Compiuta offerta all'acquisto? E' maturato il diritto al compenso del mediatore

Vi è diritto al compenso in capo al mediatore tutte le volte che lo stesso abbia messo in contatto le parti sulla base di un modulo portante una compiuta offerta d'acquisto.

Con la sentenza numero 12428/2015, depositata il 16 giugno, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della mediazione immobiliare e dei requisiti affinché possa dirsi maturato il diritto del mediatore al compenso per l'opera prestata . Il caso. Il titolare di un'agenzia immobiliare citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la E.D.L., che le aveva conferito incarico, al fine di sentirla condannare al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione prestata nella misura della percentuale prevista e dovuta da parte della mandante oltre che a titolo di lucro cessante stante il compenso che avrebbe potuto esigere, a operazione conclusa, dal futuro acquirente. Precisava che il contratto di compravendita non si era perfezionato per colpa della convenuta che si era rifiutata di stipulare l'atto di compravendita, pur in presenza di interesse del potenziale acquirente. La convenuta contestava la domanda sulla scorta della circostanza che la decisione di non stipulare l'atto sarebbe stata giustificata dalla proposizione da parte del terzo di una rateizzazione non contemplata nell'originaria offerta sottoposta dal mediatore. Il diritto del mediatore al compenso . I Giudici di Piazza Cavour sono tornati a porre l'accento sugli elementi necessari e sufficienti affinché possa sorgere il diritto al compenso da parte del mediatore ed a fissarne i limiti. La Corte ha così ribadito che vi è diritto al compenso da parte del mediatore tutte le volte che lo stesso abbia messo in contatto le parti sulla base di un modulo portante una compiuta offerta d'acquisto rilevando, nel caso deciso, che alcun riferimento o limite alla presenza di rateizzazione era stato previsto nell'offerta originariamente accettata dalla venditrice. Gli Ermellini hanno poi sottolineato che la divergenza relativamente alla rateizzazione nei moduli sottoscritti dalla venditrice e dal terzo non può incidere nel rapporto contrattuale tra mediatore e conferente incarico e che nemmeno, ai fini del compenso del mediatore, può avere incidenza l'idoneità della proposta ad essere accettata dal terzo . Il principio di autosufficienza. Di rilevanza pari al principio di diritto sopra riportato è il decisum relativo all'inammissibilità del ricorso. Con l'unico motivo di impugnazione veniva lamentata la nullità del contratto di mediazione immobiliare in quanto carente dei contenuti minimi atti a costituire valido vincolo tra le parti. La Suprema Corte ha, quindi, rilevato la violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso nella misura in cui non ha indicato dove, nei precedenti gradi di giudizio, parte ricorrente avrebbe sollevato la nullità del contratto di mediazione così come esposta in ricorso. Conseguenza inevitabile, la pronuncia di inammissibilità. Non una semplice condanna alle spese Va, infine, sottolineata l'applicazione da parte della Corte di Legittimità dell'art. 13, comma 1 quater , d.p.r. numero 115/2002, con condanna, oltre alle spese di giudizio ex art. 91 cpc, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 maggio – 16 giugno 2015, n. 12428 Presidente/Relatore Bianchini Premesso che G.E. , titolare della G.E. Immobiliare , citò E.D.L. innanzi al Tribunale di Salerno per sentirla condannare a versare il compenso dovuto per l'opera prestata per la intermediazione nella vendita di un appartamento della medesima pari alla percentuale di mediazione a carico del mandante ed a corrispondergli ulteriore e pari somma per lucro cessante commisurato alla percentuale di compenso che avrebbe potuto esigere, a vendita conclusa, dal futuro acquirente rappresentando che la convenuta si era rifiutata di stipulare il contratto di vendita nonostante il terzo interessato alla vendita avesse manifestato la sua disponibilità a corrispondere la somma richiesta lire 265 milioni che la D.L. si costituì rilevando per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimità che la decisione di non aderire alla proposta era derivata dal fatto che il terzo aveva a sua volta proposto una rateizzazione del prezzo non contemplata nell'originaria offerta sottopostagli dal mediatore che l'adito Tribunale rigettò la domanda non avendo rinvenuto, al momento della decisione, il fascicolo dell'attore che l'G.E. impugnò tale decisione, depositando l'incarto mancante la D.L. chiese il rigetto del gravame la Corte di Appello di Salerno accolse l'impugnazione condannando l'appellata al pagamento della sola parte di mediazione a suo carico ritenendo, da un lato, che le parti avessero stipulato una mediazione atipica in ragione dell'inserimento nel contratto della clausola h con la quale si