Se non c’è forma scritta non c’è contratto di investimento

I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto. La forma scritta è prevista ad substantiam e, pertanto, è elemento costitutivo del contratto. Qualora manchi la sottoscrizione anche di solo una delle parti, essendo il contratto stipulato in violazione della forma scritta, deve ritenersi affetto da nullità.

Lo ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 8624/17 depositata il 3 aprile. Il caso. Nell’ambito di una controversia tra l’attore e la banca convenuta, vertente sui doveri di correttezza, diligenza, trasparenza e informazione spettanti all’intermediario nei confronti del cliente e relativi ai rischi sottesi all’attività di investimento che si stava svolgendo, la Corte d’appello disattendeva le deduzioni attoree circa la nullità e/o inefficacia della regolamentazione contrattuale, atteso che il contratto in questione era stato stipulato in forma scritta . Infatti, la Corte territoriale rilevava che all’interno di quest’ultimo era stato riportato l’avviso che la banca avrebbe potuto porre in essere operazioni in conflitto di interessi e il cliente approvava tali clausole vessatorie per iscritto. Il ricorrente adisce la Cassazione e la banca resiste con controricorso. Forma scritta ad substantiam. Il Collegio di legittimità rileva, immediatamente, la disciplina dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998 il quale prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato al cliente. Tale disciplina intende creare un regime di speciale protezione per gli investitori, prevedendo che laddove non venga osservata la forma scritta tali contratti devono considerarsi nulli e la nullità può essere fatta valere dal solo cliente. La forma scritta prevista dalla norma sopra citata è ad substantiam e, dunque, è elemento costitutivo del contratto. In tal senso, il documento non è altro che l’estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto . Inoltre, il contratto deve contenere la sottoscrizione di entrambe le parti qualora manchi la sottoscrizione dell’intermediario, essendo stipulato in violazione della forma scritta prevista dalla legge, il contratto è nullo. Ritenendo la doglianza relativa alla questione appena sopra descritta meritevole di accoglimento, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 3 aprile 2017, n. 8624 Presidente Ambrosio – Relatore Marulli Fatti di causa 1.1. Con sentenza 1274/2007 dell’11.9.2007 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da I.G. nei confronti della Banca Monte Paschi di Siena e dichiarava la nullità per violazione da parte dell’intermediario dei doveri di correttezza, di diligenza, di trasparenza e di informazione circa i rischi sottesi alle attività di investimento regolate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del contratto 121 Performance sottoscritto dall’attore presso una dipendenza dell’istituto convenuto ed avente ad oggetto la dazione di una somma a mutuo da destinarsi, a cura dell’istituto medesimo, all’acquisto di strumenti finanziari, il cui rendimento ove fosse risultato attivo era poi accreditato al mutuatario. 1.2. Avverso la sfavorevole decisione di primo grado la banca interponeva gravame avanti alla locale Corte d’Appello, che, con la sentenza 438/12 del 28.6.2012, ne accoglieva le doglianze e provvedeva a riformare la decisione impugnata. Il giudice territoriale, riassunti i termini negoziali della fattispecie e riconosciuto che il meccanismo contrattuale è quindi abbastanza chiaro e le clausole contrattuali non richiedono particolare competenza tecnica per essere comprese , ha ritenuto previamente fondato il motivo di impugnazione fatto valere dalla banca in ossequio all’insegnamento enunciato dalle SS.UU. di questa Corte nelle decisioni 26724 e 26725 del 2007 e, pronunciando quindi nel merito, ha disatteso la domanda come proposta in primo grado, giudicandola assolutamente infondata sotto tutti i profili dedotti . In particolare il decidente, rilevata l’inammissibilità di ogni altra deduzione non precedentemente formulata, riteneva di disattendere le deduzioni attoree in punto di nullità e/o inefficacia dell’intera regolamentazione contrattuale per violazione delle norme poste a tutela dei consumatori, atteso che il contratto è stato stipulato in forma scritta , è stato riportato l’avviso che la banca avrebbe potuto porre in essere operazioni in conflitto di interessi e che l’attore ha specificatamente approvato per iscritto le clausole vessatorie