E' simulazione assoluta nella compravendita se non si riesce a dar prova del pagamento del prezzo

In tema di simulazione nell'atto di compravendita, possono fondare un giudizio positivo la presenza di elementi da soli decisivi, quali l'inesistenza della prova del pagamento del prezzo della compravendita, la permanente disponibilità dell'immobile di chi si presta a vendere l'unità immobiliare, l'assenza di un contratto di locazione che eventualmente giustifica la sua permanenza all'interno della struttura e l'eventuale amicizia pluriennale tra la parte acquirente e la parte venditrice, tale da far presupposte un accordo simulatorio.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3001 dell’11 febbraio 2014. Il caso. I convenuti stipulano un atto notarile con il quale convengono di vendere ad un terzo due unità immobiliari costituite da un immobile un box in precedenza, uno dei due convenuti, uniti in matrimonio, aveva avallato tre pagherò cambiari in favore di una società che, vedendosi scadute le cambiali, decide di intervenire giudizialmente con un atto di precetto per ottenere il pagamento delle stesse. Il curatore del fallimento della società irregolare di cui era socio uno dei due coniugi cita in giudizio parte acquirente e parte venditrice del suindicato atto di compravendita per farne dichiarare la simulazione assoluta, deducendo che non v'era prova del pagamento del prezzo e che i coniugi, apparentemente venditori, continuavano a utilizzare l'immobile come propria dimora. Difatti, il Tribunale di Agrigento dichiara la simulazione assoluta, dando ragione a parte attrice. In appello, i convenuti deducono l'errata valutazione del materiale probatorio in quanto a non rilevava, né la circostanza che non fossero stati precostituiti mezzi per nascondere l'accordo simulatorio, né la circostanza che l'atto di vendita non fosse stato concluso dopo la scadenza delle cambiali rimaste insolute, ma solo dopo la notifica del precetto b non rilevava la circostanza che uno dei due convenuti avesse dovuto affrontare spese per un intervento chirurgico, in quanto l'intervento era stato effettuato solo dopo il trascorrere di più di un anno dalla presunta apparente vendita e, quindi, non rilevano le spese mediche documentate c non rileva il fatto che uno dei due convenuti avesse chiesto un mutuo molti anni dopo la presunta apparente vendita d la testimonianza non apportava, a parere della difesa convenuta, elementi di rilievo. Contestata la simulazione assoluta. Nonostante ciò, in secondo grado viene confermata la simulazione assoluta, sulla base del fatto che a uno dei due convenuti e il compratore delle unità immobiliari non si erano presentati all'interrogatorio formale che verteva proprio sul mancato pagamento del prezzo, la mancata stipula del contratto di locazione che doveva giustificare il permanente godimento dell'immobile apparentemente venduto e, quindi, il mancato pagamento dei canoni locatizi b la permanente disponibilità dei beni immobili anche a distanza di molti anni dall'apparente vendita e la circostanza che il pagamento del prezzo non era avvenuto davanti al notaio ma era meramente dichiarato dagli apparenti contraenti come già avvenuto c l'inverosimile dichiarazione di uno dei due convenuti nell'interrogatorio formale che affermava un prezzo maggiore di vendita rispetto a quello stabilitol nell'atto notarile d la vendita avvenuta a distanze di poche settimane dal precetto e la tempestività della trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta il giorno successivo all'atto e pochi giorni prima della notifica del pignoramento e il rapporto di amicizia provato giudizialmente tra parte venditrice e parte acquirente. Si ricorre in Cassazione. Con cinque motivi di ricorso si affidano i ricorrenti per smontare la tesi posta in essere in primo e secondo grado. Di preciso, si deducono le violazioni dell'art. 2729 c.c. sul bilanciamento degli elementi presuntivi e dell'art. 246 c.p.c. sull'inammissibilità di una testimonianza, il vizio di motivazione per la mancata considerazione di diversi elementi favorevoli, giuridici e sanitari, e la contraddittorietà della motivazione sostenuta dalla irrilevanza del fatto che se vi fosse stato un contratto dissimulato, la Corte avrebbe dovuto egualmente dichiarare la simulazione dell'atto. Senza la prova del pagamento del prezzo c’è simulazione assoluta. A parere della Corte, tutti i motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto risolvono, nell'unitaria censura di un vizio di motivazione, la simulazione assoluta