel frattempo, alla comodante era sopravvenuto un urgente ed imprevedibile bisogno abitativo. Sulla base di questi presupposti, la comodante chiedeva a tribunale competente di ordinare alla ex convivente del di lei figli il rilascio dell'immobile. Con sentenza, però, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell'appartamento ad nutum, non essendo venuta meno la destinazione dell'abitazione a casa familiare e non risultando provato l’urgente ed imprevedibile bisogno dedotto. La Corte territoriale, nel frattempo adita dalla comodante, con successiva pronuncia aveva accolto l'appello prendendo solo apparentemente le distanze dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, con preciso riferimento alle pronunce n. 13063/2004 e n. 20448/2014, secondo la quale il comodato, concesso ad un nucleo familiare, non è recedibile ad nutum avendo una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia, pur se in crisi. Inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto che, in mancanza di un termine, il medesimo doveva essere stabilito, in applicazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, con riguardo al momento in cui la coppia avesse raggiunto una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere all'abitazione familiare in modo autonomo, di guisa da potersi configurare il diritto del comodante alla restituzione ad nutum secondo quanto previsto anche dalla giurisprudenza della Suprema corte. Tutto ciò anche alla luce dell’uso puramente strumentale, di notte, dell'abitazione da parte della donna che aveva, nel frattempo, non sono interrotto la convivenza con il figlio della parte comodante ma aveva, altresì, acquistato un'altra casa con un nuovo compagno continuando a detenere quelle in comodato solo strumentalmente di notte, ed in ragione del lungo lasso di tempo intercorso, diciassette anni, dall'inizio del comodato. La conclusione della detta sentenza in appello, dunque, era che la comodante avesse diritto alla restituzione dell'immobile senza alcun onere di giustificazione, pertanto, accoglieva il ricorso di appello e condannava la ex convivente al rilascio dell'immobile in favore della comodante, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Tuttavia, avverso tale pronuncia la comodataria proponeva ricorso per cassazione affidato a diversi motivi, anche se la doglianza principale della donna riguardava il fatto che la Corte di appello avesse ritenuto che il contratto di comodato intercorrente tra le parti in causa, pur essendo volto a soddisfare le esigenze della famiglia di fatto, dovesse essere ascritto al genus del contratto di comodato precario, con la conseguente possibilità per il comodante di esigere la restituzione del bene ad nutum. Questa tesi, secondo la difesa della appellante, contrastava con la giurisprudenza consolidata della Corte che esclude, nel caso di comodato concesso per l'abitazione di un nucleo familiare, la possibilità del recesso ad nutum. Il comodato con finalità di tutela delle esigenze abitative familiari, la crisi familiare, le caratteristiche concrete del fatto storico ed il recesso ad nutum. Gli Ermellini, nel rigettare tutti gli altri motivi di ricorso, dichiarano fondata la prima suddetta doglianza pur precisando, però, che il fatto non consente di pervenire ad una decisione di accoglimento del ricorso atteso che la sentenza impugnata si basa su più rationes decidendi , alcune delle quali resistono ai motivi di ricorso. Secondo la Corte, infatti, il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto. Questo indirizzo giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dalla esigenza di valutare, fattispecie per fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il tralatizio orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è stato rivisto alla luce della scomposizione dell'origine del nucleo familiare e della possibilità che se ne crei uno nuovo. In tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare, per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum. Ebbene nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, per quanto la ratio decidendi -se correlata alla mera funzionalizzazione del comodato alla tutela delle esigenze familiari avrebbe potuto condurre astrattamente all'accoglimento del motivo di ricorso, le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio fanno invece propendere per la cessazione del comodato in regione del venir meno della reale destinazione della casa concessa alla comodataria per esigenze familiari. Ed è pacifico e non contestato in giudizio che quest'ultima abbia creato un nuovo nucleo familiare con un'altra persona e con questa nuova persona abbia anche acquistato un nuovo immobile nel quale ha trasferito la propria casa. È altresì incontestato che, mentre nella nuova abitazione si svolge la vita familiare della donna e della figlia, la vecchia abitazione sia rimasta occupata, a meri fini strumentali, per evitare una pronuncia di restituzione dell'immobile al legittimo proprietario, soltanto di notte. Da quanto esposto deriva che le esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile concesso in comodato sono certamente venute meno, con