era previsto l'obbligo di corrispondere il compenso per la mediazione anche se l'affare non si fosse concluso e giudicando, dall'altro, che il rifiuto alla stipula non sarebbe stato giustificato perché l'unico elemento fatto inserire dalla cliente nella offerta da sottoporre ai terzi sarebbe stata quella dell'ammontare del prezzo che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la D.L., notificando il gravame l'8 ottobre 2013 agli eredi dell'G.E. deceduto il 2 dicembre 2012, dopo il deposito della sentenza di secondo grado, avvenuto il 29 giugno 2012 , collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del predetto, facendo valere un unico motivo di annullamento ha resistito con controricorso C.P.M., vedova dell'G.E. che è stata notificata relazione ex art 380buscpc del seguente tenore I Parte ricorrente assume la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1754, 1755 e 1756 cod. civ. nonché un vizio di ultrapetizione, deducendo che il contratto concluso con l'G.E. mediante la sottoscrizione di moduli prestampati non avrebbe rivestito il contenuto minimo per aversi una proposta vincolante, mancando ogni riferimento ai tempi ed alle modalità di adempimento del futuro contraente da ciò sarebbe derivato che, modificata da parte del terzo la proposta, il rifiuto di accettare l'integrazione del contenuto negoziale per quanto riguardava i tempi del versamento del prezzo non avrebbe concretizzato alcun inadempimento da parte di essa esponente , riferendosi ad un contratto radicalmente nullo. II Il motivo è inammissibile. Ma Dalla lettura della sentenza di appello emerge che 1 la nullità del contratto di mediazione venne dedotta in primo grado sotto A profilo che l'G.E. non avrebbe dimostrato di essere iscritto nell'albo previsto dalla legge 39/1989 -e non già per inadeguatezza del contenuto contrattuale a costituire un valido vincolo per le parti- 2 nella comparsa di risposta in appello l'appellata avrebbe chiarito di non aver ritenuto la proposta del terzo conforme alle proprie aspettative e per tal ragione di essersi rifiutata di proseguire nel rapporto con l'aspirante acquirente. vedi amp/ills i foll 4/5 del controricorso che ne riportano il contenuto letterale H.a.1 Ne deriva che, in deroga al principio di specificità del ricorso, inverato nel canone di autosufficienza dell'esposizione dei motivi, parte ricorrente non ha indicato ove, nei pregressi gradi di giudizio di merito in contrasto con i riportati accenni contenuti nella sentenza di secondo grado avrebbe sollevato la questione della nullità del contratto di mediazione nei termini esposti nel ricorso ne consegue la sostanziale novità della denunziata nullità e la inammissibilità della sua proposizione in questa sede. ILb La censura sarebbe comunque infondata in quanto il contenuto minimo del contratto è indicato nell'art. 1325 cod. civ. , di cui, nell'accordo in esame, si sono riscontrati tutti gli estremi il fatto dunque che non i fosse una rispondenza tra i due moduli predisposti dal mediatore e sottoscritti rispettivamente dal cliente e dal terzo, quanto alla rateizzazione del prezzo, non incideva sulla validità del rapporto contrattuale tra il mediatore ed il conferente l'incarico. II.c La denunziata violazione dell'art. 112 cpc è rimasta priva di qualunque sviluppo argomentativo. Che per la ricorrente è stata depositata memoria difensiva ed i procuratori della medesima hanno discusso la causa in sede di adunanza camerale Ritenuto Che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili né sono stati forniti ulteriori spunti critici idonei a scalfire la tenuta logica della relazione che in particolare, non congruo è il richiamo al recente arresto delle Sezioni Unite della Corte sentenza n. 4628 del 2015 in merito alla configurabilità di un preliminare di preliminare né alla più risalente pronuncia della VI sezione n. 15856/2012 relativamente al contenuto minimo che deve rivestire l'accordo negoziale per essere inquadrato come contratto , atteso che nella fattispecie non andava indagata l'idoneità della proposta ad essere accettata dal terzo idoneità che comunque doveva essere scrutinata in sé e non dipendeva dall'esistenza di una controproposta quanto piuttosto se le parti fossero state messe in contatto dal mediatore sulla base di un modulo portante una compiuta offerta all'acquisto che non escludeva la rateizzazione del prezzo e se, quindi, potesse dirsi maturato il diritto del mediatore al compenso per l'opera prestata che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese secondo la quantificazione indicata in dispositivo sulla parte soccombente che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1'5 dell'art 13 del d.P.R. 115 del 2002 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi ai sensi dell'art. 13, comma 1 9 u r del d.P.R n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 ' dello stesso art 13.