Il promissario acquirente che riceve il bene è detentore qualificato e non possessore utile ad usucapionem

Nella promessa di vendita, qualora il bene venga consegnato prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza alcuna anticipazione degli effetti traslativi il promissario acquirente che entra nella disponibilità del bene, lo fa in forza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare che produce solo effetti obbligatori.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 3305/19 depositata il 5 febbraio. Il caso. La ricorrente impugna la decisione della Corte d’Appello di Lecce che ha escluso il possesso ad usucapionen, nonostante fosse stata fornita la prova del potere di fatto sul bene, acquisito in forza di contratto preliminare e dell’ animus possidendi , per aver costruito sul terreno una villa a proprie spese. Detenzione qualificata e non possesso ad usucapionem. In risposta alla questione posta dalla ricorrente, la Corte di Cassazione ribadisce che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori . Da tale assunto si comprende, dunque, come il promissario acquirente possa essere identificato solo nel detentore qualificato della cosa e non nel possessore utile ad usucapionem , salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possesionis ex art. 1141 c.c Nella fattispecie, avendo i Giudici di merito escluso che l’edificazione della villa sul terreno da parte della ricorrente integrasse un atto di interversione del possesso, i Giudici di legittimità ritengono che la Corte territoriale abbia correttamente applicato il suddetto principio e, pertanto, dichiarano il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 ottobre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 3305 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato Che - la vicenda oggetto del giudizio trae origine dall’atto di opposizione a precetto, proposto da I.E. e D.P. nei confronti di P.M.R. , con il quale le opponenti chiedevano dichiararsi la nullità dell’atto di precetto e l’usucapione dell’immobile di cui veniva chiesto il rilascio - a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione, in quanto l’immobile oggetto di rilascio era stato trasferito ad I.E. e D.P. in adempimento di un preliminare, ipotesi nella quale, secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite di questa Corte, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare, produttivo di effetti obbligatori, in assenza di prova di un atto di interversio possessionis - avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione I.E. sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza - la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato Che - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1150, 1140, 1376 e 936 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale escluso il possesso ad usucapionem della ricorrente, nonostante fosse stata fornita la prova del potere di fatto sul bene, acquisito in forza di contratto preliminare e dell’animus possidendi, per avere edificato sul terreno una villa a proprie spese - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per avere la corte territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo l’esame del motivo di ricorso elementi per confermare o mutare orientamento - è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possesionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. Cassazione civile, sez. un., 21/03/2017, n. 7155 Cassazione civile, sez. 2, 30/08/2017, n. 20539 - la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo escluso che la disponibilità del terreno da parte della I. , in virtù di consegna anticipata in esecuzione di un contratto preliminare, fosse idonea ad integrare una situazione di possesso ad usucapionem, poiché la disponibilità del bene era fondata sulla detenzione - ad abundantiam, va rilevato che la corte territoriale ha escluso l’animus possidendi poiché, in altro giudizio, le ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento delle addizioni, riconoscendo, quindi, di non avere il possesso del bene - la corte territoriale ha correttamente escluso che integrasse un atto di interversio possessionis l’edificazione, da parte della ricorrente, di una villa sul terreno, non potendo l’interversione nel possesso avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui e ha iniziato un possesso per conto e in nome proprio il mutamento del titolo in base al quale il soggetto deve derivare da un atto di opposizione univocamente rivolta contro il possessore, e cioè contro colui per cui conto la cosa è detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il detentore intende sostituire alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui l’animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata Cassazione civile, sez. 2, 21/02/2017, n. 4417 - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva - ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.