L’onere dell’insolvenza del fornitore grava sull’utilizzatore

Nel contratto di leasing l’utilizzatore che dichiari di aver ricevuto il bene che in realtà non gli è mai stato consegnato, rimane l’unico responsabile nei confronti della finanziaria e non può invocare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto ma solo agire per l’adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento dei danni.

Così si è pronunciata la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26687 del 28 novembre 2013, respingendo il ricorso promosso dal medico che era stato raggirato nell’acquisto di un ecografo. Il caso. Nel 1999 un ginecologo proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Firenze, avverso il decreto con il quale una società finanziaria gli aveva ingiunto il pagamento di £. 138.258.000, in relazione ad un contratto di leasing avente ad oggetto un ecografo per studio medico. Esponeva a tal uopo che per effetto di un raggiro posto in essere da un rappresentante commerciale della ditta fornitrice dell’apparecchio, era stato indotto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di consegna del bene, che nella realtà non aveva mai ricevuto. Ciò aveva consentito di ottenere il finanziamento dell’intero importo dovuto per l’acquisto che, tuttavia, era stato trattenuto dal rappresentante, cosicchè la fornitrice non aveva mai consegnato il macchinario al medico opponente. Mentre in prima istanza l’opposizione veniva accolta per mancanza di prove di avvenuta consegna del bene, la Corte di appello toscana, adita dalla finanziaria, aveva confermato il decreto ingiuntivo, sottolineando come la società avesse agito non per l’esecuzione degli obblighi contrattuali – non avendo il contratto prodotto effetti a causa della mancata consegna – ma per il risarcimento del danno. Era dunque da addebitare all’utilizzatore la responsabilità di aver indotto la società ad elargire un finanziamento per un bene che era stato falsamente indicato come già ricevuto, quando nella realtà dei fatti non era mai stato consegnato. Anche sulla scorta di quanto stabilito nel contratto di leasing reso inter partes, dunque, l’utilizzatore veniva ritenuto responsabile non solo per il fatto proprio ma anche per i comportamenti del fornitore. L’utilizzatore risponde della falsa dichiarazione. Il ginecologo ha, tuttavia, interessato della vicenda anche la Suprema Corte, denunciando ben quattro motivi di diritto nel proprio ricorso tutti, sostanzialmente, legati ad un preteso mancato riconoscimento della nullità – inesistenza del contratto di leasing, per omessa consegna del macchinario. I motivi sono stati esaminati congiuntamente dalla Corte, in quanto connessi, e dichiarati inammissibili sotto diversi profili, oltre che infondati. In primis la Corte ha rilevato l’omessa indicazione e/o allegazione dei documenti richiamati dal ricorrente, tale da non consentire l’esame ed il controllo di quanto denunciato. Ha poi aggiunto che l’asserita mancata consegna di un bene oggetto di leasing, come pure di compravendita o di locazione, non è causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, piuttosto costituisce inadempimento tale da legittimare azioni di adempimento, risoluzione contrattuale o risarcimento ei danni. Inoltre, l’avventatezza con la quale il medico ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto in consegna l’ecografo, lo aveva reso unico responsabile nei confronti della finanziatrice del leasing, con la conseguenza che la pronuncia di secondo grado risultava esente da vizi logici. Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso e, stante la difformità tra le sentenze di merito che poteva aver creato incertezza circa la corretta soluzione dal caso, ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 ottobre - 28 novembre 2013, n. 26687 Presidente Berruti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 1999 il Dott. R T. , medico ginecologo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, emesso su ricorso della s.p.a. Centro Leasing Banca, recante condanna al pagamento di L. 138.258.008 oltre interessi, in relazione ad un contratto di leasing avente ad oggetto un ecografo per studio medico. Ha dedotto l'opponente che, per effetto di un raggiro posto in essere da certo G O. , legale rappresentante della s.r.l. RWS, fornitrice dell'apparecchio di marca Toshiba , egli si è indotto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione in consegna del macchinario, che in realtà non gli è stato consegnato, dietro promessa che ciò sarebbe servito ad accelerare i tempi per la consegna effettiva. Sulla base della dichiarazione di accettazione l'O. ha ottenuto dalla Centro Leasing il finanziamento dell'intero prezzo del macchinario, per oltre L. 160.000.000, senza tuttavia versarne il prezzo alla Toshiba, la quale quindi non ha consegnato a RWS l'ecografo, che non è mai pervenuto all'utilizzatore. L'opponente ha resistito alla domanda di pagamento, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l'O. e la soc. RWS nel frattempo fallita . Si è costituito l'O. , resistendo alle domande, mentre il curatore del Fallimento è rimasto contumace. