L’usurarietà del contratto di mutuo tra evoluzioni dottrinali e approdi giurisprudenziali

Con la sentenza n. 4668 del 10 ottobre 2018, il Tribunale di Torino ha affrontato i temi più ricorrenti nella prassi del contenzioso bancario relativo ai contratti di mutuo.

Con la pronuncia in commento, il Tribunale, nel respingere integralmente le domande attoree, ha colto l’occasione per prendere posizione su questioni aperte e per ribadire principi giurisprudenziali consolidati.

Tribunale di Torino, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre 2018, n. 4666 Giudice Martinat Rilevato - che, quindi, il Giudice con ordinanza 25.05.2018 non ammetteva le istanze di prova dedotte dalla sola parte attrice - che, infine, all’udienza del 10.10.2018 il Giudice invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Ritenuto - che le doglianze tutte su cui è fondata la domanda attorea sono infondate e come tali vanno disattese - che, peraltro, va premesso che tutte le predette doglianze e lo stesso vale per la Ctp prodotta hanno contestato la validità delle condizioni originariamente pattuite del mutuo, e non quelle successive alla rinegoziazione del 2014, ragion per cui l’analisi che segue sarà dedicata alle sole condizioni originarie - che, quindi, in primo luogo va detto che la previsione per cui gli interessi di mora sarebbero stati applicati anche sulla quota di interessi corrispettivi relativa alle rate scadute ed impagate è perfettamente legittima in quanto pattuita nel contratto di mutuo art. 3 in conformità all’art. 3 della Delibera Cicr 09.02.2000, che espressamente facoltizzava una tale previsione a condizione che fosse concordata dalle parti, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, con conseguente legittimità della previsione anatocistica in esame, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha affermato che l’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR emessa in attuazione del disposto del II comma del’art. 120 del t.u.b. , introdotto dall’art. 25 del d.lgs. n. 342/99 , prevede che nelle operazioni di finanziamento il cui rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell’art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” Corte Cass., n. 11400/2014 - che, invece, per quanto concerne le censure di usurarietà rivolte al mutuo, vanno svolte alcune premesse 1 in caso di corretto adempimento del mutuo da parte dell’attore fase fisiologica non vi è alcun concreto superamento del tasso soglia per stessa ammissione di parte attrice, come del resto emerge dalla Ctp attorea , anche perché sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori è sotto soglia 2 il superamento del tasso soglia sarebbe configurabile solamente in alcuni casi teorici di morosità e di estinzione anticipata del contratto ipotesi concretamente non avvenute per l’effetto dell’operare congiunto di numerosi addebiti interessi corrispettivi, moratori, penali 3 nel contratto oggetto di causa le rate sono sempre state regolarmente pagate sino all’introduzione del giudizio così parte convenuta, sin dalla comparsa costitutiva trattasi di circostanza mai contestata da parte attrice e quindi da ritenere processualmente accertata e quindi alcun interesse di mora è mai maturato, così come alcuna penale per estinzione anticipata è mai stata applicata - che, quindi, venendo all’esame nel merito della varie censure, a cominciare da quella in punto usura, va detto che può darsi per assodato che anche gli interessi di mora siano soggetti all’applicazione della normativa antiusura malgrado essi non siano inclusi nella rilevazione della Banca d’Italia, come statuito da Cassazione civile, sez. I, 09/01/2013, n. 350, ampiamente citata da parte attrice e relativa Ctp anche Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598 Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598 , così come non può essere validamente discusso che le istruzioni della Banca d’Italia rivolte agli operatori finanziari per la rilevazione del TEGM tasso effettivo globale medio da utilizzare da parametro per la rilevazione delle soglie usurarie, se contrastanti con il dettato normativo art. 644 comma 4 c.p. secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito , non possano che soccombere in virtù del principio di gerarchia delle fonti - che, quindi, va detto, come è noto, che il TEGM, a differenza del TEG tasso effettivo globale della specifica operazione creditizia , non include gli interessi di mora e gli altri oneri connessi all’inadempimento contrattuale, includendo al contrario solamente gli oneri e gli interessi applicabili in caso di funzionamento fisiologico” del contratto - che questa differenza, tuttavia, non deve stupire - che la rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo interessi commissioni spese collegate all’erogazione del credito , non sono perfettamente sovrapponibili - che funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d’Italia, è infatti ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148 fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza comma 1 , distinti per classi omogenee di operazioni tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” comma 2 al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” - che, dunque, una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati - che a questi effetti, Banca d’Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11 per rappresentare con un numero per categoria, importi