La natura contrattuale dei regolamenti istitutivi di lotterie e concorsi e l’interpretazione delle clausole contrattuali

L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito, che la elabora nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica e con congrua ed adeguata motivazione. Nel caso in cui una singola clausola possa essere interpretata in più modi o addirittura anche nel caso in cui quella adottata dal giudice di merito non sia la migliore fra le possibili, la parte che aveva propugnato l’interpretazione disattesa non può semplicemente dolersene in sede di legittimità, ma piuttosto deve precisare, facendo riferimento alle regole legali d’interpretazione delle clausole contrattuali, in che modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato o se le abbia applicate facendo ricorso ad argomentazioni illogiche o insufficienti.

Questo è il principio contenuto nella sentenza numero 30865/18, depositata il 29 novembre dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile. Il fatto. La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso una sentenza d’appello che, capovolgendo l’esito del giudizio di primo grado, aveva fornito una specifica interpretazione di alcuni articoli del Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, emanato con d.m. numero 179/2003 del Ministero dell'Economia. La vicenda processuale nasceva dal procedimento instaurato dal vincitore di un concorso prognostico su base sportiva, cui era stato rifiutato il pagamento della vincita in denaro, per aver presentato all’incasso il titolo vincente, oltre il termine di decadenza previsto dal regolamento. Risultando soccombente in primo grado, egli aveva proposto appello, ottenendo una nuova pronuncia, che stabiliva che il termine di decadenza riguardava esclusivamente la modalità di riscossione più agevole della vincita e non anche il credito stesso, pertanto, una volta spirato il termine, il vincitore, pur mantenendo fermo il proprio diritto, era semplicemente costretto a seguire un procedimento di riscossione più complesso. Avverso tale ultima decisione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per Cassazione. La natura contrattuale dei regolamenti istitutivi delle lotterie e dei concorsi prognostici a base sportiva. Il primo fondamentale presupposto, su cui poggia l’intero ragionamento della Suprema Corte, è la natura contrattuale e non normativa dei regolamenti istitutivi delle lotterie e dei concorsi prognostici a base sportiva, per la cui interpretazione, quindi, si dovrà far ricorso ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dal Capo IV del c.c. e non, invece, ai criteri interpretativi della legge, contenuti nell’art. 12 delle preleggi. Tali regolamenti, emanati con decreto ministeriale e contenenti i criteri e le modalità di espletamento delle lotterie e dei concorsi, hanno natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta ed implicitamente accettata da ogni partecipante, al momento dell’acquisto del biglietto. Data la loro natura contrattuale, quindi, ad essi sarà applicabile anche la disciplina del Codice del consumo sentenza numero 1428/2015 . L’interpretazione delle clausole contrattuali è compito esclusivo del giudice di merito. Una volta stabilita la natura contrattuale dei regolamenti, la Corte di Cassazione chiarisce anche che l’interpretazione dei relativi articoli, vere e proprie clausole contrattuali, rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito, che la effettua nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica e con congrua ed adeguata motivazione. Il sindacato di legittimità della Suprema Corte, pertanto, non può comprendere un riesame del merito, ma deve avere ad oggetto solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico adottato dal giudice di merito, al fine di verificare se, nel seguirlo, egli sia incorso in vizio di ragionamento o in errore di diritto sentenze numero 2109/2012 e 25763/2016 . Nel caso in cui una singola clausola possa essere interpretata in più modi o addirittura anche nel caso in cui quella adottata dal giudice di merito non sia la migliore fra le possibili, la parte che aveva propugnato l’interpretazione disattesa non può semplicemente dolersene in sede di legittimità sentenza numero 19044/2010 , ma piuttosto deve precisare, facendo riferimento alle regole legali d’interpretazione delle clausole contrattuali, in che modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato o se le abbia applicate facendo ricorso ad argomentazioni illogiche o insufficienti sentenza numero 14715/2016 .

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 24 ottobre – 29 novembre 2018, n. 30865 Presidente Vivaldi – Relatore Positano Fatti di causa 1.Con atto di citazione del 19 aprile 2006 C.L. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi per far accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della vincita di Euro 51.014,00 relativa al concorso il9 esponendo che il omissis aveva giocato una schedina del Totocalcio che riportava, oltre alla giocata minima di due colonne unitarie, anche il concorso abbinato prognostici il9 . Successivamente si avvedeva di avere indovinato i nove prognostici richiesti e, facendo ritorno da un viaggio all’estero, si recava il giorno omissis presso il punto vendita Lottomatica per riscuotere la vincita, vedendosi rifiutare la validazione del titolo sulla base di un ritardo nella presentazione del titolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento dei concorsi prognostici approvato con D.M. n. 179 del 13 giugno 2003. In via subordinata eccepiva la vessatorietà delle clausole del Regolamento dei concorsi prognostici, ai sensi degli articoli 33-36 del Codice del consumo. 2. Si costituivano Lottomatica S.p.A. e l’Amministrazione chiedendo il rigetto delle domande. L’attore chiedeva e otteneva di chiamare in causa l’effettivo gestore del concorso, Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi il quale eccepiva di avere solo la gestione tecnica del concorso e quindi di non essere legittimato passivamente. 3. Con sentenza del 26 aprile 2011 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Lottomatica S.p.A. e rigettava le domande, compensando le spese di lite. Il primo giudice rilevava che il pagamento del premio era subordinato alla verifica della ricevuta di partecipazione, da parte del concessionario, da effettuarsi presso i punti vendita che le uniche modalità di riscossione erano previste presso gli sportelli degli istituti di credito o presso i punti di pagamento e che la decadenza era collegata alla mancata verifica della ricevuta di partecipazione, presso i punti vendita e gli sportelli, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, aggiungendo che l’interpretazione ragionevole dell’articolo 17 del Regolamento non poteva prevedere contestualmente un termine di decadenza e il riconoscimento della sussistenza del credito. 4. Avverso tale decisione proponeva appello C.L. , lamentando l’omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c, la violazione della disciplina in tema di onere della prova, ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo e l’errata interpretazione della clausola di decadenza. L’Amministrazione chiedeva il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale condizionato, contestando la sussistenza di un rapporto di natura privatistica tra ente gestore e giocatore, in luogo della natura normativa del D.M. n. 179 del 2003. Si costituiva il Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi in liquidazione, che chiedeva il rigetto dell’appello. 5. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2017, rilevava che l’espressione Ferma la sussistenza del credito maturato contenuta nell’articolo 17 della Regolamento di gioco significava che il credito, ove maturato, restava fermo oltre il termine di decadenza, che riguarderebbe solo la modalità di riscossione più agevole, presso gli sportelli o i punti vendita, mentre decorso il termine, il giocatore avrebbe dovuto seguire il più complesso procedimento di riscossione previsto per le vincite di importo superiore ad Euro 100.000. Conseguentemente condannava l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a corrispondere al C. l’importo richiesto oltre alle spese, compensandole nei rapporti con il Consorzio Lottomatica. 6.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso C.L. , che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione del decreto legislativo n. 496 del 1948, del d.p.r. n. 581 del 1951, dell’articolo 17, terzo comma della legge n. 400 del 1988, dell’articolo 16, primo comma, della legge n. 133 del 1999, degli articoli 11, 14 e 17 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 179 del 2003 e degli articoli 1 e 12 disp.gen c.c. e dell’articolo 2964 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c 2. Secondo l’amministrazione il D.M. n. 179 del 2003 avrebbe natura normativa per una pluralità di ragioni in primo luogo perché in tale materia l’esercizio della potestà normativa è attribuito all’Esecutivo dal terzo comma dell’articolo 13 della legge n. 400 del 1988 e dall’articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133 che consentono al Ministero dell’Economia di emanare regolamenti per disciplinare le modalità, i tempi di gioco e i proventi dovuti a qualsiasi titolo. Il modello procedimentale per l’emanazione del decreto ministeriale era stato correttamente osservato, con l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In terzo luogo, l’articolo 43 del Regolamento disciplina l’entrata in vigore delle norme in esso contenute, come avviene per ogni disposizione di legge. Infine, è stato adottato da una autorità di settore diversa dalla parte contrattuale. 3. Quanto all’interpretazione della norma, l’articolo 11 del decreto ministeriale prevede che la ricevuta di partecipazione, in originale ed integra, costituisce l’unico titolo al portatore e va verificata dal concessionario. L’articolo 14 prevede che entro 45 giorni dalla data degli esiti del concorso, per vincite non superiori ad Euro 100.000, i giocatori possono recarsi presso gli sportelli degli istituti di credito, mentre entro 90 giorni, per gli stessi importi è possibile recarsi presso i punti di pagamento dei premi individuati dal concessionario operatore del gioco. L’articolo 17 prevede poi un termine di decadenza che dovrebbe essere interpretato nel senso che, decorso il termine massimo di 90 giorni, il giocatore perde definitivamente il diritto di riscuotere la vincita. La dizione Ferma la sussistenza del credito maturato , significherebbe che il diritto di credito, oltre il termine di 90 giorni, continua ad esistere, ma la decadenza incide sull’azione, per cui tale diritto non può essere più esercitato. La decadenza, in sostanza, inibirebbe l’azione, ma non intaccherebbe il diritto, il che consentirebbe, ad esempio, un pagamento spontaneo, seppure non dovuto, da parte dell’ente gestore. 4. Sotto altro profilo l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che, in caso di decadenza, il giocatore dovrà seguire il più complesso procedimento di riscossione per vincite superiori ad Euro 100.000 sarebbe errata, perché l’articolo 15 prevede modalità assolutamente analoghe per le vincite di importo superiore ad Euro 100.000. 5. In terzo luogo, il termine di 90 giorni sarebbe inderogabile, poiché le vincite non riscosse entro tale termine sono sommate sul montepremi del concorso successivo. 6. La medesima dizione letterale, che fa salva la sussistenza del credito maturato, prevedendo la decadenza dal diritto alla riscossione, è, poi, contenuta nel D.M. 1 marzo 2006 n. 111 e nel D.M. 20 settembre 2005 n. 249 in materia di scommesse su eventi sportivi. 7. Infine, l’esistenza di un termine di decadenza non derogabile sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo cui sulle vincite non richieste dai giocatori e da riversare all’erario maturano gli interessi che, al contrario, non potrebbero incominciare a decorrere nel caso di mancata previsione di un termine. 8. Il motivo è inammissibile. L’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597 Cass. 01/04/2011, n. 7557 Cass. 14/02/2012, n. 2109 Cass. 29/07/2016, n. 15763 . 9. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità Cass. 09/10/2012, n. 17168 Cass. 11/03/2014, n. 5595 Cass. 27/02/2015, n. 3980 Cass. 19/07/2016, n. 14715 . 10. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione si fonda esclusivamente sulla premessa della natura normativa del decreto ministeriale n. 179 del 2003 che ha introdotto il Regolamento de quo con conseguente inapplicabilità dei criteri di ermeneutica contrattuale articoli 1362 e seguenti c.c. e la necessaria applicazione dei criteri di interpretazione disciplinati dall’articolo 12 delle preleggi Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore . Al contrario, la natura contrattuale e non normativa dei predetti regolamenti è affermata da costante giurisprudenza secondo cui i decreti istitutivi delle singole lotterie, emanati dal Ministro delle finanze sulla base dell’autorizzazione prevista dal suddetto art. 6 a seguito dell’adozione del D.M. n. 183, e concernenti - ai sensi dell’art. 3 di quest’ultimo - la fissazione dei criteri e delle modalità di ogni singola lotteria nazionale ad estrazione istantanea ed in particolare il D.M. 2 novembre 1995, istitutivo della lotteria istantanea La fortuna sotto la neve , hanno natura di regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta, che viene implicitamente accettata dal partecipante alla lotteria con l’acquisto del biglietto, essendo il relativo decreto avente valore, non di atto normativo, ma di negoziazione pubblico-amministrativa affisso nei luoghi di vendita dei biglietti ne consegue che l’interpretazione di tali norme va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale pur con gli adattamenti imposti dalla natura di tali atti , e non secondo quelli dettati dall’art. 12 delle preleggi Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007, Rv. 596533 - 01 . Negli stessi termini, più di recente, Cass. 8 luglio 2015, n. 1428 che afferma l’applicabilità della disciplina del Codice del consumo e degli articoli 1341 e 1342 c.c. ai Regolamenti di giochi e scommesse. 11. A tale riguardo, il ricorso non contiene alcun riferimento, neppure giurisprudenziale, idoneo a ribaltare tale orientamento. Conseguentemente, viene meno il richiamo alle regole legali di interpretazione, poiché quelle prospettate normative sono infondate. Inoltre, nel ricorso non vi è alcun riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale. Parte ricorrente non precisa in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 12. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data dal giudice sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando siano possibili due o più interpretazioni di un clausola, non è consentito alla parte, che abbia proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra Cass. 22/02/2007, n. 4178 Cass. 03/09/2010, n. 19044 . 13. Occorre aggiungere che sia le norme di ermeneutica contrattuale, alle quale, si ribadisce, non viene formulato alcun riferimento, sia quelle previste all’articolo 12 delle preleggi fanno riferimento, come primo parametro, a quello della chiarezza del tenore letterale. Tale profilo è espressamente enunciato dalla Corte territoriale con l’espressione ferma la sussistenza del credito maturato nel suo inequivoco tenore letterale - a pagina 2 della sentenza - e più avanti, diversamente opinando, l’incipit della disposizione, così chiaro e preciso nella riferimento alla diritto , e quindi non alla azione e non è contrastato dalla amministrazione ricorrente, che non ha sostenuto che il tenore letterale è di equivoco significato, così legittimando l’utilizzo di ulteriori criteri integrativi. 14. Solo se il significato letterale non è chiaro trovano applicazione gli altri criteri, sia degli artt. 1362 e segg. c.c. sia dell’art. 12 delle preleggi. 15. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Infine, va dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito poiché parte ricorrente pubblica è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato. P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.