Eccezione di inadempimento: al Giudice la comparazione degli opposti interessi

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione, non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c

Con la sentenza del 16 giugno 2014, n. 13685 la Cassazione, nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, si sofferma su alcuni profili dell’eccezione di inadempimento, soprattutto per quanto riguarda gli interessi delle parti da prendere in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento denunciato. Il caso. Una società promuova un giudizio nei confronti di un’altra società per sentirla condannare al pagamento del residuo del prezzo, in ordine ad un complesso immobiliare oggetto di compravendita. La società convenuta promuoveva a sua volta domanda riconvenzionale, deducendo l’inadempimento della società attrice, sia in ordine alla mancata realizzazione di alcune opere, sia in ordine ai vizi dell’opera stessa. In primo grado viene accolta la domanda riconvenzionale come testé riferita, condannando l’attrice al pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi. Viene quindi promosso appello all’esito del quale la Corte riforma la decisione di primo grado, deducendo che la stima dei danni operata nel precedente grado di giudizio – che li aveva di fatto resi di pari valore al prezzo residuo – era indubbiamente eccessiva ed immotivata, dovendo invece considerare il mancato guadagno che, unitamente al costo per l’eliminazione dei vizi, dovevano sottrarsi dall’importo comunque dovuto in favore della società alienante a titolo di residuo del prezzo. La gravità dell’inadempimento come e perché. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella pronuncia in commento, la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale è sempre rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. In un caso, in particolare, il S.C. ha ritenuto giustificata l’eccezione d’inadempimento sollevata dal lavoratore che, pur contestando il trasferimento di cui era stato fatto oggetto in ragione della natura deteriore delle mansioni affidategli, aveva ugualmente lavorato nella nuova sede per oltre un mese, fino a che, per la ritenuta e poi giudizialmente accertata insussistenza delle ragioni poste a base del trasferimento stesso, si era rifiutato di eseguire la prestazione nella nuova sede e nelle nuove funzioni, mettendosi a disposizione del datore. Eccezione di inadempimento e contratti ad esecuzione periodica. L’eccezione di inadempimento assume, invero, connotati specifici nei contratti ad esecuzione continuata o periodica in tali contratti, poiché l’esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 c.c., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni ne consegue che, in tali contratti, l’eccezione d’inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all’eccipiente, restando escluse, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., le prestazioni già eseguite. Vendita ed eccezione di inadempimento a quali condizioni. Nell’ambito del contratto di compravendita, la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell’art. 1481 c.c. costituisce applicazione del principio generale inadimplenti non est adimplendum , di cui all’art. 1460 c.c. ciò purché l’esercizio dell’autotutela sia conforme a buona fede, dovendo connotarsi il pericolo di perdere la proprietà per serietà e concretezza e risultare attuale, e non già soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo, senza che abbia rilievo distinguere, al riguardo, tra contratto di vendita, con immediato effetto traslativo, e contratto preliminare, atteso che la garanzia è prevista dall’art. 1481 c.c. in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare l’alterazione del sinallagma contrattuale ne consegue che detta garanzia opera indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, sussistendo la necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell’acquisto. Inadempimento del debitore ed onere della prova. Da verificare, in concreto, la ripartizione dell’onere della prova in presenza di un’eccezione di inadempimento. Al riguardo, secondo la Cassazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento analogo criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. Tale ripartizione è applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, tanto che al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, perché l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrappone la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento. Eccezione di inadempimento in che termini? L’eccezione d’inadempimento ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, salva l’ipotesi di termini differenziati d’adempimento, poiché l’esercizio delle facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto - a fronte del