Interessi ultralegali: necessaria la pattuizione scritta

L’obbligo del correntista di pagare alla banca interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, non rilevando un comportamento delle parti per facta concludentia.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10516 del 20 maggio 2016. Banca soccombente nella lite promossa da un correntista. Questo il caso. Un’impresa agisce in giudizio, unitamente al proprio fideiussore, nei confronti della banca per ottenere la ripetizione dell’indebito derivante dall’illegittimità dei tassi applicati sul conto corrente e per l’applicazione dell’anatocismo. Con separato giudizio la banca ottiene decreto ingiuntivo verso la ridetta impresa per recuperare il proprio credito. Il decreto ingiuntivo viene opposto e le due cause riunite. Il Tribunale di Palermo revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti al pagamento a favore della banca della somma dovuta a seguito del ricalcolo delle somme. La Corte di appello di Palermo conferma la sentenza di primo grado disattendendo le doglianze degli appellati relative alla capitalizzazione annuale, agli interessi ultralegali ed alla commissione di massimo scoperto. L’impresa propone, assieme al proprio fideiussore, ricorso per cassazione formulando tre motivi, tutti accolti poiché ritenuti fondati. L’applicazione degli interessi ultralegali necessita di pattuizione scritta. La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, osserva anzitutto che la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam , sicché nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia Cass. 3017/2014 . Precisa la Corte che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto all’art. 1284 c.c. Cass. n. 17679 del 29 luglio 2009 . Interessi a debito da calcolare senza alcuna capitalizzazione. La Suprema Corte accoglie anche il secondo motivo di ricorso - mediante il quale viene denunciato che erroneamente è stata esclusa solo la capitalizzazione trimestrale e non quella annuale – perché, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale , gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione Sezioni Unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010 . La nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto è rilevabile d’ufficio. La Suprema Corte accoglie anche il terzo motivo – che denuncia l’erroneità determinazione del tasso, in violazione dell’art. 2 l. n. 108/96 poiché non inclusiva della commissione di massimo scoperto – in quanto il ricorrente deduce la violazione della legge sopravvenuta non per il passato ma per la durata del contratto successiva alla sua entrata in vigore. E la nullità della clausola è rilevabile d’ufficio Cass. n. 2910/2016 la quale ha ritenuto rilevabile d’ufficio la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 aprile – 20 maggio 2016, n. 10516 Presidente Nappi – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Il ricorso proposto dalla s.p.a. Pars già s.p.a. T. e dal fideiussore T.H. concerne due cause riunite già in primo grado riguardanti i rapporti intercorsi tra la predetta società debitrice, di cui il T. era fideiussore e la s.p.a. Banca di Roma da un lato l'azione di ripetizione di indebito per illegittimità dei tassi e per l'applicazione dell'anatocismo proposta dalla debitrice e dal fideiussore dall'altro l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per i saldi passivi dei predetti rapporti. Il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato - ricalcolata la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale anziché trimestrale - gli opponenti al pagamento di euro 655.872,73, oltre interessi convenzionali. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, disattendendo le doglianze degli appellanti relative alla capitalizzazione annuale perché così richiesta in sede di citazione e ostandovi il principio della domanda , agli interessi ultralegali perché regolarmente pattuiti prima della l. n. 108/1996 e applicati in concreto in misura non eccedente il tasso soglia e alla commissione di massimo scoperto perché non ricompresa nelle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia . Contro la sentenza di appello la s.p.a. Pars già s.p.a. T. e T.H. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. UniCredit Credit Management Bank, quale mandataria della s.r.l. Trevi Finance n. 3, quale successore nel credito. 2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma terzo c.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione. In sintesi sostengono che la Corte di Appello abbia errato nel riconoscere che il conto anticipi n. 651591.98 ha avuto una disciplina convenzionale in quanto regolato dalla lettera del 9.2.98. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con l'art. 1284 terzo comma c.c. che prevede che gli interessi superiori al tasso legale devono essere pattuiti per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione, deducendo che la sentenza impugnata pur riconoscendo violato l'art. 1283 c.c. e dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale ha ritenuto legittima quella annuale sol perché in primo grado, si faceva riferimento da parte dell'attore in vigenza di altro orientamento giurisprudenziale, all'applicazione della capitalizzazione annuale. Con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge 108/96 e illogicità della motivazione. Lamentano che la sentenza considera che il CTU ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale non tiene conto sia della commissione di massimo scoperto, sia degli effetti della capitalizzazione in riferimento agli effetti tipici della sommatoria degli interessi ricollegabili all'anatocismo. 3.- Tutti i motivi di ricorso sono fondati. Il primo, secondo il quale manca la convenzione scritta per gli interessi, perché ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam , sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014 . Invero, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009 . Il secondo motivo - che denuncia che erroneamente è stata esclusa solo la capitalizzazione trimestrale e non quella annuale - perché dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale , gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010 . Infine, il terzo motivo - che denuncia erronea determinazione del tasso in violazione dell'art. 2 l. 108/1996, perché ne è stata esclusa la commissione di massimo scoperto - in quanto il ricorrente deduce la violazione della legge sopravvenuta non per il passato ma per la durata del contratto successiva alla sua entrata in vigore. E la nullità della clausola è rilevabile d'ufficio cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016, la quale ha ritenuto rilevabile d'ufficio la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del contratto di conto corrente in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto . In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo - in diversa composizione - che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.