Attende senza successo l’auto con determinati accessori, cosa può ottenere indietro?

La compravendita può avere ad oggetto anche cose determinate solo nel genere, o cose da costruire, serbando integra la propria validità, essendo subordinato all’individuazione del bene il solo effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12938, depositata il 23 giugno 2015. Il caso. Un uomo conveniva in giudizio una società, chiedendo la condanna al pagamento di una somma, pari al doppio della caparra da lui versata contestualmente alla proposta di acquisto di un’auto, dotata di vari accessori opzionali, compreso il tettuccio apribile. A sostegno della sua domanda, deduceva che a gennaio era stata sottoscritta la proposta di acquisto, con il versamento immediato della caparra a giugno gli era poi stata offerta una vettura priva di alcuni degli accessori richiesti, con la comunicazione che il modello richiesto non era più in produzione. Non essendo interessato al modello diverso, l’uomo aveva rifiutato l’offerta, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della venditrice. La società, invece, deduceva l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ed il fatto che non fosse stato concluso un vero e proprio contratto. Mentre il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore, condannando la società al pagamento della somma pari al doppio della caparra versata, la Corte d’appello di Perugia disponeva che l’uomo avesse diritto solo alla restituzione della somma versata all’atto della sottoscrizione della proposta. Secondo la Corte territoriale, tra le parti non era stato concluso alcun contratto, per mancanza dell’oggetto, poiché l’auto menzionata non era stata ancora prodotta né era identificabile, potendo tale identificazione derivare solo dall’immatricolazione. Inoltre, l’incasso della somma da parte della società non costituiva accettazione della proposta, mancando il bene oggetto della compravendita. Infine, l’offerta di un’auto diversa doveva considerarsi come mera proposta di conclusione di un nuovo contratto, non assistito da caparra, che l’attore aveva rifiutato di concludere. L’attore ricorreva in Cassazione, contestando la pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto non concluso il contratto di cui alla proposta di acquisto, per asserita impossibilità di identificare l’auto che ne costituiva oggetto, prima che essa fosse individuata, contratto non suscettibile di contenere una valida caparra. Oggetto della compravendita. La Corte di Cassazione ricorda che la compravendita può avere ad oggetto anche cose determinate solo nel genere, o cose da costruire, serbando integra la propria validità, essendo subordinato all’individuazione del bene il solo effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà. Nel caso di specie, quindi, l’inefficacia della clausola contenente la caparra non poteva essere fondata sull’asserita inesistenza-invalidità del contratto di cui alla proposta di vendita per indeterminabilità dell’oggetto . La proposta era stata formulata in termini completi, infatti il rivenditore aveva incassato la somma versata come caparra, inoltrando poi l’ordine alla casa costruttrice ed offrendo la consegna dell’automobile all’acquirente, anche se l’offerta di adempimento era stata legittimamente rifiutata, perché difforme dall’ordine . Di conseguenza, i giudici di merito avevano errato a ritenere che la proposta di acquisto non avrebbe dato luogo ad un regolare contratto di compravendita, anche se ad effetti meramente obbligatori. Da ciò derivava l’ulteriore errore secondo cui l’accordo non poteva essere suscettibile di pattuizione di una caparra confirmatoria. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito di Perugia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 aprile – 23 giugno 2015, n. 12938 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso il fatto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. 1.- E.D. ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia, sez. dist. di Città di Castello, la s.r.l. IWR Ital Wagen Roma, chiedendone la condanna al pagamento di € 17.000,00, pari al doppio della caparra da lui versata contestualmente alla proposta di acquisto di un'autovettura Audi Q7, dotata di vari accessori opzionali fra cui il tettuccio apribile. Ha dedotto che la proposta di acquisto era stata sottoscritta in data 11 gennaio 2006, per il prezzo complessivo di € 65.000,00, di cui € 8.500,00 immediatamente versate da esso acquirente a titolo di caparra che solo nel giugno successivo gli è stata offerta una vettura priva di alcuni degli optional richiesti, fra cui il tetto apribile, con la comunicazioie che il modello di quel tipo non era più in produzione che egli, non essendo interessato al modello diverso, aveva rifiutato l'offerta, chiedendo che venisse accertato l'inadempimento della venditrice, con la condanna della stessa alla restituzione del doppio della caparra. IWR ha resistito, deducendo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione il fatto che non era stato concluso un vero e proprio contratto e che la somma versata costituiva deposito cauzionale e non caparra. Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando IWR a pagare la somma richiesta, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi e spese processuali. Proposto appello dalla società soccombente, a cui ha resistito l'appellato, con sentenza 4 marzo - 2 maggio 2013 n. 158 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto che il D. ha diritto solo alla restituzione della somma di E 8.500,00, versata all'atto della sottoscrizione della proposta, con la motivazione che a Fra le parti non è stato concluso alcun contratto, per mancanza dell'oggetto, in quanto l'automobile menzionata non era stata ancora prodotta né era identificabile, potendo tale identificazione derivare solo dall'immatricolazione b L'incasso da parte di IWR della somma versata dal D. non può considerarsi come accettazione della proposta, mancando il bene oggetto della compravendita c L'offerta da parte di IWR di un'automobile diversa è da considerare quale mera proposta di conclusione di un nuovo contratto, non assistito da caparra alcuna, che il D. ha rifiutato di concludere. 1 D. propone quattro motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'intimata con controricorso 2.- I motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati perché tutti denunciano degli art. 1325, 1326 e 1356 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto non concluso il contratto di cui alla proposta di acquisto, per asserita impossibilità di identificare l'automobile che ne costituiva oggetto, prima che essa fosse individuata, contratto non suscettibile di contenere una valida caparra. 3.- 1 motivi sono manifestamente fondati. 3.1.- La Corte di appello ha disatteso i principi istituzionali del diritto privato per cui la compravendita può avere ad oggetto anche cose determinate soltanto nel genere, o cose da costruire, serbando integra la propria validità, essendo subordinato all'individuazione del bene il solo effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà cfr. art. 1376, 1378, 1348 cod. civ., prima ancora dell'art. 1346, citato dal ricorrente . L'inefficacia della clausola contenente la caparra non poteva essere quindi fondata sull'asserita inesistenza-invalidità del contratto di cui 2.112 proposta di vendita per indeterminabilità dell'oggetto. La proposta, per contro, risulta formulata in termini completi, tanto che il rivenditore ha incassato la somma versata come caparra, ha inoltrato l'ordine alla casa costruttrice ed ha offerto la consegna dell'automobile all'acquirente, pur se l'offerta di adempimento è stata legittimamente rifiutata, perché difforme dall'ordine. L'intera espositiva in fatto di cui alla sentenza smentisce la tesi per cui la proposta di acquisto non avrebbe dato luogo ad un regolare contratto di compravendita, ancorché ad effetti meramente obbligatori. Donde anche l'erroneità della tesi per cui detto accordo non sarebbe stato suscettibile della pattuizione di una caparra confirmatoria. 4.- Propongo l'accoglimento del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore censura . La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte appello di Perugia, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi principi sopra enunciati. La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese dei presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, 1° comma quater, dei d.p.r. n. 115 del 2012 per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.