grave inadempimento della controparte - non è subordinato ad alcuna condizione. Eccezione di inadempimento basta la volontà di sollevarla. L’ exceptio inadimpleti contractus , al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. In un caso, in particolare, in termini analoghi a quelli evidenziati nella pronuncia in commento, il S.C. ha ritenuto di poter ravvisare l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. nella domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare proposta dal promissario acquirente, nonostante detta riconvenzionale fosse corredata da difese volte a contestare l’avversa pretesa sulla scorta di addebiti di varie inadempienze agli assunti impegni di completamento e regolarizzazione urbanistica dei fabbricati accedenti al fondo oggetto del pattuito trasferimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 aprile – 16 giugno 2014, n. 13685 Presidente Bursese – Relatore Manna Svolgimento del processo La Max Tre s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Realdreamhotel s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 700.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un complesso immobiliare ad uso motel/hotel sito in omissis . Nel resistere in giudizio la società convenuta eccepiva l'inadempimento della Max Tre, cui addebitava sia il mancato completamento delle opere edili che quest'ultima si era obbligata ad eseguire, sia vizi e difformità delle stesse e la mancanza delle certificazioni di conformità necessarie a conseguire il certificato di agibilità. Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale di condanna della società attrice all'adempimento in forma specifica e al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 4829/06 il Tribunale rigettava la domanda principale e in accoglimento di quella riconvenzionale condannava la Max Tre s.r.l. al pagamento in favore della Realdreamhotel s.r.l. della somma di Euro 74.784,44, necessaria all'eliminazione dei difetti. Adita dalla Max Tre, la Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1195/12 riformava la decisione di primo grado, condannando la Realdreamhotel s.r.l. al pagamento in favore della società appellante della somma di Euro 246.735,39. Condivisa la qualificazione del contratto, operata dal Tribunale, come contratto misto di vendita e d'appalto, e confermata l'esattezza dell'importo stimato per l'eliminazione dei difetti dell'opera, la Corte milanese osservava, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che l'agibilità doveva ritenersi conseguita alla data dell'1.9.2001, decorso il termine di formazione del silenzio assenso conseguente al deposito presso il comune della documentazione occorrente. Osservava, quindi, che la stima dei danni operata dal giudice di prime cure, che in sostanza li aveva resi pari al e compensati col residuo prezzo da pagare, era eccessiva e sostanzialmente immotivata, giudicando invece congrua, tenuto conto del ritardo di circa otto mesi nell'apertura del motel e del presumibile fatturato mensile iniziale, la somma di Euro 40.000,00. Quindi, operate le compensazioni contabili tra il residuo prezzo dovuto Euro 361.519,83, corrispondenti a 700 milioni del vecchio conio , e la somma a credito della Realdreamhotel s.r.l. Euro 74.784,44 per i difetti dell'opera + Euro 40.000,00 per mancato guadagno = 114.784,44 , determinava in Euro 246.735,39 la somma spettante alla Max Tre. Per la cassazione di tale sentenza la Realdreamhotel s.r.l. propone ricorso, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Max Tre s.r.l., che propone impugnazione incidentale sulla base di quattro motivi. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo del ricorso principale la Realdreamhotel s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1208, 1209, 1362 e 1460 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto recte, fatto controverso e decisivo. Il deposito presso l'amministrazione comunale di un'imprecisata documentazione, sostiene, non equivale alla consegna dei certificati sanitari, di agibilità e di prevenzione incendi prevista nel contratto, e che a loro volta neppure corrispondono a quelli depositati e descritti analiticamente dal c.t.u. Pertanto la Max Tre non ha adempiuto esattamente la propria obbligazione e, quindi, la decisione della Corte d'appello ha omesso di considerare, nel respingere l'eccezione d'inadempimento, se i documenti previsti nel contratto fossero stati realmente consegnati. 1.1. - Il motivo è infondato. In presenza di un' exceptio inadimpleti contractus il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse valutazione che rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria cfr. fra le tante, Cass. nn. 11430/06, 8880/00 e 1168/00 . 