Trasporto di merci, lecita la clausola assicurativa che obbliga la vigilanza del veicolo

Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c

Doppio autista garantisce continua sorveglianza atta ad evitare il furto del veicolo. Il caso. Una società che produceva lamiere, vendeva una partita in favore di un cliente e, per la consegna, si avvaleva di un corriere 1 che, a sua volta, incaricava un secondo corriere 2 . Il corriere 2 si recava dal produttore, caricava la merce su un proprio mezzo ma nel corso del viaggio il tir veniva rubato e la merce non veniva mai consegnata al cliente. La compagnia assicurativa del corriere 1 indennizzava la propria assicurata e, successivamente, adiva l’autorità giudiziaria affinché il corriere 2 fosse condannato ad indennizzare il corriere 1 ex artt. 2043 e 2049 c.c. Il corriere 2 chiamava in giudizio la propria compagnia assicurativa ma tale istanza veniva respinta. Il corriere 1 chiedeva la riduzione del danno a suo carico ex comma 2 art. 1696 c.c Il tribunale dichiarava la responsabilità solidale dei due corrieri. Il corriere 1 formulava appello affinché fosse esclusa la sua responsabilità. La Corte d’Appello accoglieva quest’ultima domanda. Il corriere 2 proponeva ricorso in cassazione. Contratto di assicurazione a garanzia di furto subordinato alla sorveglianza. Il contratto di assicurazione da furto, nel caso di specie, era subordinato a particolare sorveglianza da parte dell’assicurato che era tenuto a sorveglianza continuata o a posteggio in aree custodite in occasione di fermate e soste. Sul punto la S.C., richiamando orientamento consolidato, ha escluso la vessatorietà di detta clausola. Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, che subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito. Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c. – Cass. n. 22806/2014. Obbligo di vigilanza e buona fede. La Suprema Corte ha richiamato differente orientamento a tenore del quale In tema di assicurazione contro i danni, il patto di polizza, il quale neghi per una determinata situazione la copertura assicurativa, esula dalla mera delimitazione dell'oggetto della garanzia, e si traduce in esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c., ove identifichi detta situazione non sulla base di evenienze fenomeniche, oppure dell'inosservanza dell'assicurato a regole di comune diligenza o di specifica normativa disciplinante la sua attività, ma sulla base della mancanza di iniziative dell'assicurato medesimo d'impossibile o particolarmente difficile attuazione nella specie, con riferimento a polizza contro i furti di veicolo, e per l'ipotesi di sosta nel corso di tragitto stradale, l'assicurato era tenuto sia ad impiegare misure di sicurezza che a svolgere attività di vigilanza . In tale caso, infatti, la relativa previsione assume i connotati della deroga all'impegno preso dall'assicuratore con il contratto, limitandolo in dipendenza di circostanze che si verificheranno necessariamente, e che, quindi, sconfinano dalla pura eventualità idoneità a differenziare i rischi garantiti da quelli scoperti – Cass. n. 8643/1994. I giudici di legittimità hanno spiegato che i due orientamenti sono solo apparentemente contrapposti ed occorre osservare la fattispecie concreta. Nel caso di specie si tratta il soggetto assicurato è un corriere, quindi quotidianamente dedito a trasporto merci, pertanto una clausola come quella richiamata si limita a prevedere una collaborazione presenza del doppio autista che consenta la continua vigilanza del veicolo funzionale al tipo di attività svolta ed assicurata. Con queste argomentazioni il ricorso è stato respinto e confermata la responsabilità del solo corriere 2.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 marzo – 28 agosto 2019, n. 21758 Presidente Travaglino – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società Eurotir S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della. sentenza n. 1336/17, del 15 giugno 2017, della Corte di Appello di Torino, che - per quanto qui ancora di interesse, accogliendo il gravame della società Z. Servizi Logistici S.p.a. d’ora in poi, Z. , avverso la sentenza n. 146/15, dell’8 gennaio 2015, del Tribunale di Torino, nonché quello incidentale esperito dalla società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. d’ora in poi, Reale Mutua - dichiarava tenuta e condannava la predetta società Eurotir a manlevare la società Z. di tutte le somme che la stessa corrisponderà alla società HDI Gerling Assurance SA d’ora in poi, HDI , respingendo la domandà di manleva proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della società Reale Mutua. 2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che la società HDI, surrogatasi alla propria assicurata, conveniva in giudizio le società Z. ed Euriotir, nonché il dipendente di quest’ultima, C.F. , per sentirli condannare a indennizzato alla propria assicurata. Assumeva, infatti, l’attrice che la propria assicurata, società Arcelormittal Stainless Service Italy S.r.l., alienati ad alcuni clienti partite di lamiere e nastri d’acciaio, affidava ad altra società il compito di effettuare il trasporto della merce, della cui esecuzione veniva incaricata Z. , che a propria volta affidava il trasporto a Eurotir. Ritirata, in data omissis , la merce dal C. , autista di Eurotir, la stessa non arrivava mai a destinazione, posto che il camion veniva trafugato durante una sosta dell’autista presso l’area di servizio sita in omissis . Sul presupposto, come detto, di avere indennizzato la propria assicurata, l’attrice, surrogatasi e resasi cessionaria dei diritti della stessa, chiedeva riconoscere la responsabilità contrattuale della Z. e quella aquiliana di Eurotir, ex artt. 2043 e 2049 c.c Costituitasi in giudizio, Eurotir chiedeva, ed otteneva, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicuratrice, società Reale Mutua. Anche la Z. