



contratto di vendita | 28 Aprile 2016
Azione di risoluzione del contratto: prescrizione interrotta solo dalla domanda giudiziale
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495, comma 3, c.c. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma 1, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8418/16; depositata il 27 aprile)








- Conto corrente: diritto alla rettifica e imputazione del pagamento agli interessi
- Gli sposi possono non pagare il pranzo nuziale se insoddisfatti del banchetto
- Segnalazione in Centrale dei Rischi: quando può ritenersi corretta?
- Mensilità non versate durante il lockdown, ma poi saldate: esclusa la gravità dell’inadempimento
- Derivati e gestione dei pubblici amministratori: l’intervento delle Sezioni Unite



























Network Giuffrè



