osservava quindi più in generale che l’attore lamenta in maniera assolutamente generica la mancanza di chiarezza formale delle formule utilizzate dal contratto , senza peraltro evidenziare alcuna apprezzabile alterazione del sinallagma contrattuale giudicava infine infondata pure la domanda in punto di annullamento per dolo determinante della banca ed errore essenziale del sottoscrittore, vero che degli assunti fatti valere a questo fine l’attore non fornisce alcuna prova , piuttosto constando dalla documentazione prodotta che la banca abbia correttamente assolto i suoi doveri di informazione , in particolare recependo la dichiarazione del cliente in ordine al suo profilo di investimento e consegnando al medesimo il foglio informativo analitico dell’investimento, che, ancorché redatto in lingua inglese era accompagnato dalla traduzione esplicitante in maniera chiara e trasparente le caratteristiche del prodotto. Respinto quindi il gravame principale, il giudice salentino riteneva anche di respingere le pretese restitutorie introdotte con appello incidentale dalla banca, non essendo esse state in alcun modo documentate . 1.3. La sentenza in atti è fatta perciò oggetto di un duplice ricorso, dall’I. in via principale sulla base di otto motivi e dalla banca Monte Paschi, che ha depositato pure memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in forza di un solo motivo. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo del ricorso principale, svolto in relazione ai n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. l’I. lamenta, nell’ordine, la violazione degli artt. 1325 cod. civ. e 23 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto il contratto prodotto in giudizio dalla banca difetta di sottoscrizione della banca stessa, essendo firmato solo dal cliente e la sua produzione è priva di efficacia avendo l’I. già precedentemente manifestato la sua volontà di revoca del consenso e, con il secondo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del contratto per difetto di forma . 1.2. Il motivo - alla cui disamina non si oppone la pregiudiziale inammissibilità eccepita dalla controricorrente sul presupposto della ritenuta novità della questione, atteso che essendo prevista nella specie l’adozione della forma scritta a pena di nullità ed essendo le nullità contrattuali rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., è sempre in facoltà del giudice, tanto nel giudizio di appello che in quello di cassazione, procedere ad un siffatto rilievo Cass., Sez. U, 12/12/2014, nn. 26242 e 26243 - è fondato e la sua fondatezza assorbe gli altri motivi del ricorso principale e con essi anche l’unico motivo del ricorso incidentale. 1.3. Giova invero rammentare che l’art. 23 D.Lgs. 58/1998 - ma già nei medesimi termini si esprimeva l’art. 6, lett. c, L. 2 gennaio 1991, n. 1 - prevede al comma 1, dopo aver stabilito che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f , e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti , intendendo delineare un regime di speciale protezione in favore degli investitori, che nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo e ancora al comma 3 che nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente . La forma scritta prevista dalla citata disposizione, come già si è chiarito fin da epoca remota e come questa Corte ha nuovamente ribadito più di recente Cass., Sez. I, 24/03/2016, n. 5919 , quando è richiesta come nel caso de quo a substantiam , è elemento costitutivo del contratto, nel senso che è il documento deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. In applicazione di detto principio, si è chiarito, il contratto portante la firma del solo cliente è nullo in ragione dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo, sicché non valgono a convalidarlo il fatto che esso malgrado la nullità abbia avuto esecuzione e che di ciò siano prova documentale le scritture eseguite a questo fine quali contabili, conferme d’ordine et similia. Neppure la frase prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi o altra equivalente figurante sull’esemplare a mani del cliente sono idonee a provare l’effettiva sottoscrizione del contratto ad opera della banca stessa, trattandosi, non diversamente da quanto si ritrae dai visiti documenti esecutivi, di comportamenti attuativi che non possiedono i caratteri della estrinsecazione diretta della volontà contrattuale ovvero di comportamenti concludenti che per definizione non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale. Naturale conclusione di questo discorso è dunque che il contratto privo della sottoscrizione dell’intermediario deve reputarsi stipulato in violazione della forma scritta prevista dalla legge e deve perciò ritenersi, come la stessa legge si premura di statuire in modo espresso, affetto da nullità. 