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, per non essere stata fornita la prova della consegna del bene oggetto del leasing. Proposto appello principale da Centro leasing ed incidentale dal T. , in contumacia del Fallimento RWS e dell'O. , la Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l'opposizione del T. , confermando il decreto ingiuntivo. Quest'ultimo propone quattro motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione 1.- La Corte di appello - premesso che la Centro Leasing ha agito per ottenere non l'esecuzione degli obblighi contrattuali, non avendo il contratto di leasing prodotto effetti per via della mancata consegna della mercé, ma il risarcimento dei danni - ha addebitato al T. la responsabilità di avere indotto la società opposta a versare a RWS l'intero importo del finanziamento, avendo egli sottoscritto la dichiarazione - che sapeva non veritiera - di avere ricevuto in consegna il macchinario. Ha escluso che sia configurabile alcuna negligenza a carico della Centro Leasing per avere effettuato il pagamento ed ha richiamato la clausola n. 2 del contratto di leasing, che addossa all'utilizzatore ogni responsabilità non solo per il fatto proprio, ma anche per i comportamenti del fornitore, per i quali anzi l'utilizzatore si è costituito garante nei confronti della società concedente. 2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1418 cod. civ., il ricorrente assume che la mancata consegna del macchinario manifesta la nullità-inesistenza dell'oggetto del contratto oggetto che peraltro è da ritenere non determinato, poiché il bene avrebbe dovuto essere individuato ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., tramite l'indicazione della marca, del modello, del numero di matricola e dell'anno di costruzione dati che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente specificati nella fattura, come disposto nell'atto di accettazione-ordine del 24 luglio 1997. Per contro, nella copia della fattura n. 106, che RWS ha inviato a Centro Leasing relativamente alla fornitura in oggetto, manca l'indicazione dell'anno di costruzione, del numero di matricola e del numero di telaio dell'apparecchio. La fattura menziona solo un documento di trasporto n. 166 del 24.10.1997, anch'esso senza indicazione del numero di matricola dell'ecografo. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto concludere che il contratto di leasing non ha prodotto effetti, per non essere mai stato messo a disposizione del conduttore il bene oggetto della locazione. Donde anche l'inefficacia delle clausole contrattuali richiamate dalla Corte di appello. 1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1363, 1366, 1370 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha effettuato un'erronea lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali, per non avere ritenuto che la mancata identificazione dell'apparecchio oggetto della locazione finanziaria, determinando il mancato acquisto del bene, avrebbe dovuto comportare il rifiuto del pagamento . La sentenza impugnata avrebbe omesso di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre e di applicare il criterio dell'interpretazione secondo buona fede. 1.3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1371 cod. civ., sempre a causa dell'erronea lettura delle clausole contrattuali per non avere ritenuto la concorrente, se non prevalente, responsabilità della concedente, il che, trattandosi di contratto a titolo oneroso, avrebbe dovuto comportare, nella realizzazione dell'equo contemperamento degli interessi delle parti , un equa ripartizione del danno fra concedente e utilizzatore. 1.4.- Il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 2043 cod. civ., per non avere la Corte di merito accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva dell'O. e della RWS per il danno subito dalla Centro Leasing, assolvendo esso ricorrente. 2.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili sotto svariati profili, oltre che non fondati. 2.1.