ecc. il normale andamento del mercato del credito nel trimestre - che le Istruzioni della Banca d’Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito TEGM non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell’adempimento - che pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale la mora così come ogni altro onere connesso all’inadempimento contrattuale si pensi alla penale per estinzione anticipata concorre ai fini della determinazione del TEG - che è peraltro da osservare che l’esclusione della mora si traduce anche in un effettivo calmiere” del mercato creditizio, nella misura in cui evita l’innalzamento del TEGM con tassi quasi per definizione sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti 1,5 1,25 + 4 p.p. , del tasso soglia - che sulla base di questo costo medio, incrementato del cuscinetto” 50% o 25% + 4 p.p. , la Banca può allora modulare l’offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia - che TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l’inerenza alla concessione di credito - che, come è stato ben rilevato da Trib. Udine 26.9.2014 in Danno e responsabilità, 2015, p. 522 il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d’Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio 50% o 25% + 4 punti, ratione temporis . Ebbene, nell’ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l’ordinario, determinando l’entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d’usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte. In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo” - che, ciò posto, va quindi osservato che l’applicazione agli interessi di mora dell’art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, non sempre avvertito mentre la nullità è tipicamente vizio genetico e quindi originario del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia può dipendere dal modo di concreto svolgimento del rapporto - che, infatti, non vi è mora se il debitore non ritarda nell’adempimento del contratto - che persistendo il ritardo nell’adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo in tal modo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare gli oneri a carico del debitore e quindi il TEG del contratto , ovvero il suo rendimento finanziario o TIR, tasso interno di rendimento/costo dato dal rapporto fra la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti complessivamente dovuti dal cliente a estinzione del prestito per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese comunque collegati all’erogazione del credito - che alla luce di quanto precede consegue inevitabilmente e logicamente che ogni variazione delle tempistiche di pagamento e delle somme da pagare a qualsiasi titolo collegate all’erogazione del credito ad esempio per interessi di mora può corrispondere intuitivamente un diverso rendimento finanziario dell’operazione creditizia e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia, ancorché il contratto resti lo stesso - che, in termini più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, determinando l’applicabilità di interessi moratori, implica una modifica senz’altro in termini economici del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del rendimento finanziario TIR ed cascata del TEG determinato in base a quel piano, almeno sotto questi tre profili 1 aumento del T.I.R. per l’aumento del tasso 2 aumento del T.I.R. per l’ampliamento della base di calcolo dell’interesse interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000 fino al 31.12.2013 3 flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento - che quest’alternativa consistente nell’eseguire tempestivamente il contratto al tasso corrispettivo oppure ritardare l’esecuzione onerandosi della mora, applicata a ciascuna delle rate di rimborso, apre un numero indeterminato ed indeterminabile di possibili scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell’operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto - che, su un mutuo trentennale, il totale delle combinazioni possibili su quest’alternativa è a 18 zeri ed è forse incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l’ammontare della rata pagata in ritardo - che deve quindi a questo punto essere posta una domanda ovvero al fine del superamento del tasso soglia è sufficiente che una qualsiasi delle innumerevoli ipotesi che astrattamente potrebbero verificarsi nel corso del rapporto porti al superamento del tasso soglia, oppure l’ipotesi che deve essere esaminata dal giudicante è solo ed esclusivamente quella costituita dal concreto atteggiarsi del contratto sottoposto al suo esame, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di puntuale adempimento del contratto, la mora non avrà alcun rilievo in quanto mai applicata - che la prima tesi sopra riferita valorizza in modo particolare la equiparazione fra interessi pagati ed interessi promessi contenuta nell’art. 644 c.p. al fine della consumazione del reato d’usura - che tuttavia, l’incontestata sufficienza della promessa” ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l’interesse moratorio e ogni altro onere eventuale sia rilevante ancorché meramente potenziale - che se, infatti, si considera l’interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo e negli altri finanziamenti a rimborso graduale , si constata che per effetto della promessa, recte della consegna del denaro ex art. 821 c.c. ma i due momenti coincidono nel mutuo con la conclusione