E’ sufficiente una denuncia generica dei vizi del bene oggetto di compravendita

La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1492 e 1495 c.c. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta, poichè in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Con la pronuncia dell’11 dicembre 2015, n. 25027, emessa in tema di compravendita, il S.C. chiarisce che la denuncia sull’esistenza di vizi da parte del compratore non deve necessariamente contenere nel dettaglio i vizi riscontrati nel bene oggetto di compravendita, essendo sufficiente rendere edotto il venditore, in maniera comunque chiara, che il bene in questione è affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all’uso cui è destinato. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società acquirente avverso l’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti relativa al pagamento di alcuni beni oggetto di compravendita. L’opposizione si basa sull’esistenza di una serie di vizi riscontrati nei beni in questione vizi che avrebbero dovuto comportare una riduzione del prezzo di vendita. L’opposizione viene rigettata in primo e secondo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che la denuncia dei vizi sarebbe stata eccessivamente generica. La società acquirente promuove ricorso per cassazione, ponendo come motivo principale la circostanza che non sia necessario un dettagliato elenco dei vizi del bene, essendo per contro sufficiente una generica denuncia, dalla quale si comprenda, comunque, la natura dei vizi denunciati. Il S.C. accoglie tale motivo di ricorso e rimette alla Corte territoriale per un nuovo esame della causa. Contratto di compravendita ed obblighi del venditore. Secondo quanto previsto dall’art. 1490 c.c. in tema di compravendita, il venditore deve agire con diligenza assicurando stato e qualità della merce oggetto del trasferimento giacché questi è obbligato a consegnare all'acquirente dei beni che presentino le caratteristiche promesse e risultino immuni da vizi in grado di incidere sull'idoneità del loro uso. Vizi del bene del bene venduto e onere della prova. Sul punto, l'onere della prova per i vizi e difetti della stessa incombe sul compratore il quale dovrà fornire gli elementi da cui desumere un nesso causale tra i difetti rinvenuti e le conseguenze dannose subite mentre al venditore, per contro, spetterà la prova liberatoria della mancanza di colpa. In ogni caso, nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di decadenza e di prescrizione per la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. e risulti carente la prova sul nesso causale degli accadimenti, non potrà essere accolta la richiesta risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 1494 c.c Garanzia per i vizi la tutela del compratore. Secondo la prevalente giurisprudenza – come anche secondo la sentenza in commento - la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria . Da ciò discende che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. Riconoscimento dei vizi da parte del venditore non è richiesta una forma specifica. Sotto un diverso profilo, ossia con riferimento alla prospettiva del venditore, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte dello stesso venditore - che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purchè univoca e convincente, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. Garanzia del bene non prevista per il contratto preliminare. La disciplina relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta art. 1497 c.c. , al pari di quella relativa alla garanzia per vizi della cosa venduta art. 1490 c.c. , è propria del contratto definitivo di compravendita ed è invece estranea al contratto preliminare di compravendita. Compravendita e responsabilità extracontrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita, oltre alla responsabilità contrattuale, potrebbe configurarsi anche una responsabilità extracontrattuale del venditore, ma soltanto qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, abbiano la consistenza di diritti assoluti. Risoluzione e risarcimento i diversi presupposti per l’alienante. Fermo quanto precede, deve però precisarsi, in punto di onere probatorio, che l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni, nella quale l'art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 ottobre – 11 dicembre 2015, n. 25027 Presidente Piccialli – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26.4.2002, la società Elettrikro s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Mantova le aveva ingiunto il pagamento di Euro 51.339,76, in favore di Unical A.G., quale residuo corrispettivo per la fornitura di alcuni condizionatori. L'opponente chiedeva la revoca del D.I., previo accertamento dell'inadempimento dell'opposta all'obbligo di garanzia di buon funzionamento dei beni compravenduti, con conseguente riduzione del loro prezzo. L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 10.3.2005 il Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione e le domande proposte da Elettrikro, condannandola alle spese di lite. Avverso tale sentenza la soccombente proponeva appello cui resisteva l'Unical AG s.p.a Con sentenza depositata il 3.5.2010 la Corte di Appello di Brescia rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito che la testimonianza del P. non valeva a contrastare quanto affermato dal primo Giudice in punto di estrema genericità della contestazione dei vizi che il materiale per la riparazione dei climatizzatori era stato montato dal terzi estranei sicché difettava la prova, a carico dell'opponente, non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della imputabilità degli stessi alla parte nei cui confronti é diretta la pretesa ad essi connessa . Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la s.n.c. Elettrikro formulando sette motivi. Resiste con controricorso e memoria Unical AG s.p.a Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 falsa applicazione dell'articolo 1495 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la necessità di una denuncia dei vizi analitica fin dal momento della denuncia stessa, escludendo che le caratteristiche dei vizi potessero essere specificate in corso di causa 2 falsa applicazione dell'articolo 1495 c.c., non avendo la giudice di appello tenuto conto che non occorre la denuncia dei vizi quando il venditore, anche per facta concludentia come l'effettuazione di riparazioni o l'invio di pezzi di ricambio da parte del venditore , abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi 3 falsa applicazione degli artt. 1494-1512 e 2697 c.c., posto che, a fronte del difettoso funzionamento dei condizionatori fatto pacifico , sarebbe stato onere dell'Unical dimostrare il venir meno del nesso eziologico tra la garanzia di buon funzionamento dei climatizzatori ed il loro mancato funzionamento 4 manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, quale il contenuto della denunzia dei vizi delle cose vendute in quanto, da un lato, si affermava in sentenza che non erano stati specificati i vizi, e dall'altro, che questi consistevano nel mancato funzionamento dei climatizzatori 5 insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice di appello rigettato la richiesta di C.T.U., necessaria per accertare se il mancato funzionamento dei beni venduti fosse ascrivibile a vizi redibitori o ad errori di installazione 6 insufficiente motivazione sul fatto decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza dei vizi e dal loro riconoscimento da parte dell'Unical AG, come desumibile dall'esame delle testimonianze il cui esame era stato omesso 7 omessa motivazione in ordine al fatto decisivo per il giudizio, riguardante l'obbligo di garanzia della Unical AG per i rapporti tra Eletrikro e tale S.F. in particolare, la sentenza impugnata aveva omesso di prendere in esame il fatto che la Elettrikro era stata chiamata in giudizio dallo S. , onde la Unical AG era tenuta alla garanzia di cui all'articolo 1490 c.c. in regresso rispetto all'azione intentata nei confronti della deducente dall'installatore . I primi cinque motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Va, innanzitutto, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la denuncia dei vizi della cosa venduta, sensi dell'articolo 1492 e 1495 c.c., non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi da cui sarebbe inficiata la res vendita , consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di ve-rificare tempestivamente la veridicità della doglianza, sicché una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore Cfr. Cass. n. 6234/2000 . Consegue che è errata la motivazione del giudice di appello sul mancato riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, laddove afferma che gli interventi effettuati dalla Unical o l'invio di pezzi di ricambio, in difetto di specifica individuazione del dedotto vizio , non possono essere apprezzati quale comportamento concludente al fine del riconoscimento stesso. Va aggiunto che, inquadrata l'azione proposta nell'ambito della garanzia per vizi, come si desume dal rigetto dell'appello, fondato essenzialmente sulla genericità della denuncia dei vizi, non poteva poi, la Corte territoriale fare riferimento alla diversa garanzia di buon funzionamento dei beni venduti climatizzatori , escludendone il vizio costruttivo per la estraneità della ven-ditrice Unical alla fase della installazione dei beni. Al riguardo questa Corte ha, infatti, ribadito che la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 e ss. c.c. che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione rispetto all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'azione quanti minoris o redhibitoria , sicché il compratore non dispone di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete solo in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita di beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene Cass. S.U. n. 19702/2012 . Va rilevato sul punto che la garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e segg. c.c., differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'articolo 1512 c.c., invocabile solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza nel contratto di compravendita di un tale patto che, con l'assicurazione di un determinato risultato il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto determina una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità. Anche sotto il profilo dell'onere probatorio dette garanzie si differenziano in quanto la garanzia di cui all'articolo 1512 c.c. impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, restando a carico del garante provare l'estraneità del cattivo funzionamento alla struttura della res, per essere esso dipendente da fatto del compratore o di terzi Cass. n. 2328/72 . La garanzia per vizi, invece, cui il venditore è tenuto per legge, impone all'acquirente l'onere di provare il vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata pur presumendosi la colpa del venditore in relazione alla sua conoscenza del vizio Cass. n. 14665/2008 n. 4464/1997 . Tanto chiarito, considerata la non necessità di una denuncia dettagliata dei vizi della cosa venduta, non è precluso accertarne, mediante C.T.U., la natura intrinseca o meno e la loro sussistenza già al momento della consegna, potendo l'esatta identificazione del vizio intervenire anche all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale. Alla stregua dei rilievi svolti vanno accolti i primi cinque motivi residui, rimanendo assorbiti gli altri due residui motivi. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad atra sezione della Corte di Appello di Brescia che dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio.