Il riempimento contra pacta di una fideiussione in bianco è abuso di biancosegno e non onera il danneggiato della proposizione di querela di falso

La Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in relazione alla querela di falso avente ad oggetto una fideiussione bancaria che il debitore affermava essere stata lasciata in bianco, senza indicazione di data o somma.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 899/18, depositata il 17 gennaio. Il giudizio di merito. Un istituto bancario agiva con decreto ingiuntivo avverso un debitore, basando la propria domanda su una fideiussione sottoscritta da questo a garanzia dei debiti di una società. Opponeva il decreto ingiuntivo il debitore affermando come la fideiussione in oggetto, pur da lui sottoscritta, fosse stata lasciata in bianco, senza indicazione di data o somma, con l’accordo che la banca l’avrebbe unicamente utilizzata ad pompam vel ostentationem ” ossia solo per rammostrare ai vertici della banca che la società fosse opportunamente garantita. Con la propria difesa, quindi, il debitore proponeva querela di falso sulla fideiussione. All’esito del giudizio il Tribunale rigettava la domanda dell’opponente sulla base di due circostanze, la tardività della contestazione dell’abusivo riempimento della fideiussione, invero proposta unicamente con memoria ex art. 184 c.p.c. e il fatto che l’attore in opposizione lamentasse un riempimento della scrittura contra pacta ”, e quindi non necessitava di querela di falso. La Corte d’Appello conferma l’esito del giudizio di prime cure e rigetta la domanda proposta. Il soccombente agiva in grado di Appello impugnando la sentenza di prime cure. La Corte d’Appello, tuttavia, depositava sentenza con la quale rigettava il gravame proposto sulla base delle seguenti motivazioni il fatto del riempimento abusivo della scrittura era da considerare estraneo al giudizio principale di opposizione al decreto ingiuntivo, la querela di falso era inammissibile in quanto motivata all’accertamento di una circostanza mai dedotta in giudizio e l’erronea proposizione della querela di falso, dato che per lamentare un riempimento contra pacta non era necessario promuovere questo tipo di azione. Differenza tra riempimento della fideiussione contra pacta contraria agli accordi presi e absque pactis in assenza di accordi tra le parti . A seguito della duplice soccombenza il privato depositava ricorso in Cassazione con il quale chiedeva la cancellazione della sentenza e il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per un riesame della questione giuridica. Tale ricorso era sorretto da svariati motivi di diritto. In prima battuta il ricorrente rilevava come la Corte d’Appello avrebbe violato con la propria decisione i dettami dell’art. 1421 c.c Tale norma tratta di nullità assoluta di un negozio giuridico e prevede che salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice . La Cassazione, però, rigettava tale motivo di diritto in quanto la questione avrebbe unicamente riguardato l’ammissibilità e fondatezza della querela di falso e non la questione principale. Secondo la Corte quindi, non forma oggetto del contendere la validità della fideiussione . Il secondo, terzo e quarto motivo di diritto erano incentrati sulla contestazione del rigetto della querela di falso per motivi procedurali. Secondo il ricorrente, infatti, la querela di falso era stata posta tempestivamente e validamente, e il rigetto del giudice di merito sarebbe stato quindi immotivato. La Cassazione, trattando congiuntamente i tre motivi di diritto, li rigettava integralmente. Secondo la Corte di legittimità, infatti, tali motivi di diritto sarebbero stati irrilevanti ai fini della decisione e comunque la Corte d’Appello aveva valutato correttamente sia sulla tardività della proposizione della questione dell’abusivo riempimento della scrittura, che sul parziale riempimento della scrittura da parte dello stesso soggetto debitore, circostanza che avrebbe reso inammissibile la proposizione della querela di falso. Come quinto e ultimo motivo di doglianza il ricorrente affermava che la Corte avrebbe violato la legge in particolare artt. 2697 e 2727 c.c. e 115, 116 e 221 c.p.c. deducendo l’inammissibilità della querela di falso per riempimento contra pacta. Egli, infatti, non avrebbe mai affermato il predetto riempimento contra pacta , ma dedotto che la fideiussione era stata riempita in assenza di qualsiasi accordo con la banca absque pactis , con conseguente ammissibilità della querela di falso. La Cassazione, tuttavia, rigettava anche questo motivo di ricorso. Secondo la Corte, difatti, le Sezioni Unite si erano già pronunciate sulla questione SS.UU. n. 5459/1980 fissando i principi di diritto di seguito illustrati. La querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco lamenti l’abusivo riempimento absque pactis , cioè senza che l’autore del riempimento fosse autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto mentre in caso di riempimento contra pacta non è necessaria la proposizione di querela di falso. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno è un inadempimento del mandato ricevuto mandatum ad scribendum . La conseguenza è che in tutti i casi in cui esiste un qualsivoglia accordo sugli interventi da inserire in un testo il riempimento non è un falso materiale riempimento absque pactis , ma abuso di biancosegno riempimento contra pacta . In conseguenza chi assume che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito nonostante vi fosse accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno [] e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l’onere di proporre la querela di falso . Secondo la Cassazione la Corte d’Appello aveva fatto corretto uso dei predetti principi di diritto. Conseguentemente al rigetto di tutti i motivi di ricorso la Corte di Cassazione rigettava lo stesso e condannava la parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 27 giugno 2017 – 17 gennaio 2018, n. 899 Presidente Chiarini – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. La Banca Popolare di Intra che in seguito, per effetto di ripetute fusioni, muterà la propria ragione sociale in Veneto Banca s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque la VB chiese ed ottenne dal Tribunale di Novara un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice Nuova Moulin Rouge s.r.l. d’ora innanzi, per brevità, la NMR e dei fideiussori di questa, tra cui l’odierno ricorrente D.P. . A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo la VB dedusse di vantare nei confronti della NMR, e di conseguenza dei fideiussori di questa, due distinte ragioni di credito - un credito scaturente dal saldo negativo di un conto corrente intrattenuto dalla NMR, per l’importo di circa 406.000 Euro - un diritto di regresso per l’importo di circa 128.000 Euro, sorto dal pagamento della garanzia personale prestata dalla banca a favore della società Italease s.p.a., creditrice della NMR. 2. D.P. propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito azionato dalla VB eccedeva la misura della fideiussione, e che comunque la banca aveva erogato credito alla propria debitrice NMR in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, pregiudicando la posizione dei fideiussori. Nel corso del giudizio di opposizione, con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis , l’opponente soggiunse di avere firmato il contratto di fideiussione in bianco, e di avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto non sarebbe stato mai riempito, ma sarebbe stato solo esibito ad pompam vel ostentationem, per lasciar intendere ai vertici della banca che la società Nuova Moulin Rouge godesse di adeguate garanzie. Propose, perciò, querela incidentale di falso. Il giudice istruttore del Tribunale di Novara dichiarò ammissibile la querela ed istruì il relativo giudizio incidentale. Quando la causa venne rimessa al Collegio, il Tribunale di Novara in composizione collegiale, con sentenza 27 maggio 2010 n. 545, dichiarò inammissibile la querela perché a la circostanza dell’abusivo riempimento era stata tardivamente proposta solo con la memoria ex 184 c.p.c. b in ogni caso, il querelante aveva lamentato l’abusivo riempimento contra pacta del contratto di fideiussione, accertamento che non richiede l’esperimento della querela di falso. 3. La Corte d’appello di Torino, adita dal soccombente, con sentenza 27 novembre 2013 n. 1439 rigettò il gravame, ritenendo che - il giudice della querela di falso incidentale, per valutarne l’ammissibilità, deve tenere conto dei fatti dedotti nel giudizio portante p. 12 della sentenza d’appello - nella specie, la circostanza dell’abusivo riempimento del contratto di fideiussione era estranea al thema decidendum, perché tardivamente introdotta nel giudizio di opposizione - la querela di falso doveva dunque dirsi inammissibile, perché volta ad accertare una circostanza di fatto mai ritualmente dedotta in giudizio - in ogni caso, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che nella memoria 184 c.p.c. il querelante aveva dedotto un riempimento abusivo contra pacta del contratto di fideiussione, e la prova del riempimento contra pacta non richiede la querela di falso. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.P. con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Veneto Banca, anch’essa depositando memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1421, 1938 c.c. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154 sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1421 c.c., per avere ritenuto valida una fideiussione omnibus, priva dell’indicazione del massimale garantito. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe implicitamente ammesso in punto di fatto che il riempimento del contratto di fideiussione non fu contestuale alla sottoscrizione che dunque al momento della sottoscrizione il contratto era in bianco e che di conseguenza il contratto si dovrà dichiarare nullo perché la fideiussione era priva di massimale. 1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto unicamente la questione dell’ammissibilità e della fondatezza della querela di falso proposta da D.P. in via incidentale, non l’opposizione a decreto ingiuntivo. Non forma dunque oggetto del contendere la questione della validità della fideiussione. In ogni caso la censura sarebbe altresì - inammissibile per difetto di interesse, perché la nullità della fideiussione renderebbe inammissibile la querela di falso, che invece il ricorrente vuole sia dichiarata ammissibile - infondato, perché estraneo alla ratio decidendi la Corte d’appello non ha affatto accertato in facto che il fideiussore abbia prestato una garanzia illimitata ha soltanto ritenuto tardiva la deduzione della circostanza dell’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla veridicità di tale circostanza. 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 2.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente tutti e tre, infatti, pongono la questione della correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivamente introdotta, da parte di D.P. , la questione della falsità del contratto di fideiussione. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che tale valutazione sarebbe erronea, perché il giudice di primo grado non aveva mai concesso alle parti i termini per precisare o modificare le domande, ma solo i termini per formulare le deduzioni istruttorie. Di conseguenza la prima memoria per le deduzioni istruttorie, nella quale l’attore introdusse il tema dell’abusivo riempimento, fu anche il primo scritto difensivo nel quale questa modifica poteva essere compiuta. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale in composizione collegiale, chiamato a giudicare della querela di falso, aveva il solo compito di stabilire se il documento impugnato era falso o vero. Il Tribunale, quindi, non poteva avventurarsi a stabilire se la questione dell’abusivo riempimento fosse stata tardivamente proposta o no. Di conseguenza la Corte d’appello, rigettando il motivo di appello inteso a far valere tale errore, aveva violato gli artt. 112 e 221 c.p.c Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto disattendere il giudizio di ammissibilità della querela di falso, formulato dal giudice istruttore della causa di merito. Stabilire, infatti, se la falsità d’un documento rientri o no nel thema decidendum è questione riservata al giudice della causa principale, non a quello del giudizio di falso. 2.2. Tutti e tre questi motivi, pur contenendo talune affermazioni in diritto non erronee, sono inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte d’appello, infatti, ha rigettato il gravame proposto da D.P. sulla base di due diverse ed indipendenti rationes decidendi. In primo luogo ha rigettato l’appello rilevando che la questione dell’abusivo riempimento fu tardivamente introdotta nel giudizio a quo, come già accennato. In secondo luogo, però, la Corte d’appello ha altresì rilevato che il contratto di fideiussione del quale D.P. lamentava l’abusivo riempimento era stato in realtà riempito non già in assenza di qualsiasi accordo absque pactis , come preteso dall’appellante, ma semmai in violazione degli accordi intercorsi tra D.P. e la banca e cioè contra pacta , circostanza che rendeva di per sé inammissibile la proposizione della querela di falso. E poiché, per quanto si dirà, questa seconda ratio decidendi fu corretta, e sfugge alle censure proposte dall’odierno ricorrente, diventa irrilevante in questa sede stabilire se la Corte d’appello abbia errato o meno, nel ritenere che la questione della falsità fosse stata tardivamente introdotta nel giudizio a quo. 3. Il quinto motivo. 3.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 c.c. 115,116, 221 c.p.c. sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c Osserva il ricorrente, al riguardo, che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta, sul presupposto che con essa il querelante avesse inteso denunciare il riempimento contra pacta di un foglio firmato in bianco. Tuttavia egli non aveva mai dedotto che il documento fosse stato riempito contra pacta aveva, invece, sempre dedotto che il documento fosse stato riempito in assenza di qualsiasi accordo, e dunque absque pactis, ipotesi nella quale è pacificamente ammissibile la querela di falso. 3.2. Il motivo è infondato. Già molti anni fa, sanando i contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l’abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l’autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall’accordo precedentemente intervenuto Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980 . Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento absque pactis , e cosa invece debba intendersi per riempimento contra pacta . Si è stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento così, in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010 . Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale riempimento absque pactis , ma un abuso di biancosegno riempimento contra pacta in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo. Un accordo sul riempimento, tuttavia, può avere sia un contenuto positivo ad esempio sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi sia un contenuto negativo ad esempio sul documento non dovrà essere apposta nessuna data . Nell’uno, come nell’altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d’una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno o riempimento contra pacta , e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l’onere di proporre la querela di falso. 3.3. Nel caso di specie la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di questi principi. Ha infatti rilevato in facto che era stato lo stesso D.P. ad allegare di avere sottoscritto il modulo sul quale era stampato il contratto di fideiussione, senza riempire gli spazi in bianco destinati alle parti variabili, e dopo avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto doveva essere solo esibito in caso di controllo p. 5 . Sulla base di questo rilievo in fatto, la Corte d’appello ha ritenuto in iure che l’abusivo riempimento del contratto costituiva perciò un abuso di biancosegno riempimento contra pacta , dal momento che un patto sul riempimento esisteva pur sempre, ed aveva ad oggetto il divieto di completare le parti mancanti del contratto, se non in caso di necessità p. 16 . Questa valutazione è coerente con i principi più sopra riassunti, e comporta il rigetto del quinto motivo di ricorso. 4. Le spese. 4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. la Corte di cassazione - rigetta il ricorso - condanna D.P. alla rifusione in favore di Veneto Banca s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di D.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.