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via principale, l’accertamento del diritto a beneficiare della limitazione di cui all’art. 1696 c.c., comma 2, con conseguente dimidiazione del risarcimento, nonché, in via di subordine, di essere autorizzata a chiamare in causa Eurotir, affinché fosse condannata a corrispondere all’attrice ogni importo che, alla stessa, fosse riconosciuto dovuto dalla Z. . Con ordinanza del 22 novembre 2012, resa fuori udienza, il giudice istruttore, esaminata la richiesta di chiamata di terzo proposta da Z. , ritenuto che non si tratta di litisconsorzio necessario, che per economia processuale di giudizio e ragionevole durata tale domanda non risulta opportuna , respingeva la richiesta ex art. 269 c.p.c Ciò nonostante, all’udienza del 20 dicembre 2012, la società Z. , a dispetto dell’ordinanza di rigetto della richiesta precedentemente formulata, produceva atto di chiamata in causa di Eurotir, la quale contestava la nullità della citazione, in difetto di autorizzazione alla chiamata in causa, ribadendo di non riconoscere contraddittorio nei confronti della Z. . Alla medesima udienza il giudice istruttore dichiarava - nella ricostruzione propostane dall’odierna ricorrente - la irritualità della produzione dell’atto di citazione di Z. . Istruita la causa, la stessa veniva decisa dal primo giudice dichiarando tenuta Z. , in solido con Eurotir e il C. , al pagamento in favore di HDI, fino a concorrenza della somma di Euro 27.950,00, oltre rivalutazione e interessi a partire dalla data del fatto, nonché condannando Eurotir e il C. , in solido, a corrispondere a parte attrice l’importo di Euro 65.792,87 dei quali, ma fino a concorrenza di Euro 27.950,00, in solido anche con Z. . L’adito Tribunale condannava, inoltre, Reale Mutua a manlevare Eurotir da tutte le somme che la stessa era stata dichiarata tenuta a corrispondere ad HDI. Esperito appello dalla Z. , appello incidentale condizionato da Eurotir, nonché appello incidentale sia da HDI che censurava la sentenza del primo giudice laddove non aveva riconosciuto la sussistenza della colpa grave del vettore Z. , escludendone la condanna all’intero risarcimento , nonché da Reale Mutua, al fine di vedere esclusa la propria condanna a manlevare la società Eurotir, la Corte territoriale, accogliendo l’appello principale di Z. , e quelli incidentali HDI e di Reale Mutua, provvedeva nei termini sopra meglio individuati. In particolare, quanto alla domanda di manleva proposta da Z. verso Eurotir, la Corte territoriale l’accoglieva, ravvisando un’ipotesi di omessa pronuncia del primo giudice, essendo stata tale domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, interpretando tale iniziativa come implicita richiesta di revoca delle ordinanze istruttorie. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello torinese ha proposto ricorso per cassazione Eurotir, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. In particolare, il primo motivo deduce - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 c.p.c Si censura la sentenza impugnata per avere ravvisato un’ipotesi di omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine alla domanda di manleva proposta dalla società Z. verso l’odierna ricorrente, avendo, invece, il Tribunale di Torino dato solo seguito ai provvedimenti con i quali il giudice istruttore non aveva autorizzato la proposizione di tale domanda, avverso i quali essa, semmai, avrebbe dovuto proporre impugnazione. In ogni caso, si ritiene che, in occasione della precisazione delle conclusioni, la società Z. , ove avesse inteso riproporre la propria domanda trasversale dei confronti di Eurotir, avrebbe dovuto richiedere esplicitamente la revoca delle ordinanze de quibus . Non essendo ciò avvenuto, l’appello della società Z. avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile, giacché proveniente da un soggetto non legittimato, visto che nessun contraddittorio si era instaurato anche in ragione della mancata accettazione dello stesso da parte dell’odierna ricorrente - nei confronti Eurotir. D’altra parte, avendo Z. proposto la domanda trasversale solo in via subordinata, ovvero per l’ipotesi, non verificatasi, di rigetto della domanda di limitazione della propria responsabilità ex art. 1696 c.c., comma 2, avrebbe dovuto ritenersi, per ciò solo, corretta la decisione del giudice di prime cure di non prendere in considerazione la domanda di manleva. 