1.1.1. - Nello specifico, non è esatto che la Corte territoriale non abbia considerato, nel valutare le rispettive condotte delle parti, se i certificati di agibilità, prevenzione incendi e sanitari fossero stati consegnati. Richiamato il testo della medesima clausola di cui al secondo articolo del rogito 6.12.2000, così come riportata nel motivo d'impugnazione, e la relazione del c.t.u., il quale aveva precisato che per effetto della formazione del silenzio assenso l'agibilità doveva ritenersi conseguita alla data dell'1.9.2001, la Corte territoriale ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento operato dal Tribunale, che ha qualificato in termini di inadempimento la mancata consegna dei predetti certificati. Solo che, in ciò discostandosi dalla decisione di primo grado, detta Corte ha ritenuto eccessiva e sproporzionata la quantificazione dei danni derivanti da tale inadempimento in misura pari al residuo prezzo dovuto dalla Realdream lire 700 milioni, corrispondenti a Euro 361.519,83 , motivando poi, sull'importo liquidabile a tal fine. Dunque, la Corte distrettuale, pur rilevando la mancata consegna dei certificati, ha attribuito rilievo assorbente alla comparazione tra i danni da ritardata apertura del motel e il mancato pagamento del saldo prezzo, in base ad una motivazione in sé congrua e tutt'altro che illogica, che si sottrae pertanto alla critica di puro merito formulata dalla parte odierna ricorrente. 2. - Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1362 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto recte , fatto controverso e decisivo. Sostiene parte ricorrente che mentre il Tribunale nel considerare che il danno da ritardo era sufficientemente coperto dalla mancata corresponsione del saldo prezzo di lire 700 milioni, si era attenuto alla volontà delle parti che nel contratto avevano previsto una penale o, ad ogni modo, la riduzione del prezzo pari a detta somma, la Corte territoriale ha operato una determinazione del danno del tutto illogica e priva di motivazione, che una redditività di Euro 5.000,00 al mese per un complesso pagato con oltre sei miliardi del vecchio conio contrasta con la logica e il buon senso. 2.1. - Il motivo è inammissibile per la sua genericità e per il difetto di autosufficienza lì dove richiama una clausola penale senza trascriverne il testo, e perché attraverso tale richiamo pone una questione - esistenza, interpretazione e condizioni d'applicabilità della clausola penale - nuova, che non si trae dalla sentenza impugnata e che parte ricorrente non dimostra di aver dedotto in giudizio, mantenendola ferma anche nel processo d'appello. Quanto, poi, alla misura del danno, la Corte d'appello ha ipotizzato, con motivazione sufficiente e in sé logica, un fatturato mensile ridotto a causa dell'iniziale apertura dell'attività e, quindi, ha liquidato per gli otto mesi circa di ritardo nell'esercizio dell'attività economica della società odierna ricorrente la somma di Euro 40.000,00. Somma, questa, che integrando il risarcimento da mancato guadagno non corrisponde ovviamente al fatturato, cioè ai ricavi lordi, ma al profitto finale. 3. - Il primo motivo del ricorso incidentale espone la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, anche in relazione all'omesso esame di documenti vertenti su fatti decisivi . Sostiene la Max Tre che il ritardo nel rilascio del certificato di prevenzione incendi, da cui dipendeva quello di agibilità, è da imputarsi alla sola Realdreamhotel, che non provvide, benché più volte sollecitata, a consegnare la documentazione di sua competenza relativa agli arredi. La Corte d'appello avrebbe dunque errato nel non applicare l'art. 1227, 1 comma c.c., riducendo anche d'ufficio il risarcimento dovuto per il concorso colposo del creditore. 3.1. - Il motivo è inammissibile. Con esso si prospetta una questione - il concorso colposo del creditore nella causazione del danno da ritardo nell'inizio dell'attività economica - la cui specifica introduzione in appello non si ricava dalla sentenza impugnata e dalla sintesi dei motivi di gravame ivi operata v. pag. 10 . Parte controricorrente ne accenna a pag. 4 del controricorso, senza tuttavia trascrivere il relativo brano della citazione in appello così da consentirne la valutazione in senso e compiutezza logico-giuridica né dai capitoli di prova di cui detta parte aveva chiesto l'ammissione in appello si ricava l'allegazione di tale questione di fatto v. pagg. 4-5 sentenza d'appello . Ne deriva un riferimento ad ogni modo generico che non permette di apprezzare la decisività del fatto dedotto, id est la sua idoneità a ripercuotersi, ove accertato, sulla decisione. Né ha rilievo la circostanza che l'eventuale concorso di colpa del creditore nel cagionare il danno da ritardo, concorso in quanto tale rilevabile officio iudicis , potesse in ipotesi essere verificato a stregua della sola documentazione prodotta in atti. Ciò non elimina l'onere di previa allegazione specifica della questione nel processo d'appello e, in difetto, l'inammissibilità della sua introduzione nel giudizio di legittimità. 