1.4. Oppone tuttavia la banca, a fronte dell’ineccepibilità del ragionamento di cui sopra, che la produzione in giudizio da parte sua del contratto, seppur privo della sua sottoscrizione, comprovando la sua volontà di invocarne l’efficacia e di volersi con ciò avvalere delle disposizioni in esso contenute, equivale alla sua sottoscrizione sicché esso, lungi dall’essere nullo, risulta perfettamente vincolante per il sottoscrittore. L’assunto, evidente emanazione della tesi secondo cui il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purché risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo Cass. 13 febbraio 2007, n. 3088 Cass. 18 luglio 1997, n. 6629 Cass. 4 maggio 1995, n. 4856 , non è privo di verità. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che la mancata sottoscrizione di una scrittura privata è supplita dalla produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intende avvalere Cass. 5 giugno 2014, n. 12711 , con un ragionamento secondo cui la produzione in giudizio da parte del contraente che non ha sottoscritto la scrittura realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto. 1.5. Occorre però osservare, in replica all’argomento che segnerebbe la vittoria della banca, come già si è altrove fatto, che in un’ipotesi siffatta sarebbe inevitabile constatare che il perfezionamento del contratto interverrebbe solo ex nunc , in quanto il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l’appunto formalizzate, tant’è che il congegno non opera se l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione, perché la morte determina di regola ex art. 1329 cod. civ. l’estinzione automatica della proposta rendendola non più impegnativa per gli eredi . Cass., Sez. I, 24/03/2016, n. 5919 . Si è soliti ripetere a questo riguardo, secondo una massima risalente, ma intonsa quanto ad efficacia, che in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam , il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l’atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente, a condizione che, medio tempore, quest’ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l’atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale, non potendosi in tal caso, riconnettere alla successiva produzione in giudizio del documento da parte di chi non l’aveva, a suo tempo, sottoscritto l’effetto di perfezionare efficacemente un contratto in relazione al quale era già venuta meno la volontà dell’altro contraente, con conseguente impossibilità di formazione di quel consensus in idem placitum indispensabile alla nascita di una valida fattispecie negoziale Cass., Sez. II, 19/02/1999, n. 1414 . In sintesi, è dunque vero che, quando l’adozione della forma scritta sia prevista ad substantiam , la produzione in giudizio del documento contrattuale non sottoscritto da chi lo produce, comprovando la volontà di costui di volersene avvalere, equivale al suo perfezionamento in modo formale ma poiché sino a quel momento il documento che reca la sottoscrizione di una sola parte ha il valore di mera proposta contrattuale, liberamente revocabile sino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’altra parte, è in facoltà del sottoscrittore di sciogliersi da ogni impegno provvedendo a revocare la proposta, con l’ovvia conseguenza che la produzione in giudizio del documento da chi non lo ha sottoscritto non può produrre alcun effetto perché non perfeziona alcun contratto. 1.6. Ora, poiché nella specie, non è contestata cfr. pag. 5 del ricorso incidentale la circostanza che prima dell’instaurazione del giudizio con lettera in data 5.4.2004 l’I. abbia manifestato alla banca l’intenzione di sciogliersi da ogni impegno nei suoi confronti riguardo al contratto 121 Perfomance, revocando il suo precedente consenso, comporta l’effetto di cui sopra, sicché nessun contratto può ritenersi perciò venuto ad esistenza tra le parti. 2. L’impugnata sentenza, errata quindi laddove ha omesso di occuparsi della questione, quantunque essa fosse rilevabile d’ufficio, merita dunque di essere cassata e la causa andrà per questo rinviata avanti al giudice a quo che si atterrà ai principi qui enunciati. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.