Niente interessi “ultralegali” se non risultano dal contratto

Affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa. Tale condizione – dall’entrata in vigore della l. n. 154/1992 – può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun regime di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5609 depositata il 7 marzo 2017. Il fatto. Il debitore, titolare di un contratto di conto corrente acceso presso un istituto di credito, proponeva giudizio di opposizione innanzi al Tribunale territorialmente competente avverso la procedura di esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti da parte di detto istituto al fine del recupero di tutto quanto dovuto in virtù dell’intercorso rapporto di credito. Istruita la causa mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito accoglieva la contestazione del diritto della banca a procedere in executivis , in quanto dalla ctu era risultato che il debitore aveva corrisposto mediante versamenti eseguiti sul conto corrente di cui era titolare, tutte le somme necessarie all’estinzione dell’obbligazione. Il ctu rilevava, inoltre, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della commissione di massimo scoperto e l’irregolare appostamento della data della valuta. Avverso la decisione resa in primo grado l’istituto /di credito proponeva appello, lamentandosi della circostanza che il giudice di primo grado avesse disatteso l’istanza di richiedere chiarimenti al ctu anche alla luce delle diverse risultanze di una consulenza tecnica redatta nell’ambito di altra causa civile pendente innanzi ad altro Tribunale, ma avente ad oggetto i medesimi rapporti bancari. La Corte distrettuale adita dichiarava con sentenza, inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348– bis c.p.c L’istituto di credito, pertanto proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in primo grado. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato tra l’altro il terzo motivo di ricorso proposto dall’istituto ricorrente secondo il quale il giudice di prime cure sarebbe incorso in error in procedendo per aver fondato la propria decisione sugli assunti di un elaborato peritale che erroneamente aveva ritenuto di applicare il tasso legale ex art. 1284 c.c. piuttosto che quello convenzionale pattuito dalle parti. Forma scritta. I Giudici di legittimità affermano inoltre che, nella specie, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura di conto corrente avrebbe dovuto comportare ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB, la nullità dell’intero rapporto con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, la soluzione praticata in concreto dal CTU – il quale si è limitato a sostituire il tasso convenzionale con quello legale – si mostra comunque più favorevole per l’istituto di credito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre 2016 – 7 marzo 2017, n. 5609 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo M.L. ha proposto opposizione, con ricorso innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, per l’importo di Euro 216.062,94 dalla Pirelli RE Credit Servicing s.p.a., quale procuratrice della Vesta Finance s.r.l., a sua volta cessionaria dalla Banca Antonveneta s.p.a Istruita la causa mediante produzione documentale, prova testi e consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 24 settembre 2013 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava inammissibili le doglianze relative alla regolarità formale dell’atto di precetto e alla notifica del titolo esecutivo, qualificati tali motivi come opposizione agli atti esecutivi proposta dopo lo spirare del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Accoglieva, invece, la contestazione del diritto della banca a procedere in executivis, in quanto dalla c.t.u. era risultato che il M. aveva corrisposto, mediante versamenti eseguiti sul conto corrente n. . , tutte le somme necessarie all’estinzione dell’obbligazione. Il c.t.u., dott.ssa D.B.C. , rilevava inoltre l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione della commissione di massimo scoperto e l’irregolare appostamento della data della valuta. Avverso tale decisione la Vesta Finance s.r.l. interponeva appello, lamentandosi anzitutto della circostanza che il giudice di primo grado aveva disatteso l’istanza di richiedere chiarimenti al c.t.u. anche alla luce delle diverse risultanze di una consulenza tecnica, a firma del dott. Ma.Ca. , redatta nell’ambito di altra causa civile pendente innanzi al Tribunale di Padova, ma avente ad oggetto i medesimi rapporti bancari. Inoltre, osservava - fra l’altro - che la consulenza della dott.ssa D.B. era stata redatta nonostante l’indisponibilità della documentazione relativa al conto n. . . La corte d’appello di Cagliari, con ordinanza pubblicata in data 11 marzo 2015 e comunicata il giorno successivo, dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ Avverso la sentenza di primo grado la Vesta Finance s.r.l. propone ricorso per cassazione, indicando a sostegno quattro motivi. Il M. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.1 - Con il primo motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 62, 191, 194 e 196 cod. proc. civ. La censura concerne la decisione del giudice di primo grado di non richiamare il c.t.u. dott.ssa D.B. e di non consentire alla società creditrice di interloquire con lo stesso. La Vesta Finance s.r.l., inoltre, si duole della circostanza che il consulente d’ufficio non avrebbe esaminato gli atti relativi al conto corrente n. . , soffermandosi solo su quello n. . . Contesta, infine, il criterio meramente ipotetico tramite il quale il c.t.u. sarebbe giunto ad affermare l’eccessività degli interessi praticati. 