la conseguente incensurabilità del capo di sentenza che ha escluso la possibilità che il comodato duri solo fino al permanere delle esigenze della famiglia e che ha richiesto al giudice di valutare, sulla base delle esecuzione in buona fede del contratto, quale debba essere il termine oltre il quale la durata del comodato diventa priva di una causa apprezzabile e meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Nel caso di specie la sentenza ha correttamente attribuito rilievo decisivo all’avvenuto acquisto di un nuovo immobile da parte della comodataria col nuovo compagno, il che implica logicamente la dissoluzione del nucleo familiare beneficiario, con l'obbligo di restituzione del bene. Per tutti questi motivi per la Suprema Corte, ancorché astrattamente il primo motivo dovrebbe ritenersi infondato, il ricorso ha meritato, comunque, di essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 febbraio – 29 agosto 2019, n. 21785 Presidente Travaglino – Relatore Moscarini Fatti di causa M.B. presentò ricorso ex art. 447 bis c.p.c. rappresentando di aver concesso in comodato gratuito al figlio F.M. , e alla convivente more uxorio L.F. , un appartamento sito in Trevi di sua proprietà senza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto che la convivenza era cessata per avere la L. stretto una relazione con un’altra persona e per aver la medesima acquistato un’altra casa in comproprietà col nuovo compagno, detenendo l’immobile ricevuto in comodato solo di notte che, nel frattempo, ad essa comodante era sopravvenuto un urgente ed imprevedibile bisogno abitativo. Sulla base di questi presupposti chiese al Tribunale di Spoleto che ordinasse a L.F. il rilascio dell’immobile. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 21/11/2013, rigettò la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell’appartamento ad nutum non essendo venuta meno la destinazione dell’abitazione a casa familiare e non risultando provato l’urgente ed imprevedibile bisogno della comodante. La Corte d’Appello di Perugia, adita dalla M. , con sentenza n. 582 del 29/10/2015, per quel che ancora di interesse in questa sede, accolto l’appello, prendendo solo apparentemente le distanze dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite SU n. 13063/04 e 20448/14 secondo la quale il comodato, concesso ad un nucleo familiare, non è recedibile ad nutum avendo una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia pur se in crisi ha ritenuto che, in mancanza di un termine, il medesimo debba essere stabilito, in applicazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto, con riguardo al momento in cui la coppia raggiunga una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere all’abitazione familiare in modo autonomo, di guisa da potersi configurare il diritto del comodante alla restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c., secondo quanto previsto anche dalla giurisprudenza di questa Corte Cass., n. 15877 del 2013 . Ciò anche alla luce dell’uso puramente strumentale, di notte, dell’abitazione da parte della L. che aveva, nel frattempo, non solo interrotto la convivenza con il figlio della M. ma aveva altresì acquistato un’altra casa con un nuovo compagno continuando a detenere quella data in comodato solo strumentalmente di notte, ed in ragione del lungo lasso di tempo intercorso 17 anni dall’inizio del comodato. La conclusione dell’impugnata sentenza è che la comodante avesse diritto alla restituzione dell’immobile senza alcun onere di giustificazione ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2. In accoglimento dell’appello la Corte di merito ha condannato la L. al rilascio dell’immobile in favore di M.B. , compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Avverso la sentenza L.F. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. M.B. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Il P.G. ha depositato proprie conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1809 e 1810 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 3, per avere la Corte d’Appello di Perugia ritenuto che il contratto di comodato intercorrente tra le parti in causa, pur essendo volto a soddisfare le esigenze della famiglia di fatto, dovesse essere ascritto al genus del contratto di comodato precario, con la conseguente possibilità per il comodante di esigere la restituzione del bene ad nutum. Questa tesi contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude, nel caso di comodato concesso per l’abitazione di un nucleo familiare, la possibilità del recesso ad nutum. Il motivo è fondato, sebbene ciò non consenta di pervenire ad una decisione di accoglimento del ricorso perché la sentenza si basa su più rationes decidendi, alcune delle quali resistono ai motivi di ricorso. Il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto Cass., U, n. 13603 del 217/2004 Cass., 1, n. 16769 del 2/10/2012 Cass., 3, n. 13592 del 21/6/2011 . Questo indirizzo giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dall’esigenza di valutare, fattispecie per fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il tralatizio orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è