del contratto cfr. art. 1813 c.c. , l’interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione - che è dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito - che su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell’operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l’applicabilità ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc. , e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito - che in questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il d.l. 394/00 indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi, ovvero che la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall’essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell’avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c. - che l’interesse moratorio amplius ogni onere eventuale, quale la penale per estinzione anticipata entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità - che segue a contrario l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma a meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi. Ad es. l’interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato b del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell’adempimento protratto per n” rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s’è verificato, né potrà verificarsi sconfino perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata - che, ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall’erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso - che va ancora precisato che la riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l’interesse sia stato pagato - che una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall’art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice promessa” in alternativa alla dazione”, sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal D.L. 394/00 che tiene per irrilevante il momento del pagamento” - che è quindi sufficiente ma al contempo necessario che l’interesse sia concretamente dovuto, per effetto della conclusione del contratto se corrispettivo o del ritardo di pagamento se moratorio - che il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è dunque necessario se dal ritardo – dalla conseguente maturazione della mora – vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia - che coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l’applicabilità di interessi moratori penali, spese per inadempimento ecc. o per altra causa, ha comportato l’usurarietà del contratto - che occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d’usura - che ciò che evidentemente non si verifica, se il debitore o non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è trascurabile rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti - che, in altre parole, occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito allegando l'usurarietà di quest'ultimo , non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata e tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale come per es. tipicamente nel caso del leasing il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia. In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da sfondare” il tasso soglia nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Va da sé che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia e ciò perché, si ripete, la mora rileva al più come costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati” Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179 App. Milano, Sez. III, 9/3/2017, n. 1027 Trib. Milano, Sez. VI, 16/2/2017 n. 1906 Est. dott. Ferrari Trib. Milano Sez. XII 29/11/2016, n. 13719 Est. dott. Tranquillo Trib. Milano, Sez. VI 28/4/2016, n. 5279 Est. dott. Ferrari Trib. Roma, Sez. IX, 26/1/2016, n. 146 , Trib. Torino, Sez. I, 17/1/2018, n. 143 Est. dott.ssa Ratti Trib. Taranto 11/1/18 n. 67 Trib. Bologna, Sez. III, 9/1/2018, n. 34 Trib. Torino, Sez. I, 5/12/2017, n. 5894 Est. dott.ssa Contini Trib. Milano Sez. VI, 30/11/2017, n. 12083 Est. dott. Stefani Trib. Pordenone, 13/11/2017, n. 832 Trib. Milano, Sez. VI, 9/11/2017, n. 11275 Est. dott.ssa Nobili Trib. Velletri, Sez. II, 8/11/2017, n. 3136 Trib. Pavia, 31/10/2017, n. 1668 Trib. Torino, Sez. VI, 25/10/2017, n. 5079 Est. dott. Conca T Trib. Modena, Sez. I, 26/9/2017, n. 1692 App. Milano, Sez. I, 23/5/2017 Trib. Cagliari 4/10/16 - che nello stesso senso il Tribunale di Bologna che in data 17.02.15 ha chiarito Il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi. Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela - che non è sufficiente, quindi, affermare come fa parte attrice e la sua Ctp che in caso di ritardo nel pagamento l’applicazione degli interessi di mora anche sulla quota rata relativa agli interessi corrispettivi potrebbe comportare l’usurarietà del mutuo, in quanto mera ipotesi potenziale che non si è verificata nel caso concreto - che nel caso di specie, infatti, è palese come parte attrice abbia sempre adempiuto al mutuo almeno sino all’introduzione del giudizio ed alla sua rinegoziazione avvenuta nel 2014 tanto che chiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi ed oneri accessori come risultante dalla Ctp , sicché evidentemente alcun usura in concreto può ritenersi sussistente - che, infatti, il tasso soglia applicabile al momento della sottoscrizione del contratto non essendo del resto applicabile il principio dell’usura sopravvenuta Cass. S.U. n. 24675/2017 era ampiamente superiore ai tassi degli