Anche presunzioni semplici possono provare il “consilium fraudis”

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo c.d. consilium fraudis può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6795 del 21 marzo 2014. Il fatto. La Cassa di Risparmio di Prato conveniva in giudizio un uomo e una donna, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta o, in subordine, la revocatoria dell’atto di compravendita con il quale il primo aveva trasferito alla seconda l’appartamento di sua proprietà. Successivamente anche tre banche e una s.r.l. proponevano la medesima domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Prato, ritenendo sussistere il consilium fraudis nel comportamento dell’uomo. La donna proponeva appello, denunciando la mancata prova della partecipazione dolosa dell’acquirente. La Corte d’Appello di Firenze – ritenendo, al contrario, provato tale elemento sulla base di alcuni indici presuntivi – respingeva il gravame. Per la cassazione di tale decisione ricorre la donna. Manca la prova dell’atto di disposizione rispetto al sorgere del credito. Secondo la ricorrente la Corte territoriale ha errato nel suo convincimento, mancando la prova dell’anteriorità o della posteriorità dell’atto di disposizione rispetto al sorgere del credito, dovendo essa essere allegata con riferimento a ciascuno dei crediti e dei creditori e non soltanto per uno solo di essi. Partecipatio fraudis” non provata. Il motivo di ricorso merita accoglimento manca, infatti, la prova della partecipazione del ricorrente alla dolosa preordinazione partecipatio fraudis in danno di ciascuno dei creditori. Corretta la prova del consilium fraudis” basata su mere presunzioni. La donna, inoltre, lamenta la mancanza della prova del consilium fraudis mentre viene censurata l’esistenza e la valutazione del materiale presuntivo per dimostrare la partecipatio fraudis del terzo acquirente. La Corte di Cassazione respinge al mittente siffatte doglianze ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo c.d. consilium fraudis può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore. La sentenza, quindi, deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 21 marzo 2014, n. 6795 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2.10.1993 la Cassa di Risparmio di Prato conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Prato M.S. ed G.E. , chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. o in subordine la revocatoria dell'atto di compravendita in data 8.7.1993 con il quale il M. - proprio creditore in quanto fideiussore del Maglificio Punto 13 - aveva trasferito alla G. l'appartamento di sua proprietà sito in omissis . Successivamente intervenivano in giudizio la Banca Toscana, la Banca Popolare di Novara, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Italgamma srl che chiedevano anch'essi la declaratoria d'inefficacia del contratto e di nullità per simulazione. L'adito tribunale di Parato con sentenza n. 699/20 04 accoglieva la do manda revocatoria, ritenendo sussistere il consilium fraudis nel comportamento del M. , che si era spogliato dell'unico immobile di sua proprietà ed aveva ceduto poi la ditta individuale - di cui si era costituito fideiussore - quando la sua crisi economica si era aggravata a seguito dell'incendio dei locali in cui la stessa operava d'altra parte, l'acquirente G.E. era persona appena maggiorenne diciottenne , risultava priva di redditi di lavoro, né era stato provato che vi fosse stata una donazione di danaro da parte della famiglia di costei finalizzata all'acquisto dell'immobile stesso. Avverso tale sentenza proponeva appello la G. , rilevando che la compravendita era anteriore al sorgere del credito che si intendeva tutelare con l'azione revocatoria, cosicché doveva farsi applicazione del 2 comma dell'art. 2901 c.c. e di conseguenza pretendersi la dimostrazione della partecipazione dolosa dell'acquirente. Si costituivano i creditori appellati nonché il M. , proponendo appello incidentale e l'adita Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 990/2007 depos. in data 10.7.2007, rigettava l'appello principale e quelli incidentali, condannando la G. e il M. al pagamento delle spese processuali. La corte fiorentina attraverso l'esame di alcuni indici presuntivi riteneva provata la consapevolezza della terza acquirente la G. circa il pregiudizio che la compravendita del cespite avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori. Tali indici presuntivi erano costituiti dalla mancanza di redditi della G. anche in ragione della sua giovane età diciottenne dalla carenza di apparenti motivazioni per l'acquisto dell'immobile dall'entità del prezzo di acquisto di gran lunga inferiore a quello stimato dal CTU dalle anomale o almeno insolite modalità di pagamento del prezzo ed infine dalla carenza di prova che si fosse trattata di una donazione nell'ambito familiare. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre G.E. sulla base di 4 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. gli intimati resistono con controricorso la Banca Toscana, la Banca Popolare di Verona - S. Giminiano e Prospero poi incorporata con la Banca Popolare Società Cooperativa , l’Alfa Skye srl. cessionaria del credito della la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio non hanno svolte difese gli altri intimati. Motivi delle decisione 1 - Con il 1 motivo del ricorso, l'esponente denunzia la nullità della sentenza e la violazione di norme costituzionale e di legge art. 24 e 11 Cost. artt. 1^ 1, 190, 352 cpc - Lamenta che costituzione di esso ricorrente nel giudizio d'appello mediante un nuovo difensore sia stata ignorata totalmente dalla Corte d'Appello che non aveva preso in esame neppure le nuove conclusioni da lui formulate. Ciò avrebbe comportato la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice ignorato la costituzione di un nuovo difensore all'udienza del 10 giugno 2005 e le conclusioni da lui rese e gli argomenti da lui esposti nella comparsa conclusionale e memoria di replica. 2 - Con il 2^ motivo si denuncia la violazione degli att. 83, 24 ed 11 Cost. - Nullità del procedimento per non avere la Corte tenuto conto della costituzione del nuovo difensore e dell'attività da lui svolta. Entrambe le doglianze - congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse - sono inammissibili. La costituzione di un nuovo difensore nel corso del giudizio è un atto di per sé neutro ai fini della decisione della controversia e la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità affinché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, è necessario che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande e sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati” Cass. n. 4208 del 23.02.2007 Cass. 3979 del 13/03/2012 . Ciò premesso, nella specie la ricorrente ha omesso d'indicare - non rispettando i prescritti canoni di autosufficienza del ricorso per cassazione - quali fossero punti decisivi prospettati dal nuovo difensore nelle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nelle memorie sui quali la sentenza non si sarebbe pronunciata. Tali conclusioni rendono superflua qualsiasi indagine circa il contenuto reale di tali atti difensivi, in conseguenza dell'affermazione della Banca Toscana secondo cui non vi era agli atti procura notarile ma solo una dichiarazione di mandato non apposta su alcun atto processuale. Con il 3^ motivo la ricorrente denunciando la violazione dell'art. 2091 n. 2 dell'art. 2697 c.c. nonché il vizio motivazione, denuncia l'affermazione del giudice d'appello, secondo cui i debiti contratti dal M. con i vari creditori erano sorti anteriormente alla compravendita dell'appartamento in questione ed il suo fondamento costituito, anche relativamente agli altri creditori, dall'insinuazione della Banca Popolare di Novara nel fallimento del Maglificio Punto 13 di cui il M. si era reso fideiussore dunque manca la prova dell'anteriorità come ritenuto o della posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito. Tale prova doveva essere allegata con riferimento a ciascuno dei crediti e dei creditori e non soltanto per uno solo di essi. La doglianza appare fondata. La sentenza appare adeguatamente e sufficientemente motivata solo per quanto riguarda il credito riguardante la Banca Popolare di Novara, richiamandosi al riguardo le ricevute bancarie insolute e la sofferenza del conto anticipi per operazioni all'esterno. Non così per tutti gli altri creditori, in relazione ai quali occorreva motivare circa la partecipazione della ricorrente alla dolosa preordinazione partecipano fraudis in danno di ciascuno di essi. 4 - Con il 4^ motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 91 n. 2 art. 2697 c.c. nonché il vizio motivazione in ordine alla consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Ad avviso della ricorrente manca la prova del consilum fraudis mentre viene censurata l'esistenza e la valutazione del materiale presuntivo età, reddito, prezzo, modalità pagamento ecc da parte della Corte per dimostrare la partecipano fraudis del terzo acquirente. Si osserva in specie quanto all'esame dei i vari indici presuntivi, che la G. neppure conosceva il M. , con cui non aveva alcun rapporto di parentela, di conoscenza né di affari, né vi era stato con lui uno scambio di opinioni circa la sua situazione debitoria con i vari istituti di credito. Il motivo non è fondato ed involge peraltro inammissibili censure circa l'interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudice, attesa la motivazione sufficiente ed adeguata che ha fatto puntuale riferimento all'incontestato pagamento di un prezzo inferiore di altre la metà al valore dell'immobile nell'essere l'immobile l'unico di proprietà del debitore, all'impossidenza dell'acquirente, che non ha provato la provenienza delle somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento , alla maggiore età appena raggiunta dall'acquirente ed alle singolari modalità di finanziamento del prezzo che si assume corrisposto. Il giudice distrettuale si è così conformato all'indirizzo seguito da questa S.C. secondo cui ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo cosiddetto consilium fraudis può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore” Cass. n. 25016 del 10/10/2008 v. Cass. n. 25016 del 10.10.2008 . Conclusivamente va accolto il 3^ motivo del ricorso per quanto di ragione, rigettati gli altri la sentenza dev'essere dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che si pronuncerà in conformità dei principi sopra enunciati. P.Q.M. la Corte accoglie il 3^ motivo del ricorso per quanto di ragione rigetta gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.