contestata. Il negozio simulato è privo di effetti e può essere assoluto o relativo è assoluto quando l'accordo concluso fra le parti è diretto ad incidere su un altro negozio giuridico impedendone in toto la produzione di effetti giuridici, mentre è relativo solo se impedisce parzialmente la suddetta produzione. E', quindi, lampante che la simulazione si compone di due negozi giuridici indipendenti l’uno dall’altro, cioè separati e distinti ma comunque collegati fra di loro il primo c.d. contratto simulato destinato ad ingenerare l’apparenza nei confronti dei terzi e, dunque, ad essere reso pubblico e il secondo c.d. contratto dissimulato diretto a privare il primo dei suoi effetti o a farne derivare di diversi. E, infatti, la Suprema di Corte di Cassazione rigettando tutti i motivi di ricorso perché più che evidenziare uno specifico vizio di motivazione, rappresentano una semplice non condivisione della decisione giudiziale, conferma la tesi della simulazione assoluta per il caso concreto e sottolinea, tra l'altro, l'inconsistenza della tesi difensiva, in quanto non tiene conto che il ragionamento della Corte d'Appello si fonda su quattro elementi da soli decisivi, quali l'inesistenza della prova del pagamento del prezzo la permanente disponibilità dell'immobile l'assenza di un contratto di locazione giustificante la permanenza l'amicizia tra parte acquirente e venditrice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 dicembre 2013 - 11 febbraio 2014, n. 3001 Presidente Goldoni – Relatore Proto Fatto e diritto Ritenuto che ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la seguente relazione. Osserva in fatto. In data 7/3/1994 i coniugi N.C. e M.A. stipulavano un atto notarile con il quale vendevano a D.B.R. due unità immobiliari costituite da un immobile e da un box. In precedenza il N. aveva avallato tre pagherò cambiari dell'importo di lire 39.588.000 scaduti nel 1993 in favore della società Max Mara. La Max Mara notificava al N. in data 12/2/1994 atto di precetto per il pagamento delle cambiali scadute. Il curatore del fallimento della società irregolare tra A.S. , N.C. , M.P. e W.C. con citazione in data 1/10/2002 conveniva in giudizio i venditori N.C. e M.A. e l'acquirente D.B.R. al fine di far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di vendita del 7/3/1994 deducendo che non v'era prova del pagamento del prezzo e che i coniugi apparentemente venditori continuavano ad utilizzare l'immobile come propria dimora. I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda attrice. Con sentenza del 27/10/2005 il Tribunale di Agrigento dichiarava la simulazione assoluta della compravendita. N.C. e M.A. proponevano appello deducendo l'errata valutazione del materiale probatorio. L'acquirente rimaneva contumace. La curatela fallimentare si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/12/2010 rigettava l'appello osservano che gli elementi che secondo gli appellanti sarebbero stati in contrasto con l'ipotizzata simulazione assoluta erano, invece irrilevanti in quanto I non rilevava, né la circostanza che non fossero stati precostituiti mezzi per nascondere l'accordo simulatorio, né la circostanza che l'atto di vendita non fosse stato concluso dopo la scadenza delle cambiali rimaste insolute, ma solo dopo la notifica del precetto, posto che i coniugi, comunque, avevano agito in tempo per evitare che il bene in quanto apparentemente venduto fosse pignorato, posto che la vendita formalizzata il 7/3/1994 era stata trascritta il giorno dopo, sei giorni prima del pignoramento trascritto solo il 14/3/1994 II non rilevava la circostanza che il N. avesse dovuto affrontare spese per un intervento chirurgico in quanto l'intervento era stato effettuato solo dopo oltre un anno dall'apparente vendita III non rilevavano le spese mediche documentate che non erano tali da giustificare la vendita degli unici immobili posseduti IV non rilevava la circostanza che il N. avesse chiesto un mutuo nel 1988, a distanza di diversi anni dall'apparente vendita V dalla testimonianza di A.S. pur non valutata dal giudice di prime cure che l'aveva ritenuta inammissibile , comunque non apportava elementi di rilievo, a parte l'inverosimile dichiarazione che l'atto di precetto, notificato dalla Max Mara, non gli sarebbe stato consegnato al N. affetto di morbo di Crohn per non preoccuparlo. La Corte di Appello prendeva, poi, in considerazione gli elementi indiziali che a suo giudizio provavano la simulazione assoluta e individuava i seguenti a la mancata presentazione della M. e del D.B. per