La differenza tra modifica di un’obbligazione e novazione? L’animus novandi

L’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16050, depositata il 26 giugno 2013, relativamente alla controversa sussistenza di un contratto di locazione tra le parti coinvolte, questione decisiva per il giudizio. Inequivocabili pattuizioni contrattuali. In sede di merito, é stato affermato, interpretando il contratto preliminare di vendita, che quest’ultimo non ha estinto il precedente rapporto locativo , poiché da scrittura privata risulta che le parti hanno specificato che l’immobile è attualmente tenuto in locazione dalla promissaria compratrice , aggiungendo che il canone locatizio sarà corrisposto alla parte venditrice sino alla stipula dell’atto pubblico . Di conseguenza, la Corte d’appello ha concluso che dal tenore inequivocabile di tali pattuizioni si evince che, sebbene i contraenti avessero prima dichiarato che il possesso materiale del fabbricato veniva trasferito all’acquirente da oggi”, essi in realtà hanno inteso mantenere in vita il rapporto locativo e, in particolare l’obbligo di pagamento del canone . Elementi della novazione. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza di merito impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la novazione oggettiva esige l’ animus novandi , vale a dire l’inequivocabile intenzione di entrambi le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, l’ aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto e la causa novandi , intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo. Per gli Ermellini, l’esame condotto dalla Corte territoriale ha escluso la sussistenza degli elementi della novazione, pertanto, la congruità della motivazione adottata esclude la necessità dell’intervento della Corte di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 giugno - 26 giugno 2013, n. 16050 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo del 25.1.2011 in materia di contratto di locazione. Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all'entrata in vigore della stessa 4.7.2009 . La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa art. 360 bis n. 1 c.p.c. . Con due motivi la ricorrente denuncia 1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c., 1362 c.c. e 1363 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3. 2 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. circa la controversa sussistenza del contratto di locazione tra le parti coinvolte, risultata decisiva per il giudizio. I motivi, trattati congiuntamente, non sono fondati. È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità che l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisca una novazione e non comporti, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità. La novazione oggettiva esige, infatti, l' animus novandi , vale a dire l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto ai sensi dell'art. 1, 230 c.c. Cass. 6.7.2010 n. 15980 . Ciò che vuoi dire che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall' aliquid novi , ma anche dall' animus novandi , inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e dalla causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo. L'accertamento che su tali tre elementi volontà, causa ed oggetto del negozio compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato Cass. 9.3.2010 n. 5673 Cass. 9.3.2010 n. 5665 conf. Cass. 26.2.2009 n. 4670 . Nel caso in esame, pur non fermandosi apertamente sull'istituto della novazione, la Corte di merito ha però affermato, interpretando il contratto preliminare di vendita, che quest'ultimo non ha estinto il precedente rapporto locativo e ciò perché Al contrario, con la scrittura privata del 30.1.07 le parti hanno specificato che l'immobile è attualmente tenuto in locazione dalla promittente rectius promissaria compratrice ed hanno aggiunto che il canone locatizio sarà corrisposto alla parte venditrice sino alla stipula dell'atto pubblico. Ed la stessa Corte ha concluso che Dal tenore inequivocabile di tali pattuizioni si evince che, sebbene i contraenti avessero prima dichiarato che il possesso materiale del fabbricato veniva trasferito all'acquirente da oggi, essi in realtà hanno inteso mantenere in vita il rapporto locativo e, in particolare, l'obbligo del pagamento del canone con la precisazione di ulteriori dettagli. Ora, è ben evidente che l'esame condotto dalla Corte di merito ha escluso la sussistenza degli elementi della novazione e la congruità della motivazione adottata esclude la necessità dell'intervento della Corte di legittimità. Nessuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale può, quindi, essere imputata alla sentenza impugnata che ha correttamente e motivatamente interpretato la comune intenzione delle parti. Conclusivamente, il ricorso è rigettato . La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.