interessi corrispettivi e moratori come riconosciuto dalla stessa Ctu sicché anche un’eventuale morosità negli ultimi mesi non comporterebbe la maturazione di interessi moratori tali da determinare l’usurarietà del rapporto - che al riguardo va infatti ulteriormente precisato che il mutuo è un rapporto unitario, sicché l’impatto percentuale della penale per estinzione e per gli interessi moratori eventualmente applicati non può essere calcolato sulla sola rata finale determinata dalla Banca per l’estinzione anticipata o sulla sola rata inadempiuta in caso di interessi moratori , ma deve essere spalmato sull’intero costo del mutuo sino a quel momento maturato, perché è il mutuo nel suo complesso, e non una singola rata con effetto per di più sull’intero mutuo, e quindi anche sulle singole rate non usurarie, come invece preteso da parte attrice , che deve essere valutato come usurario o meno alla luce dei costi complessivamente praticati nel corso della vigenza del contratto in altre parole l’operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96 - che, conseguentemente, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo specificamente, il tasso di mora collegato ad una singola rata per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà - che, infatti, se TEGM e tasso soglia esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l’onerosità del credito si presume juris et de jure usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori - che, dunque, la verifica dell’usura, secondo la l. n. 108/1996, va infatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto sicché il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato - che, pertanto, occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d’usura. La previsione di un tasso pari o superiore alla soglia non determina, evidentemente, alcun incremento nel costo del credito, se il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti” Tribunale di Torino, sez. I, 27/04/2016 n. 2365 - che la domanda di usurietà del mutuo non può pertanto essere accolta in quanto l’evento dedotto a sostengo dell’usurarietà applicazione degli interessi di mora o altri eventi potenziali, quale l’estinzione anticipata non si è mai verificato oppure si è verificato con un’intensità irrilevante - che, inoltre, parte attrice si duole del fatto che il TAEG/ISC indicato in contratto sarebbe leggermente inferiore a quello effettivo, con conseguente richiesta di rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 117 Tub, settimo comma, per indeterminatezza del tasso - che anche tale doglianza come riformulata con la memoria n. 1, posto che nell’atto di citazione parte attrice aveva allegato la mancata indicazione del TAEG, che invece risulta documentalmente presente non può essere accolta non essendo applicabile la norma art. 117 Tub e quindi la sanzione rideterminazione al tasso Bot indicate - che, infatti, va detto in primo luogo che non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all’art. 117 Tub, ottavo comma secondo cui La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli” - che, infatti, al riguardo va precisato che il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata , ma un’informazione che la banca fornisce al cliente - che esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN tasso annuo nominale , indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d’Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca - che la Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente il TAEG, pertanto, non è un tanto patto fra cliente e banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un’informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato - che, in effetti, va detto che il TAEG nasce su ispirazione comunitaria, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali - che la funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l’usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale” rilevante ex art. 117 Tub, ottavo comma - che, del resto, la sanzione prevista dalla norma da ultimo citata non è quella di cui al sesto comma dell’art. 117 Tub rimodulazione degli interessi al tasso Bot come richiesto da parte attrice, ma la nullità dell’intero contratto per difformità dal parametro normativo, circostanza che implica, ovviamente, il venir meno di ogni effetto contrattuale ragion per cui il cliente sarebbe in primo luogo tenuto a restituire l’intero capitale ricevuto a mutuo in conseguenza della nullità del titolo negoziale che aveva disposto l’erogazione a suo favore, risultato solitamente non voluto dal cliente, salva l’ipotesi che la richiesta venga avanzata verso la fine del piano di ammortamento, o a contratto già esaurito - che, per gli stessi motivi sopra indicati, neppure possono essere applicati il quarto, sesto ed il settimo comma dell’art. 117 Tub, non essendo il TAEG/ISC un tasso di interesse o una condizione contrattuale praticata”, ma una mera informazione contrattuale ed infatti, in caso di credito al consumo di cui all’art. 121 Tub – normativa non applicabile ratione materiae alla fattispecie in esame – è stata necessaria la previsione di una normativa speciale ad hoc per rendere applicabile la disciplina ora invocata da parte attrice art. 125 bis Tub, norma non applicabile nella fattispecie in esame in quanto il mutuo è ipotecario nonché di importo superiore ad Euro 70.000,00, come previsto dall’art. 122 Tub - che, dunque, vertendosi in materia di omissione