- In primo luogo il ricorrente richiama contratto di leasing, fattura e documento di trasporto, dichiarazione di accettazione sottoscritta dal F. , singole clausole contrattuali di cui denuncia l'erronea interpretazione, ecc., senza dichiarare di avere prodotto i relativi documenti nel presente giudizio senza specificare se essi siano allegati ai fascicoli di parte ed a quali come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, si da consentirne a questa Corte l'esame ed il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. relativamente agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019 Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025 Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966 Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova . Tale requisito risulta imprescindibile quando il ricorrente metta in questione la correttezza dell'interpretazione dei documenti da lui richiamati, ad opera dei giudici di merito cfr. Cass. civ. 11 febbraio 2010 n. 8025 . 2.2.- In secondo luogo e soprattutto, le censure sollevate nei quattro motivi non sono congruenti con le ragioni poste a base della motivazione. Premesso che la mancata consegna del bene oggetto di compravendita, di locazione, di leasing o di altro contratto di godimento non è causa di nullità del contratto medesimo per indeterminatezza dell'oggetto - come prospetta il ricorrente - ma costituisce inadempimento e può fondare solo azioni di adempimento, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, le norme richiamate dal ricorrente in tema di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto non hanno nulla a che fare con le questioni dibattute in questa sede. A parte il fatto che il ricorrente non specifica se, in quale sede e tramite quali atti le relative questioni siano state sottoposte ai giudici di merito, la Corte di appello ha premesso che le domande della Centro Leasing vengono in considerazione come domande di risarcimento dei danni e che si tratta di accertare se tali domande siano fondate su fatti o comportamenti tali da giustificare un giudizio di responsabilità a carico dell'opponente. Tale responsabilità ha ravvisato nel fatto che il T. ha sottoscritto una dichiarazione non veritiera che attestava l'avvenuta consegna del macchinario oggetto di leasing, dichiarazione sulla quale la Centro Leasing ha fatto affidamento per erogare a RWS il finanziamento. Questa è la ratio decidendi della sentenza impugnata ed a queste argomentazioni il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le sue censure, dimostrandone l'inidoneità a giustificare la decisione. I motivi di ricorso non sono adeguati allo scopo. La Corte di appello ha rilevato che il T. ha imprudentemente sottoscritto una dichiarazione non veritiera di avvenuta consegna della mercé, ed ha ritenuto irrilevante la circostanza che, a termini di contratto, tale dichiarazione resa su modulo predisposto dalla concedente Centro Leasing - non contenesse una serie di indicazioni che a termini contrattuali avrebbe dovuto contenere, fra cui l'indicazione del numero di matricola e del numero di telaio dell'oggetto. Trattasi di valutazione di merito, suscettibile di riesame in questa sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione vizi che il ricorrente non ha in alcun modo denunciato, proponendo i suoi motivi di ricorso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ Il ricorrente non ha prospettato in che termini e per quali aspetti la sentenza impugnata sarebbe illogicamente, insufficientemente o contraddittoriamente motivata su questo punto, né ha esposto le ragioni per cui Centro Leasing dovrebbe essere ritenuta responsabile di un comportamento negligente. Pone invece con il quarto motivo una questione irrilevante, lamentando che non sia stata dichiarata la responsabilità esclusiva di RWS e dell'O. . Ma riconosce egli stesso che la Centro Leasing non ha chiesto una tale condanna, e che comunque la domanda - pur se proposta ed accolta - avrebbe avuto effetti irrilevanti, data l'accertata incapienza dei due principali responsabili. L'oggetto della controversia è per l'appunto su chi debba gravare l'onere dell'insolvenza del fornitore se sull'utilizzatore o sulla finanziatrice del leasing. La Corte di appello ha ritenuto, con ampia e circostanziata motivazione, che il ricorrente sia il responsabile esclusivo, per l'avventatezza con cui ha dichiarato di avere ricevuto un macchinario che in realtà non gli era stato consegnato e per il fatto che le clausole del contratto di leasing pongono a carico dell'utilizzatore tutti i rischi e le responsabilità per l'inadempimento del fornitore. Tali argomentazioni non sono state sostanzialmente confutate. 3.- Il ricorso non può che essere respinto. 4.- Considerata la peculiare natura della vicenda e la difformità fra le sentenze di merito, che può avere creato incertezza circa la corretta soluzione della vertenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.