Il destinatario del pacco postale mai consegnato può chiedere i danni a Poste Italiane

Il contratto di trasporto si configura come contratto a favore di terzi, nel quale si assiste alla sostituzione del destinatario con il mittente nella legittimazione ad agire per far valere i diritti derivanti dalla fonte negoziale.

Così si è espresso il Giudice di Pace di Vicenza con la sentenza n. 368/17 depositata il 27 giugno. Il fatto. A seguito della mancata consegna di un pacco postale, la destinataria chiedeva a Poste Italiane il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di Pace esamina in primo luogo l’eccezione relativa al difetto di legittimazione dell’attore sollevata dalla convenuta. In particolare, la questione attiene alla sussistenza di un’obbligazione di natura contrattuale tra l’attore e la convenuta Poste Italiane che invocava il fatto che il contratto di spedizione è intercorso con il mittente e non con il destinatario della spedizione. Legittimazione ad agire. Il Giudice richiama la costruzione giuridica secondo cui il contratto di trasporto si configura come contratto a favore di terzi. In tale ricostruzione s’inserisce la costante giurisprudenza secondo cui nei diritti derivanti dal contratto si assiste alla sostituzione del destinatario con il mittente nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il relativo termine, il destinatario ne richieda la consegna art. 1689 c.c. . Aggiunge inoltre il Giudice che la richiesta di consegna da parte del destinatario non necessita di alcuna formalità, essendo inquadrata dalla dottrina come dichiarazione negoziale recettizia a forma libera. È dunque sufficiente che la richiesta di riconsegna si concretizzi in una manifestazione di volontà resa dinanzi al vettore, anche mediante la citazione per i danni subiti. Nel merito, il Giudice ritiene fondata la richiesta di risarcimento dei danni subiti posto che il pacco mai consegnato conteneva dei documenti doganali indispensabili per lo sdoganamento di una partita di merce proveniente dal Pakistan che era dunque rimasta in giacenza in dogana. Per questi motivi, il Giudice di Pace ha accolto la richiesta attorea liquidando il risarcimento dei danni in 1.000,00 euro, oltre interessi legali.

Giudice di Pace di Vicenza, sentenza 9 – 27 giugno 2017, n. 368 Giudice di Pace Zampese Motivi della decisione La domanda di parte attrice è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito specificati. Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore svolta dalla convenuta. La questione sollevata da Poste Italiane, che deve necessariamente essere esaminata prioritariamente, concerne la stessa sussistenza di un'obbligazione contrattuale fra l'attore e la convenuta avendo quest'ultima ribadito che il contratto di spedizione è intercorso con il soggetto mittente e non con il destinatario e per l'effetto ogni azione scaturente da tale contratto avrebbe dovuto essere proposta dall'effettivo contraente omissis . La censura non è fondata. Sul punto deve ribadirsi che la normativa codicistica mantiene integra, in relazione al destinatario, la costruzione giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi. La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato con tranquillante uniformità, che la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per ritardo e/o inadempimento della spedizione , avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna Cfr, Cass. civ. n. 2075/2014 - cass. civ. n. 6484/2017 Nella medesima prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all'attore. Nel caso di specie l'operatività del citato art. 1689 c.comma è di tutta evidenza posto che arrivata a destinazione la spedizione e/o comunque scaduto il termine legale per l’arrivo, l’odierno attore ha richiesto a Poste Italiane il risarcimento dei danni subiti, dapprima con numerosi reclami e da ultimo con atto di citazione. L'attribuzione al destinatario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto presuppone la richiesta di riconsegna, per la cui efficacia non è necessaria alcuna forma particolare. La richiesta di riconsegna viene dalla dottrina inquadrata nell'ambito delle dichiarazioni negoziali recettizie a forma libera. Circa i requisiti della richiesta di riconsegna, la giurisprudenza ha ritenuto che la stessa debba concretarsi in una manifestazione di volontà resa di fronte al vettore, la quale non esige particolari formalità e può ritenersi validamente effettuata anche mediante la citazione per danni notificata al vettore comma 1932/1969 . Segue pertanto alla riconsegna, per espressa previsione dell'art. 1689 c.c., l'attribuzione al destinatario dei diritti nascenti dal contratto di trasporto ed in particolare del diritto al risarcimento del danno per inadempimento. A ciò si aggiunga che il mittente ha espressamente rinunciato all'indennizzo e/o al rimborso previsto e di cui alla vertenza di fronte al GDP di Vicenza n. 1512/15 a favore del destinatario docomma 21 - parte attrice . Ne consegue la legittimazione sostanziale dell'attore alla richiesta di risarcimento in questa sede svolta nei confronti di Poste Italiane. Nel merito risulta comprovato, all'esito dell'istruttoria, l'inadempimento della convenuta alle proprie obbligazioni scaturenti dal menzionato contratto. Sul punto è sufficiente rilevare che i documenti necessari allo sdoganamento di una partita di merce proveniente dal Pakistan spediti in data 18.4.2 014 sono stati consegnati ad altro destinatario. Invero il pacco in questione e che conteneva documenti necessari in originali per il compimento di formalità doganali veniva ricevuto in data 8.5.2014 da tale omissis residente in omissis anziché dall'effettivo destinatario, odierno attore. Peraltro la stessa convenuta conferma l'inadempimento lamentato 9.5.2014 e che più volta l'agenzia preposta alle formalità doganali aveva sollecitato l'attore a produrre la documentazione richiesta al fine di procedere al completamento della spedizione. La stessa teste conferma che visti i documenti allegati la merce risultava disponibile in data 10.7.2014 e che l'attore ha dovuto sostenere maggiori oneri di giacenza presso i magazzini doganali per Euro 902,00 come da fattura prodotta in atti docomma 10 - parte attrice . Il danno può essere pertanto determinato in complessivi Euro 1000,00, di cui Euro 902,00 per maggiori oneri derivanti dal ritardo ed Euro 98,00 equitativamente per disagi, rimborso spedizione e spese non documentabili. Non può essere liquidato il maggior danno richiesto dall'attore non avendo quest'ultimo, come osservato dalla convenuta, dato dimostrazione del danno da ritardo nella ricezione delle merci né del resto adeguatamente comprovato l'esercizio di un'attività lavorativa connessa ai materiali oggetto di spedizione. La convenuta va pertanto condannata a pagare all'attore la somma di Euro 1000,00 oltre interessi legali dal primo reclamo al saldo effettivo. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vista l'ammissione al gratuito patrocinio vengono poste a favore dello Stato. La sentenza ai sensi dell'art. 282 c.p.comma è provvisoriamente esecutiva. Il Giudice di Pace di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa così provvede P.Q.M. - condanna la convenuta Poste Italiane S.p.A. al pagamento della somma di Euro 1000,00 in favore dell'attore, maggiorata degli interessi legali dalla data del primo reclamo al saldo effettivo - condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 900,00 oltre ad accessori previdenziali e fiscali di legge e ne pone il pagamento a favore dello Stato - sentenza esecutiva ex lege.