



locazione | 06 Settembre 2013
Applicabilità ratione temporis della legge? Attenzione alla data di scadenza del contratto
di Andrea Paganini - Avvocato
L’art. 2, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 va interpretato nel senso che, tra i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, sono soggetti alla nuova disciplina, anche con riferimento alla doppia durata quadriennale, solo quelli che vedono realizzato il presupposto della rinnovazione nel vigore della nuova legge e, quindi, solo quelli per i quali il termine utile per la comunicazione della disdetta da parte del locatore è venuto a scadenza in epoca successiva al 30 dicembre 1998 e tale disdetta non è stata data, sicché la rinnovazione si è verificata nella vigenza della nuova legge.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 20376/13; depositata il 5 settembre)








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