1.2 - Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 183, sesto comma, e 116 cod. proc. civ., consistita nell’aver ritenuto tardiva e quindi inammissibile la produzione della consulenza d’ufficio a firma del dott. Ma. redatta nell’ambito di altro giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Padova senza considerare che di tale documento la società creditrice era venuta in possesso solamente dopo la scadenza dei termini ordinari per il deposito della prova documentale. 1.3 - Il terzo motivo concerne la rielaborazione degli interessi dovuti in relazione al conto corrente n. . , al quale la c.t.u. dott.ssa D.B. ha applicato il tasso legale ex art. 1284 cod. civ., non avendo rinvenuto il contratto scritto dal quale ricavare quale fosse il tasso pattuito fra le parti. 1.4 - Con il quarto motivo la società ricorrente deduce l’erroneità dei rilievi contenuti nella consulenza a firma della dott.ssa D.B. , relativi all’applicazione delle clausole di anatocismo e di commissione di massimo scoperto. Sul punto osserva che il divieto di cui all’art. 1283 cod. civ. fa riferimento solo agli interessi e non colpisce la commissione di massimo scoperto quanto agli stessi interessi, osserva che al rapporto bancario in esame non dovrebbe applicarsi l’art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 che ha stabilito la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori solo in presenza di analogo trattamento per gli interessi a credito , in quanto valevole solo per i rapporti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore laddove il rapporto di che trattasi risale invece al 1998 . 2.1 - I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto la richiesta di richiamare il c.t.u. il cui rigetto costituisce oggetto delle censure esposte con il primo motivo si fondava sulla pretesa difformità fra i risultati dallo stesso acquisiti e quelli risultanti della consulenza d’ufficio espletata dal dott. Ma. su incarico del Tribunale di Padova la cui produzione è stata ritenuta tardiva e inammissibile decisione censurata con il secondo motivo . In proposito occorre anzitutto rilevare che la c.t.u. a firma del dott. Ma. è stata prodotta nel giudizio di merito solo in allegato alla comparsa conclusionale, sebbene si trattasse di documento reso disponibile nella causa innanzi al Tribunale di Padova in data ben antecedente. La produzione documentale, quindi, è tardiva e non vale a giustificare tale ritardo un generico riferimento alla complessità delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Consegue che, in assenza di fondati motivi giustificativi, correttamente il tribunale ha ritenuto, da un lato, la tardività della produzione e, dall’altro, di disattendere la richiesta di riconvocazione del c.t.u. per chiarimenti. Inoltre, in ricorso non si precisano neppure esattamente quali sarebbero stati gli ulteriori quesiti da sottoporre al c.t.u. o i chiarimenti da richiedere. Le ulteriori censure contenute nell’ambito del primo motivo sono quindi generiche, incomplete e confusamente rappresentate. Infatti, in difetto di sufficiente allegazione, non è possibile comprendere la portata della censura relativa all’omesso esame degli atti relativi al conto corrente n. . la ricorrente, inoltre, non indica quali risultati a lei favorevoli si sarebbero dovuti trarre dall’esame di tale documentazione. Quanto alla ricostruzione ipotetica degli interessi praticati, la confusa descrizione della vicenda e l’assenza di una chiara specificazione della differenza fra i risultati cui è pervenuto il c.t.u. e quelli attesi dalla società creditrice, impediscono ancora una volta di cogliere la portata della doglianza. 2.2 - Quanto al terzo motivo di ricorso, va osservato che correttamente il c.t.u. ha escluso l’applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta. Infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa. Tale condizione - che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 29/01/2013, Rv. 624955 Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010, Rv. 613116 . Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. . dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi l e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. Pertanto, la soluzione praticata dal c.t.u. - che si è limitato a sostituire al tasso convenzionale quello legale si rivela comunque più favorevole per la società creditrice. 2.3 - Anche il quarto motivo, nel quale si tratta congiuntamente degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, risulta manifestamente infondato. Com’è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76, Cost., l’art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia - fino all’entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico opinio juris ac necessitatis . Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l’esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero creata Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, Rv. 577944 . Pertanto, una volta dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nel terzo comma dell’art. 25, d.lgs. n. 342 del 1999, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della norma 19 ottobre 1999 la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola. 2.4 - La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall’esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra possibile affermare anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108. Nell’un caso e nell’altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 25, d.lgs. n. 342 del 1999, sono nulle secondo la più già citata giurisprudenza di legittimità se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, in motivazione . Pertanto, la decisione del giudice di merito, che ha ritenuto la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, facendo propri gli elaborati del c.t.u. che avevano epurato il saldo del conto corrente dall’incidenza di tale pattuizione, si sottrae a censure di legittimità. 3. - Conclusivamente il ricorso è rigettato. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il M. non ha svolto attività difensiva. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.