L’articolo 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ad eccezione delle spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, se necessarie ed urgenti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13339, depositata il 30 giugno 2015. Il caso. Un uomo agiva nei confronti del comodante, chiedendo il pagamento di un’indennità ex articolo 1592 c.c. miglioramenti , o in subordine di un indennizzo ai sensi dell’articolo 2041 c.c. azione generale di arricchimento , per le migliorie apportate ad un immobile che il convenuto aveva concesso in comodato alla figlia ed all’attore, con essa convivente e da cui quest’ultimo si era allontanato dopo poco più di un anno in seguito all’interruzione della convivenza. La Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda subordinata, proposta ai sensi dell’articolo 2041 c.c., liquidando un indennizzo di 5.000 euro. Secondo i giudici, le spese sostenute non risultavano indispensabili per la fruizione dell’immobile, ma costituivano migliorie utili al miglior godimento dello stesso da parte dei conviventi perciò, esclusa la possibilità di applicare per analogia le norme sulla locazione, la Corte territoriale osservava che la materia delle migliorie, diversa da quella delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, non era regolamentata dalle norme sul comodato. Di conseguenza, si trattava di una materia per cui non c’era un’azione specifica, potendo quindi farsi ricorso a quella sussidiaria ex articolo 2041 c.c Il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando che, anziché respingere le pretese indennitarie avanzate dal comodatario, prendendo atto che l’articolo 1808 c.c. spese per l’uso della cosa e spese straordinarie esclude la possibilità, per quest’ultimo, di chiedere un indennizzo per eventuali migliorie, i giudici di merito avevano ritenuto che difettasse un’azione specifica volta a far valere la pretesa e che risultasse possibile il ricorso alla tutela sussidiaria prevista dall’articolo 2041 c.c Il ricorrente deduceva che, ad eccezione delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, il comodatario non ha diritto a ripetere le spese sostenute. Solo un miglioramento. La Corte di Cassazione sottolinea che l’articolo 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ad eccezione delle spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, se necessarie ed urgenti. Da ciò deriva implicitamente che è esclusa la possibilità che possa spettare un rimborso, anche in forma di indennità o indennizzo, per esborsi che, nonostante abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. Spese a carico del comodatario. Quindi, il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, di conseguenza, pretenderne il rimborso dal comodante. Perciò, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Inoltre, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’articolo 1808 c.c., non può esperire quella di illecito arricchimento, in quanto il requisito di sussidiarietà evocato dall’articolo 2041 c.c. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per evitarne gli esiti sfavorevoli, «ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilità trasferita all’altra parte». Nel caso di specie, i giudici di merito avevano quindi errato a far discendere dalla mancanza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario la possibilità di agire in via sussidiaria, con l’azione di arricchimento senza causa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domanda attorea.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 aprile – 30 giugno 2015, numero 13339 Presidente Berruti – Relatore Sestini Svolgimento del processo M.T. agì nei confronti di B.A. per sentirlo condannare al pagamento di un'indennità ex articolo 1592 c.c. - o, in subordine, di un indennizzo ex articolo 2041 c.c. - per le migliorie apportate ad un immobile che il B. aveva concesso in comodato alla propria figlia e al ricorrente con essa convivente e da cui il M. si era allontanato dopo poco più di un anno, a seguito dell'interruzione della convivenza. Il Tribunale di Vigevano rigettò la domanda, con sentenza sottoposta a gravame e riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha accolto la domanda subordinata proposta ex articolo 2041 c.c. e ha liquidato al M. un indennizzo di 5.000,00 Euro. Ricorre per cassazione il B. , affidandosi a tre motivi illustrati da memoria resiste il M. a mezzo di controricorso. Motivi della decisione 1. Dopo aver rilevato che le spese sostenute dal M. non risultavano indispensabili per la fruizione dell'immobile, ma costituivano migliorie utili al miglior godimento dello stesso da parte dei conviventi , la Corte di Appello ha escluso la possibilità di applicare per analogia le norme sulla locazione risultando pertanto superflua ogni indagine sull'avvenuto consenso agli interventi e ha osservato che la materia delle migliorie, indubitabilmente diversa da quella delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, non è regolamentata dalle norme sul comodato , cosicché si versa nel caso di specie in una materia per la quale non è data azione specifica e per la quale può dunque farsi ricorso a quella sussidiaria di cui all'articolo 2041 ha inoltre ritenuto che le migliorie avessero trovato motivo e fondamento in una prospettiva di matrimonio o quanto meno di duratura convivenza con la figlia del comodante e ne ha tratto la conclusione che, venuta meno in breve tempo la condizione dell'utilità comune, a causa della rottura della relazione sentimentale e dell'allontanamento del M. , era venuta meno anche la causa dell'elargizione economica e quindi dell'impoverimento del M. , nei limiti dell'effettivo arricchimento del B. . 2. Col primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 1808 c.c., 2041 c.c. e 2042 c.c. , il ricorrente si duole che, anziché respingere le pretese indennitarie avanzate dal comodatario, prendendo atto che l'articolo 1808 c.c. esclude la possibilità, per quest'ultimo, di chiedere un indennizzo per eventuali migliorie , la Corte abbia ritenuto che difettava un'azione specifica volta a far valere la pretesa e che risultava pertanto possibile il ricorso alla tutela sussidiaria di cui all'articolo 2041 c.c. ribadisce che, con la sola eccezione delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, il comodatario non ha diritto a ripetere le spese sostenute quand'anche abbiano comportato un miglioramento . 3. Il secondo motivo deduce difetto insanabile di motivazione della sentenza con riferimento all' omesso esame di un fatto decisivo , individuato nella circostanza che il M. non aveva dato prova dell'avvenuta restituzione del bene al comodante anche da parte dell'altra comodataria da ciò il ricorrente fa discendere l’improponibilità di pretese relative a miglioramenti che ben potrebbero non più esservi nel momento in cui il bene venisse restituito all'avente diritto . 4. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1226 c.c., nonché dell'articolo 112 C.P.C. e censura la sentenza per avere ritenuto di poter liquidare equitativamente l'indennizzo benché non fosse stata formulata una specifica domanda in tal senso e benché il M. non avesse fornito elementi idonei a valutare il preteso aumento di valore acquisito dall'immobile a seguito degli asseriti miglioramenti. 5. Il primo motivo è fondato. La disposizione dell'articolo 1808 c.c. esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa primo comma , prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti secondo comma . A fronte del chiaro tenore della norma, risulta implicitamente - ma chiaramente - esclusa la possibilità che possa spettare un qualche rimborso neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha affermato che il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale Cass. numero 1216/2012 cfr. anche Cass. numero 15543/2002 . La medesima giurisprudenza ha, peraltro, precisato che il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'articolo 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'articolo 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte ancora Cass. numero 1216/2012 erra – dunque - la Corte di merito quando fa discendere dalla mancanza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario la possibilità di agire in via sussidiaria, con l'azione di arricchimento senza causa. 6. L’accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti due e la cassazione della sentenza non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con integrale rigetto della domanda del M. . 7. L'esito opposto dei due giudizi di merito giustifica la compensazione delle relative spese di lite quanto al presente giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del M. compensate le spese dei gradi di merito, condanna il medesimo M. a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.