3.2. Con il secondo motivo si deduce - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c La sentenza della Corte piemontese è impugnata, in questo caso, nella parte in cui, riformando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato la domanda di manleva proposta da Eurotir verso Reale Mutua, escludendo, diversamente dal giudice di prime cure, la natura vessatoria della clausola n. 5 del contratto di assicurazione, e, dunque, la necessità di una sua specifica approvazione per iscritto. Si sottolinea che, secondo detta clausola, per l’operatività della garanzia assicurativa occorrerebbe a che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell’autista o di altro incaricato del vettore secondo autista o accompagnatore, personale di scorta nelle immediate vicinanze del veicolo, la cui cabina dovrà avere vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave b che durante le anzidette fermate o soste i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati c che i veicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintati e con i varchi sotto controllo . Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di una clausola solo all’apparenza limitativa dell’oggetto del contratto, ovvero del rischio assicurato, ma, in realtà, limitativa della responsabilità. Viene richiamata, in particolare, la giurisprudenza di questa Corte che, proprio con riferimento al contratto di assicurazione, reputa vessatorie quelle clausole che negano la copertura assicurativa sulla base della mancata adozione, da parte dell’assicurato, di iniziative di impossibile o particolarmente difficile attuazione, quali sarebbero, esattamente, per l’ipotesi di furto, la sorveglianza ininterrotta e a vista del mezzo, ovvero la necessità di ricoverare lo stesso in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, evenienza, questa, che, di fatto, si presenta incompatibile con la possibilità di trasporto della merce lungo la rete stradale e autostradale, prive di aree di sosta dotate di tali caratteristiche. 4. La società Z. ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto. Evidenzia, in particolare, come la decisione della Corte territoriale di accogliere la domanda di manleva, da essa Z. proposta nei confronti di Eurotir, non si fondi affatto sul presupposto di una revoca implicita dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore il 22 novembre del 2012. L’odierna controricorrente, in particolare, sottolinea come la duplice ordinanza istruttoria, pronunciata nel corso del giudizio di prime cure, dovesse intendersi, non come declaratoria di inammissibilità della domanda trasversale, bensì come semplice presa d’atto della già avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, al riguardo, tra essa Z. ed Eurotir, senza necessità di un ulteriore differimento della prima udienza, oltre quella già imposta dalla chiamata in causa della società Reale Mutua da parte di Eurotir. Del resto, si sottolinea come la domanda trasversale ovvero, di un convenuto verso altro convenuto sia considerata, nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua di una comune domanda riconvenzìonale, come tale non assoggettata alla disciplina di cui all’art. 269 c.p.c 5. È intervenuta in giudizio anche la società Reale Mutua, per resistere, con controricorso, alla descritta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto. In particolare, essa insiste nel sottolineare come la clausola numero 5 del contratto di assicurazione non possa considerarsi vessatoria. Richiama, infatti, gli arresti di questa Corte che escludono l’applicazione dell’art. 1341 c.c., e dunque la necessità della specifica approvazione per iscritto, per le clausole del contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi da parte dell’assicurato. 6. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. Ragioni della decisione 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Il primo motivo non è fondato. 7.1.1. In via preliminare, peraltro, si palesa necessario un approfondimento sull’effettivo contenuto delle ordinanze istruttorie del 22 novembre e del 20 dicembre 2012, accertamento espletabile, da parte di questa Corte, essendo quello denunciato un supposto error in procedendo , rispetto ai quali essa è anche giudice del fatto processuale , con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 64736601 ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01 . D’altra parte, avendo la ricorrente riprodotto, nel ricorso, il loro testo nonché allegato le stesse al proprio atto di impugnazione , risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 . Orbene, siffatto approfondimento si rende necessario perché le società Z. ed Eurotir muovono da due interpretazioni diametralmente opposte di tali provvedimenti e, di riflesso, del silenzio serbato su di essi dalla sentenza del primo giudice. Per l’odierna ricorrente Eurotir, infatti, le ordinanze de quibus consisterebbero nella mancata autorizzazione alla proposizione della domanda trasversale e nella successiva declaratoria di irritualità della citazione all’uopo indirizzata avverso di essa, in difetto di autorizzazione, da Z. , mentre per quest’ultima il diniego di autorizzazione riguarderebbe solo il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., comma 2 peraltro, a suo dire, non necessario, essendo quella trasversale una comune domanda riconvenzionale , in tal senso dovendo intendersi la declaratoria di non ritualità della citazione, comunque, effettuata nei confronti di essa Z. . 