rispondere all'interrogatorio formale vertente proprio sul mancato pagamento del prezzo, la mancata stipula di un contratto di locazione per giustificare il permanente godimento dell'immobile apparentemente venduto e il mancato pagamento dei canoni locatizi b la permanente disponibilità dei beni a distanza di molti anni dall'apparente vendita la circostanza che il pagamento del prezzo non era avvenuto davanti al notaio, ma era meramente dichiarato dagli apparenti contraenti come già avvenuto c la inverosimile dichiarazione del N. che, rispondendo all'interrogatorio formale, avrebbe dichiarato un prezzo addirittura superiore a quello apparente nell'atto di vendita d l'inesistenza di documentazione circa il contratto di locazione e l'assenza di pagamenti di canoni locatizi e la vendita avvenuta a distanze di poche settimane dal precetto e la tempestività della trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta il giorno successivo all'atto e pochi giorni prima della notifica del pignoramento f il rapporto di amicizia tra il N. e il D.B. , provato testimonialmente. N.C. e M.A. propongono ricorso affidato a cinque motivi. Sono rimasti intimati sia la curatela fallimentare che l'apparente acquirente D.B.R. . Osserva in diritto. 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2729 c.c. sostenendo che la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di bilanciare gli elementi presuntivi favorevoli e quelli contrari, non avendo valutato le presunzioni a favore dei ricorrenti, ma liquidandole come irrilevanti 2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 246 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto inammissibile la testimonianza del teste A. , mentre il predetto, pur fallito, non era incapace a testimoniare 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione per la mancata considerazione di elementi favorevoli ai ricorrenti quali a la circostanza che il debito cambiario era già scaduto nel 1993 e pertanto non v'era ragione di attendere la notifica del precetto del 12/2/1994 per vendere l'immobile b la circostanza che la vendita era avvenuta circa un mese dopo la notifica del precetto e non vi sarebbe stato motivo di attendere tanto tempo se si fosse voluta simulare la vendita c la circostanza che la momento della vendita i coniugi non erano a conoscenza del pignoramento d altre circostanze dalle quali desumere che la volontà di vendere era effettiva, quali d1 la diminuzione degli introiti negli anni 1992 — 1994 a causa della malattia morbo di Crohn d2 la necessità di grosse somme per sottoporsi a visite mediche d3 la circostanza che l'immobile nel Novembre - Dicembre 1993 era stato promesso in vendita al D.B. con l'intesa che sarebbe stato detenuto dai ricorrenti a titolo di locazione d4 la circostanza che tra il N. e il D.B. intercorreva anche un rapporto professionale perché il primo, all'epoca, svolgeva attività tecniche in favore del secondo i cui compensi si compensavano con i canoni di locazione. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato 4.1 il morbo di Crohn non gli consentiva di svolgere l'attività professionale 4.2 l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto il N. era costato più di lire 300.000.000 4.3 nel 1998 il N. aveva chiesto un mutuo bancario per l'acquisto di una casa, poi non perfezionatosi in conseguenza del fallimento, circostanza che doveva essere valutata come prova che i coniugi non erano proprietari della casa in cui abitavano 4.4 che era verosimile che il precetto non gli fosse stato comunicato per non farlo preoccupare, come riferito dal teste A. , perché ciò gli avrebbe provocato un stress che poteva aggravare le infiammazioni intestinali portate dalla malattia 5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la contraddittorietà della motivazione sostenendo che l'irrilevanza, ritenuta dalla Corte di appello dell'assenza di altri accorgimenti per nascondere l'accordo simulatorio sarebbe una affermazione preconcetta perché, se vi fosse stato un contratto dissimulato la Corte avrebbe, verosimilmente egualmente dichiarato la simulazione dell'atto. 6 I cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto si risolvono nell'unitaria censura di un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta prova della simulazione assoluta. In via generale e preliminare occorre osservare che nessuna delle censure evidenzia uno specifico vizio di motivazione, ma la semplice non condivisione della motivazione, invece sussistente ed esauriente, della Corte di Appello. Occorre ancora rilevare - quanto