stato rivisto alla luce della scomposizione dell’originario nucleo familiare e della possibilità che se ne crei uno nuovo. In tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum. Ora nel caso in esame, per quanto la ratio decidendi, se correlata alla mera funzionalizzazione del comodato alla tutela delle esigenze familiari, avrebbe potuto condurre astrattamente all’accoglimento del motivo di ricorso, le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio fanno invece propendere per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa alla L. per esigenze familiari. È pacifico e non contestato in giudizio che la L. abbia ricreato un nuovo nucleo familiare con altra persona e con questa nuova persona abbia anche acquistato un nuovo immobile nel quale ha trasferito la propria casa. È altresì incontestato che, mentre nella nuova abitazione si svolge la vita familiare della L. e della figlia, la vecchia abitazione sia rimasta occupata, a meri fini strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione dell’immobile alla legittima proprietaria, soltanto di notte. Da quanto esposto deriva che le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato sono certamente venute meno Cass., U n. 20448 del 29/9/2014 , con la conseguente incensurabilità del capo di sentenza che ha escluso la possibilità che il comodato duri fino al permanere delle esigenze della famiglia e che ha richiesto al giudice di valutare, sulla base dell’esecuzione in buona fede del contratto, quale debba essere il termine oltre il quale la durata del comodato diventa priva di una causa apprezzabile e meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel caso di specie la sentenza ha correttamente attribuito rilievo decisivo all’avvenuto acquisto di un nuovo immobile da parte della L. con il nuovo compagno, il che implica logicamente la dissoluzione del nucleo familiare beneficiario e l’obbligo di restituzione del bene. Dunque, ancorché astrattamente il primo motivo dovrebbe ritenersi fondato con assorbimento del quarto, volto a denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avente ad oggetto la valutazione della portata delle dichiarazioni rese dalla M. sulla durata del contratto, essendo del tutto irrilevante accertare se la M. avesse o meno confessato la durata familiare del contratto medesimo, il ricorso merita comunque di essere rigettato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per avere il giudice fondato il proprio convincimento su presunzioni tratte da fatti ignoti per stabilire la fine della convivenza miglioramento della condizione economica e capacità di provvedere da sé alle proprie esigenze abitative , con ciò violando le norme sulle presunzioni. La ricorrente nega la sussistenza di una valida prova dei fatti affermati in sentenza, ovvero che fosse stata convenuta la cessazione del comodato al raggiungimento di una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere in modo autonomo all’abitazione familiare e che la L. avesse acquistato una nuova casa con altro compagno, dove di fatto aveva trasferito l’abitazione propria e della figlia, continuando ad occupare strumentalmente di notte l’appartamento della M. . 2.1 Il motivo non è fondato. La ratio decidendi che resiste all’impugnazione è quella consistente nel presumere, dal fatto noto dell’avvenuto acquisto di un secondo immobile da parte della L. , fatto provato dall’istruttoria, che fossero venute meno le ragioni di tutela del nucleo familiare connesse al comodato del bene di proprietà M. , essendo verosimile che l’acquisto in comune da parte della nuova coppia di un bene immobile da destinare a propria abitazione faccia ragionevolmente presumere l’intenzione di abitare il nuovo appartamento, determinando la cessazione dell’esigenza abitativa connessa al comodato. Se a ciò si aggiunge che la vita quotidiana nella nuova abitazione e l’occupazione strumentale dell’immobile in comodato erano fatti dedotti dalla M. e non contestati dalla L. in sede di merito e perfino provati da F.M. sia con la propria testimonianza sia con le ricevute negative dei consumi della casa data in comodato, di fatto non abitata, se ne desume come correttamente statuito dall’impugnata sentenza, che il comodato era cessato perché era venuta meno la destinazione dell’immobile alle esigenze familiari ai sensi dell’art. 1809 c.c Questa ratio decidendi, cui fa in parte riferimento anche il terzo motivo del ricorso che può ritenersi assorbito violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e dello stesso diritto di difesa, per avere la Corte d’Appello di Perugia fondato il proprio convincimento su allegazioni fattuali non contenute nel ricorso introduttivo resiste alle censure e fonda la decisione di rigetto del ricorso. 3.Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in merito alla compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha dato conto delle motivazioni della compensazione delle spese con valutazione logicamente motivata ed insindacabile in questa sede. 4. Conclusivamente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.300 oltre Euro 200 per esborsi , oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.