informativa o errata informazione mai può essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola con conseguente sostituzione automatica con una clausola legale quale è l’art. 117 Tub, settimo comma , ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno , esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell’intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese Cass. S.U, n. 26724/2007 Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016 Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914 - che, dunque, è stato condivisibilmente affermato che ai fini delle dedotta indeterminatezza del tasso di interesse parte attrice deduce la non corretta indicazione del TAEG, sulla base della propria perizia stragiudiziale, da cui risulterebbe un TAEG superiore a quello indicato in contratto. Tale contestazione appare manifestamente infondata, giacché il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione” Trib. Roma Sentenza n. 11681/2017 - che, infatti, la mancata indicazione, in un contratto di mutuo, del tasso annuo effettivo globale, avendo la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo, non potendo sostenersi che quest’ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall’art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, ove il contratto e l’accluso documento di sintesi, riportino tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento. L’omessa indicazione nel contratto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest’ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall’art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall’art. 3, sezione III” Tribunale Salerno, 31.01.2017 - che, analogamente, è stato affermato che l’ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”, l’erronea indicazione dello stesso non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo” Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017 - che anche il Tribunale di Milano, in una recente sentenza, in punto di ISC ha osservato che L’ISC è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d’Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. trattasi quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza, di modo che la non corretta indicazione dell’ISC non può comportare alcun tasso sostitutivo ma solo il risarcimento dell’eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, circostanza nella specie non provata” sentenza n. 8427/2017 del 28.07.2017 - che, infine, riassuntivamente, il Tribunale di Monza ha evidenziato che la mancata espressa indizione dell’ISC o la sua eventuale erroneità non è causa di nullità per contrarietà all’art. 117 TUB, in quanto nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi ed i costi dell’operazione, nonché i criteri di indicizzazione, cosicché non è riscontrabile una violazione in termini di determinatezza” dei costi complessivi del finanziamento. La mancata o l’erroneità dell’indicatore ISC ripercuote i suoi effetti unicamente sull’aspetto della completezza ed immediatezza informativa per il cliente, dato che l’ISC è l’unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia, non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti. L’eventuale omissione o errata indicazione, rappresentando una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, non riverbera sul contenuto principale del contratto stesso, ma può determinare l’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia nel caso in cui l’istituto di credito, in via di autoregolamentazione, non abbia provveduto all’adeguamento dei propri moduli contrattuali in uso. Si consideri, infatti, che la disposizione che disciplina il parametro ISC art. 9 citato si trova inserita nella Sezione II delle suddette istruzioni, quella che regolamenta le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti, mentre i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti è disciplinata dalla successiva Sezione III” Tribunale Monza, 17/08/2017, n. 2403 ex multis, Trib. Torino, 13.12.2017 n. 6069 Trib. Torino, 05.12.2017 n .5894 Trib. Bergamo, 08.09.2017 n. 2302 Trib. Milano, 28.01.2017 n. 8427 Trib. Busto Arsizio, 20.07.2017 n. 1150 - che, dunque, affermata l’inapplicabilità della sanzione della nullità dell’intero contratto o di una singola clausola e del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 Tub, settimo comma, diviene allora irrilevante nella fattispecie in esame indagare circa la corretta indicazione o meno del TAEG/ISC da parte della Banca, non avendo il cliente formulato alcuna domanda coerente con il vizio denunciato id est risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno - che, poi, l’allegazione di indeterminatezza del tasso per essere stato incluso in esso un derivato implicito è rimasta sfornita non solo di prova ma anche di compiuta allegazione, per quanto la banca abbia puntualmente applicato i tassi contrattuali previsti, come anche riconosciuto dal Ctp, di tal che alcuna indeterminatezza del tasso applicato e pattuito può essere sotto questo profilo ravvisata, avendo la Banca fatto comunicazione dei tassi in conformità alla normativa di settore vigente - che parte attrice contesta altresì che il mutuo abbia previsto un piano di ammortamento alla francese e che il piano di ammortamento alla francese implichi la produzione di interessi anatocistici o comunque maggiori rispetto ad un piano di ammortamento all’italiana - che anche tale doglianza è manifestamente infondata, come già esposto