al quinto motivo, la sua assoluta inconsistenza perché muove dal presupposto indimostrato di un preconcetto nel ragionamento della Corte di Appello, non considerando, invece, che la motivazione si fonda su quattro elementi da soli decisivi - l'inesistenza di una prova del pagamento del prezzo, indirettamente confermata anche dalla mancata risposta all'interrogatorio formale sia della moglie del N. , pure essa parte apparentemente venditrice, sia della parte acquirente, ossia della parte che, più dei venditori, aveva interesse a sostenere che la vendita non era simulata se effettivamente avesse pagato il prezzo, trovandosi nella condizione di avere pagato un prezzo e di vedersi sottratto l'immobile che avrebbe, in tesi, pagato - la permanente disponibilità dell'immobile - l'assenza di qualsiasi prova di un contratto di locazione e del pagamento di canoni o, comunque di corrispettivi, essendo del tutto indimostrate e comunque non risultando né nella sentenza, né secondo le allegazioni dei ricorrenti la deduzione di prove in merito all'esistenza del rapporto professionale che avrebbe giustificato la compensazione tra canoni e compensi - il rapporto di amicizia con l'apparente acquirente Le circostanze di cui ai precedenti punti d3 e d4 l'immobile nel Novembre - Dicembre 1993 sarebbe stato promesso in vendita al D.B. con l'intesa che sarebbe stato detenuto dai ricorrenti a titolo di locazione l'esistenza di un rapporto di collaborazione con il D.B. non risultano essere state dedotte e trattate nel giudizio di appello, né sono indicati in ricorso gli elementi che le possano confermare, così che, in questa sede, si risolvono in mere affermazioni neppure valutabili. Il terzo motivo fondato sulla pretesa violazione dell'art. 244 c.p.c. non attinge la ratio decidendi della sentenza la Corte di appello, pur affermando incidentalmente l'inammissibilità della testimonianza del testa A. , ha tuttavia proceduto alla sua valutazione nel merito, giudicandola irrilevante per l'inverosimiglianza dell'affermazione secondo la quale il precetto, regolarmente notificato, sarebbe stato tenuto nascosto al N. , circostanza che, peraltro, è ragionevolmente smentita dai fatti la vendita avvenuta a meno di un mese dal precetto e dagli altri elementi indiziari sopra evidenziati che comprovano il mancato pagamento del prezzo e la permanente disponibilità, protrattasi ininterrottamente per anni, dell'immobile senza pagamento di alcun corrispettivo. La violazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, oggetto del primo motivo, è smentita dalla semplice lettura della motivazione della Corte di Appello come sinteticamente riportata nelle precedenti osservazioni in fatto che ha analizzato tutti gli elementi addotti dagli appellanti per contrastare i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari della simulazione assoluta. Gli altri argomenti del terzo e del quarto motivo, fondati sulla mancata adozione di accorgimenti più raffinati per sottrarre il bene all'azione esecutiva o più tempestivi non sono di per sé decisivi a differenza che per la revocatoria ordinaria per l'accertamento della simulazione, ma costituiscono un elemento di contorno, utilizzato dalla Corte di appello a ulteriore conferma della simulazione dell'atto in quanto la Corte di Appello ha voluto anche dar conto delle ragioni che avevano indotto gli apparenti venditori a simulare il trasferimento anche in ordine a questi elementi di contorno la motivazione è, comunque convincente, non contrastata dai ricorrenti con l'allegazione di elementi che la possano far ritenere illogica, irragionevole o contraddittoria. Identiche considerazioni valgono quanto alle pretese necessità economiche, sulle quali la Corte di appello ha adeguatamente motivato e che, comunque, non sarebbero incompatibili con la simulazione, posto che, da un lato, è accertato che nessun prezzo è stato pagato e, dall'altro, proprio la simulazione, secondo la valutazione di merito e incensurabile in questa sede di legittimità della Corte territoriale, serviva a proteggere il patrimonio immobiliare dell'indebitato N. . 4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato . Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio e che sono state effettuate le comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e non è comparsa Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni e la proposta del relatore. Che non v'è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di Cassazione in quanto parte intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.