La clausola “vista e piaciuta” opera anche se il vizio è occulto?

Il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21204/16 del 19 ottobre. Il caso. L’odierna ricorrente conveniva davanti al Giudice di Pace una s.a.s. per sentirla condannare alla restituzione di una somma di denaro, previo accertamento della responsabilità della convenuta, quale venditrice, per i vizi riscontrati nell’autovettura dalla medesima acquistata. Avendo il Giudice di Pace condannato la società, quest’ultima si rivolgeva al Tribunale che accoglieva l’appello, affermando che la vettura venduta dalla società era usata e la vendita era avvenuta con l’esplicata clausola vista e piaciuta che comporta la limitazione della garanzia per i vizi della cosa. In forza di tale clausola, il compratore all’acquisto accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, rinunciando alla garanza per vizi anche quelli occulti. La ricorrente si rivolge dunque alla Corte di Cassazione, deducendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la trattativa di vendita era stata caratterizzata da ampie rassicurazioni da parte della venditrice in ordine alla perfetta funzionalità e buona condizione di manutenzione della vettura, sicché, al più, il Tribunale avrebbe potuto interpretare la clausola vista e piaciuta quale rinunzia alla garanzia dei vizi facilmente riconoscibili, ma non dei vizi occulti. La garanzia per vizi della cosa venduta. La garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio anche occulto preesistente alla conclusione del contratto ben distinto dal semplice logorio del bene. Anche nel caso di beni usati, poi, i contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla garanzia per vizi della cosa venduta inserendo l’apposita clausola contrattuale, ammessa dall’art. 1490, comma 2, c.c. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c La clausola vale anche per i vizi occulti? L’interpretazione data dal Tribunale a tale ultima clausola come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e rinunciando in toto alla garanzia per i vizi anche occulti, è implicitamente smentita da Cass. n. 3741/1979, secondo cui La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola vista e piaciuta – la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede . Da ciò consegue che la clausola non potrà riferirsi a vizi occulti, cioè quelli che si manifestano dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Anche perché, in caso contrario, ritenere che la clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti, sarebbe incongruo alla luce dei principi fondamentali dell’istituto del contratto ossia buona fede ed equità del sinallagma contrattuale . Il venditore è tenuto alla garanzia per vizi occulti. Il venditore della vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto. Il ricorso viene accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 14 giugno – 19 ottobre 2016, n. 21204 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Svolgimento dei processo V.F., con atto di citazione dei 22 aprile 2010, conveniva davanti ai Giudice di pace di Milano la società G& amp G sas di G.G. per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di €. 3.820,00, previo accertamento della responsabilità della convenuta, quale venditrice, per i vizi riscontarti nell'autovettura dalla medesima acquistata e previa riduzione del, prezzo di compravendita. A sostegno di questa domanda l'attrice esponeva di aver acquistato con atto dei 30 aprile 2009 dalla società G& amp G di G. una autovettura WW al prezzo di €. 26.000,00, che prima di definire la vendita l'acquirente, insieme al proprio convivente F.F., si era incontrata con il rappresentante legale della società, il quale aveva assicurato che l'autovettura era in buone condizioni e che non aveva mai subiti incidenti e non presentava alcun vizio. Esponeva inoltre che tuttavia già lo stesso giorno in cui era stata conclusa la compravendita, aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad una officina convenzionata VW di Bolzano che li meccanico aveva rilevato qualcosa di anomalo e successivamente aveva comunicato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto e per la relativa riparazione chiedeva una somma di €. 2.850,00 più IVA. L'acquirente aggiungeva che aveva provveduto a denunciare il vizio al venditore con e-mail del 15 maggio 2009 e successivamente con fax e con raccomandata del 18 giugno 20009. Si costituiva la convenuta e contestava la ricostruzione dei fatti così come effettuata dall'acquirente ed eccepiva la tardività della denuncia per vizi ai sensi dell'art. 1495 cod. civ Deduceva che l'auto aveva 1.333 Km in più rispetto a quelli che aveva ai momento dell'acquisto e che il danno non era presente il 29 aprile 2009 data in cui era avvenuta la vendita. Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 6831 dei 2011 accoglieva la domanda di parte attrice condannando la convenuta al pagamento di €. 3.620,00 oltre interessi di cui €. 200,00 liquidati per fermo tecnico. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi su appello della società G& amp G di G., con contraddittorio integro, con sentenza n. 9920 dei 2014 accoglieva l'appello rigettava la domanda avanzata da V.F. e condannava la stessa appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano nel caso in esame si trattava di una macchina usata e la vendita era avvenuta con la esplicata clausola vista e piaciuta, che non sarebbe una clausola di stile ma , se espressa in modo chiaro, comporta una limitazione della garanzia per i vizi della cosa. Pertanto in forza di tale clausola il compratore all'acquisto prescindendo da ogni altra considerazione accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, rinunciando alla garanzia per vizi anche quelli occulti in quanto per i vizi facilmente riconoscibili l'esclusione della garanzia è disposta dall'art. 1490 cod. civ. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da V.F. con ricorso affidato ad un motivo. La società G& amp G di G. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso V.F. denuncia la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., arti. 1362, 1366, 1367, 1371, 1491 cod. civ. Sostiene la ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe errato nell'accogliere la tesi, secondo cui l'acquisto di un veicolo usato con la clausola vista e piaciuta escluderebbe, tout court, l'operatività della garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ. perché sarebbe frutto di un'errata interpretazione di tale clausola contrattuale. Piuttosto, se il Tribunale avesse ricostruito la comune intenzione delle parti tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rigorosamente provate in giudizio avrebbe assegnato a quella clausola l'unico significato coerente con la volontà delle parti e cioè vista e piaciuta nello stato in cui si trovava , all'esito delle verifiche effettuate prima dell'acquisto e delle rassicurazioni fornite dalla venditrice circa il buono stato conservativo del mezzo. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto A che la trattativa di vendita era sempre stata caratterizzata d ampie rassicurazioni da parte della venditrice in ordine alla perfetta funzionalità e buona condizione di manutenzione della vettura. Sicché, tutt'al più il Tribunale avrebbe potuto interpretare la clausola vista e piaciuta quale rinunzia alla garanzia dei vizi facilmente riconoscibili, ma non dei vizi occulti. B che la dichiarazione di acquisto non era stata predisposta né dal promissarlo acquirente né dal promittente veditore, ma era stata preparata dall'ufficio pratiche automobilistiche Prora Sas. Pertanto la clausola vista e piaciuta non poteva che essere una clausola di stile alla quale non può essere attribuito il senso cruciale e primario di estinguere le obbligazioni tipiche dei venditore e sovvertire l'equo contemperamento degli interessi delle parti propugnato dall'art. 1371 cod. civ. . 1.1. II motivo è fondato. Va qui premesso che la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare , il vizio occulto preesistente alla conclusione dei contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. E, anche nei casi di vendita di beni usati quale una autovettura usata i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, 11 comma, cod. civ. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ. Ora, secondo un'opinione dottrinale, che ha qualche isolato riscontro nella giurisprudenza di merito, cui ha aderito il Tribunale di Milano, la garanzia per i vizi è esclusa, in termini radicali, dalla clausola vista e piaciuta , come l'impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per i vizi anche per i vizi occulti. Tuttavia, tale interpretazione, come evidenziato in ricorso , è implicitamente smentita dall'unico precedente massimato di questa Corte, secondo il quale La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola vista e piaciuta - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Sez. 2, n. 3741 del 03107/1979, Rv. 400175} . La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione vista , se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall'acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l'istituto dei contratto, la buona fede e l'equità dei sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina dei bene. Non ricomprende, anche, l'accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale. II venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto. Nell'ipotesi in esame, il Tribunale di Milano nel ricostruire il significato della clausola vista e piaciuta come l'impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva, non ha tenuto conto che il visto e piaciuto di per sé intende riferirsi allo stato apparente in cui si trova il bene compravenduto, cioè così come possa essere, ragionevolmente, percettibile e manifesto. E, soprattutto non ha tenuto conto che il senso letterale di quella clausola andava considerato alla luce die principi contrattuali dell'equità e del corretto sinallagma dei contratto, nonché della buona fede contrattuale, che induce a tener conto di un corretto equilibrio degli interessi contrapposti. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Milano in persona di altro magistrato, che si atterrà all'interpretazione normativa qui accolta e provvederà anche al regolamento delle spese dei presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano nella persona di altro Magistrato. Al Tribunale di Milano va demandato, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., il compito di provvedere al regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.