da questo giudicante in Trib. Torino, n. 4555/2017 citata da parte convenuta - che, infatti, l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata - che, in altri termini, si ha interesse composto , rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via - che per contro, come la giurisprudenza di merito Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127 ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi - che, dunque, ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato - che in linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale - che, segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti - la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo - la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito - che ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva che di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili , oppure le quote capitali possono essere variabili metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente - che laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono 1 il capitale dato in prestito 2 il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento nonché 3 il numero dei periodi di pagamento - che la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti che ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi - che il metodo alla francese'' comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi - che in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente de gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce - che tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale - che ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti Trib. Pescara 10.4.2014 - che in altre parole circa l'anatocismo, occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179 Trib. Lecce, Sez. II, 15/11/2017, n. 4193 Trib. Mantova, Sez. II, 18/10/2017, n. 962 Trib. Torino, Sez. I 22/3/2017 n. 1524 Est. dott. Astuni Trib. Torino, Sez. VI, 22/3/2017, n. 1557 Est. dott.ssa Marino Trib. Torino, Sez. VI, 3/2/2017, n. 610 Est. dott. Conca Trib. Milano, Sez. VI, 18/1/2017, n. 582 Est. dott. Ferrari Trib. Roma, Sez. IX, 13/4/2016, n. 7432 Trib. Lucca, Sez I, 26/2/2016 Trib. Padova, Sez II 12/1/2016 - che anche la doglianza relativa alla maggiore onerosità dell’ammortamento francese per rate costanti rispetto al c.d. ammortamento italiano per quote di capitale costanti non può essere accolta - che vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l’onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi nella fase iniziale del periodo di rimborso cui fa da pendent un pagamento di interessi minori nella fase finale del periodo di rimborso , mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso in conseguenza del maggior peso degli interessi e a scadenza un minor onere economico rispetto ad un piano di ammortamento alla francese in conseguenza del minor peso degli interessi - che allora, poiché l’uno e l’altro metodo non interferiscono, per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all’autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario - che in nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1 una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2 una successiva produzione di interessi sui primi l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è stata esaminata sopra per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi - che le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza - che consegue a quanto precede l’inammissibilità della perizia contabile richiesta da parte attrice, in quanto finalizzata alla prova di ipotesi potenziali non verificatesi in concreto o infondate nel merito e come tali irrilevanti ai fini della decisione - che, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2011, n. 3130 , come avvenuto nella fattispecie con riferimento a tutte le doglianze di merito avanzate nel presente giudizio da parte attrice, non potendosi certamente disporre una consulenza d’ufficio sull’assunto di violazioni di legge del tutto insussistenti - che, pertanto, tutte le domande attoree devono essere rigettate in quanto infondate nel merito, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, solo osservandosi che alla luce di quanto precede deve ritenersi giustificato il rifiuto preventivamente comunicato da parte della Banca a partecipare alla procedura di mediazione, sicché essa non deve essere condannata al pagamento della sanzione per mancata partecipazione - che, invece, ritiene il Tribunale che non via siano i presupposti per addivenire ad una condanna ex art. 96 c.p.c. dell’attore, malgrado la richiesta della convenuta, stante l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali minoritari favorevoli a talune delle richieste attoree - che, infine, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina generale valore indeterminabile, complessità media , con liquidazione conforme alla nota presentata, inferiore ai valori medi non essendo richiesta la liquidazione della fase decisoria P.Q.M. Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, Rigetta le domande tutte formulate da Ca. Fr Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Intesa Sanpaolo s.p.a. Condanna Ca. Fr. al pagamento delle spese di lite di questo giudizio a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., spese che si liquidano in Euro 6.297,50 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.

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