



leasing | 15 Febbraio 2019
Garanzia di “buon funzionamento” della cosa venduta: è necessario un accordo integrativo
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4298/19; depositata il 14 febbraio)








- Obblighi di buona fede e correttezza per il garantito, pena la liberazione del fideiussore
- Promittente venditore tace la donazione: la compravendita è sospesa
- Obbligazione principale e contratto autonomo di garanzia: no al decreto ingiuntivo unico
- Il sollecito del promissario acquirente per la stipula del contratto definitivo impedisce la prescrizione
- Adempimento della transazione novativa ed estinzione del rapporto originario



























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