7.1.2. Ciò detto, la disamina delle ordinanze conferma, in fatto , la prospettazione dell’odierna ricorrente ma, come si dirà di seguito, non le giova in diritto , in quanto con la prima di esse - quella del 22 novembre - il Tribunale, sulla richiesta di chiamata di terzo proposta da Z. , così provvedeva ritenuto che non si tratta di litisconsorzio necessario, che per economia processuale di giudizio e ragionevole durata tale domanda non risulta opportuna . respinge la richiesta . Con la seconda ovvero, quella del 20 dicembre , il Tribunale dichiarava, di conseguenza, la irritualità della produzione dell’atto di citazione , e ciò, infatti, vista l’ordinanza 22/11/2012 . Risulta, dunque, certo che il primo giudice abbia deciso di non consentire la proposizione della domanda di manleva di Eurotir verso Z. 7.1.3. Ciò premesso in fatto, deve rilevarsi - nell’esaminare il presente motivo di ricorso - che siffatte ordinanze, diversamente da quanto ipotizza l’odierna ricorrente, non erano autonomamente impugnabili da Z. , e ciò alla stregua del principio secondo cui la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l’opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell’appello o del ricorso per cassazione così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 28 marzo 2014, n. 7406, Rv. 630315-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 19 maggio 1999, n. 4856, Rv. 526412-01 . Nondimeno, resta inteso che tali ordinanze non fossero state ritualmente adottate dal Tribunale di Torino, e ciò alla stregua del principio secondo cui la domanda formulata da un convenuto trasversalmente nei confronti di un altro va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest’ultima da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 16 marzo 2017, n. 6846, Rv. 643373-01 nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 1999, n. 12558, Rv. 531062-01 Cass. Sez. 2, sent. 13 maggio 1993, n. 5460, Rv. 482338-01 . Di conseguenza, era sufficiente per Z. ribadire la domanda de qua , come ha fatto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado anche per evitare che la stessa potersi ritenersi rinunciata , senza dover richiedere la revoca delle ordinanze istruttorie, non conferente essendo la giurisprudenza richiamata - in senso contrario dall’odierno ricorrente, che riguarda la reiterazione delle istanze istruttorie. Da quanto precede emerge, così, che il silenzio serbato dal Tribunale su tale domanda, va inteso come un rigetto implicito della stessa pronuncia implicita, evidentemente, assunta sul presupposto che la proposizione della domanda non fosse stata autorizzata , sicché essa era certamente impugnabile dalla Z. , anzi doveva esserlo, costituendo il solo modo per riproporre quella domanda non accolta, non potendo certo applicarsi l’art. 346 c.p.c., norma, quest’ultima, operante solo in caso di prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto riproposte , cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perché sono state da quel giudice non accolte , ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 19 aprile 2016, n. 7770, non massimata sul punto . Il motivo, dunque, va rigettato. 7.2. Il secondo motivo, del pari, non è fondato. 7.2.1. Va data, qui, continuità al principio, ancora di recente affermato da questa Corte, e proprio con riferimento a clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi e, in particolare, come nel caso che qui occupa, quelli che il mezzo fosse sorvegliato ininterrottamente o posto in aree custodite in occasione di fermate e soste , che ha escluso la vessatorietà di simili clausole, sul rilievo che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto , quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 ottobre 2014, n. 22806, Rv. 633190-01 nello stesso senso, sempre con specifico riferimento ad assicurazione relativa al rischio furto, Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2001, n. 10290, Rv. 548564-01 Cass. Sez. 1, sent. 8 luglio 1991, n. 7533, Rv. 473000-01 . Nè tale conclusione è contraddetta da quanto affermato nella sola delle sentenze richiamate in ricorso le altre concernendo, invero, ipotesi diverse da quella oggi in esame relativa all’assicurazione contro il furto, giacché essa ha ritenuto vessatoria una clausola secondo cui l’assicurazione non valeva se, durante gli spostamenti a terra od in luoghi non sicuri non fossero state adottate idonee misure di sicurezza e di sorveglianza per la protezione del bene trasportato, e ciò sul rilievo che per la genericità delle espressioni usate ed il suo prestarsi ad un’indiscriminata contestazione dell’obbligo di garanzia, aveva la portata sostanziale di patto di esclusione o limitazione della responsabilità dell’assicuratrice così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 21 ottobre 1994, n. 8643, Rv. 488189-01 . Nel caso che occupa gli oneri posti a carico dell’assicurato - peraltro, alternativamente - si risolvono o nel munirsi di un secondo autista o accompagnatore , oppure, ma come detto in alternativa, nel garantire la sosta del mezzo in luoghi chiusi. 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 9. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Eurotir S.r.l. a rifondere alle società Z. Servizi Logistici S.p.a. e Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida - per ciascuna di esse - in Euro 4.000,00, più spese prenotate a debito, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.