4. - Col secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 e 1219 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, anche in relazione all'omesso esame di documenti vertenti su fatti decisivi . Premesso che secondo il contratto il termine del 15.1.2001 era stato previsto per la sola ultimazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed altro che per la certificazione di agibilità erano stati previsti i tempi tecnici strettamente necessari immediatamente successivi e che nessuno termine era essenziale ciò premesso, sostiene la Max Tre che la Realdreamhotel non aveva posto in essere alcun atto di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219, 1 comma c.c., e pertanto non poteva chiedere alcun risarcimento del danno da ritardo. 4.1. - Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza v. Cass. nn. 28647/11 e 8199/91 . Cambiando ciò che v'è da cambiare, è il fatto obiettivo dell'inadempimento e non la mora prodottasi vuoi per intimazione vuoi ex re a far sorgere il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia sotto l'aspetto del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante mentre - è a stento il caso di osservare - nessuna inferenza di segno opposto è lecito trarre dal nesso che l'art. 1224 c.c. pone tra mora e risarcimento del danno da ritardo nelle sole obbligazioni pecuniarie . 5. – Il terzo motivo espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. nonché l'omessa ed insufficiente motivazione sulla risarcibilità dei danni da imprevisti, quantificati in percentuale dal c.t.u. nel computo della spesa necessaria alla eliminazione dei difetti, secondo una stima che è stata condivisa dalla Corte territoriale. Ciò che la Max Tre aveva contestato con l'atto d'appello non era tanto l'ammontare, quanto la risarcibilità degli imprevisti, cioè di danni meramente eventuali ed ipotetici. 5.1. - Il motivo è infondato. L'accertamento del danno e la sua liquidazione attraverso l'equivalente monetario costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto che compete al giudice di merito, e che come tale è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi di logica giuridica. Nell'espletamento di tale attività è tutt'altro che irrazionale la valutazione operata dal giudice di merito il quale - com'è avvenuto nel caso di specie - dovendo quantificare la spesa necessaria ad eliminare difetti e mancanze di un'opera edilizia, includa nel dovuto anche una percentuale forfetaria di spese aggiuntive per imprevisti, giustificati dal c.t.u. in maniera specifica, differenziata e selettiva nel loro possibile verificarsi. 6. - Col quarto mezzo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e della legge n. 13/89, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso, anche in relazione all'omesso esame di documenti vertenti su fatti decisivi . Tra i difetti dell'opera riscontrati, il c.t.u. ha rilevato che i bagni per disabili non erano stati realizzati in conformità delle norme sul superamento della barriere architettoniche. Premesso che la Realdreamhotel si era lamentata del mancato completamento dei bagni, non della loro mancata messa a norma per i soggetti disabili, parte controricorrente deduce che i bagni erano stati realizzati nella loro attuale configurazione per volontà della stessa Realdreamhotel. Quest'ultima, conscia del fatto che le camere con tali bagni non sarebbero mai state adoperate, preferì allestire i servizi in maniera ordinaria e non per disabili. Contesta, inoltre, l'elaborato del c.t.u. quanto al senso di apertura delle porte dei bagni, realizzato verso l'esterno così come previsto dal D.M. n. 236 del 14.6.1989, e al posizionamento del piano doccia a filo del pavimento, anche in tal caso conformemente a quanto stabilito da detto decreto. Sicché, in definitiva, posto che le opere realizzate dalla Max Tre erano perfettamente conformi alla normativa in materia, nessuna somma sarebbe dovuta per il rifacimento dei bagni, i quali alla fine erano risultati non a norma solo perché così li aveva voluti e ultimati la Realdreamhotel. 6.1. - Anche tale mezzo d'annullamento non può essere accolto perché incorre in una piena valutazione dei fatti, di cui sollecita sotto il vano usbergo della loro rilevanza ai fini della normativa primaria e secondaria richiamata una revisione critica di puro merito, del tutto incompatibile con i limiti interni del giudizio di legittimità. 7. - In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. 8. - La soccombenza reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa interamente le spese.