Spetta al giudice di merito la qualificazione giuridica del negozio oggetto di contesa

Inammissibile il ricorso per cassazione che contesti genericamente la mancata applicazione delle regole generali di interpretazione del contratto.

In Cassazione, i vizi di motivazione e/o legittimità sono ammissibili soltanto se articolati in modo tale da individuare con precisione la parte del percorso logico giuridico che risulti non correttamente motivato e/o la norma che si assuma violata nonché la diversa interpretazione che si ritiene applicabile. Il caso. Le ditte A e B sottoscrivevano un contratto mediante il quale B si impegnava ad eseguire lavori edili per A, in favore di diverso ente originariamente committente. La medesima scrittura privata veniva sottoscritta anche dal legale di B, al sol fine di ricevere assegni emessi da A in favore di B. La dazione di assegni svolgeva funzione di garanzia, tanto che si pattuiva che essi dovevano essere consegnati all'esecutrice dei lavori solo all'ultimazione dell'intervento, purché non vi fossero contestazioni e sempre che il corrispettivo non fosse stato già pagato. Sul punto, la Corte d'Appello risolveva la questione qualificando il rapporto - intercorso tra la ditta esecutrice dei lavori ed il suo legale - come negozio fiduciario intercorrente tra professionista e cliente, per effetto del quale l'avvocato doveva attenersi esclusivamente alle indicazioni ricevute direttamente dal mandante. La ditta committente ha proposto ricorso per cassazione. In punto di diritto, la questione affrontata rileva più dal punto di vista procedurale che sotto il diverso profilo del merito. È il giudice di merito che deve ricostruire la volontà delle parti. L'attività di ricostruzione della volontà delle parti negoziali, rapportata al contenuto del negozio, è procedura interpretativa finalizzata alla qualificazione giuridica della scrittura privata ed è attività riservata al giudice del merito. Compito del giudicante è quello di indicare e chiarire la motivazione logico giuridica posta a fondamento della decisione. Dunque, la decisione di merito potrà essere impugnata per cassazione solo per vizi connessi alla motivazione o per vizi di legittimità. Sotto questo profilo, per estratto Cass. n. 4178/2007, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, al quale è esclusivamente riservata l'indagine ermeneutica, censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione e la censura neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione . Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione - denunciabile con ricorso per cassazione - si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non potendo detti vizi consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Ricorso per cassazione e vizio logico e di motivazione. Di una medesima fattispecie possono sussistere diverse e contrastanti interpretazioni. Il giudice di merito, tra le diverse, sceglie quella applicabile al caso concreto esponendo il percorso logico-giuridico seguito. Tale scelta, insindacabile nel merito, può essere impugnata per vizi logico-giuridici della motivazione o per vizio di legittimità. Pertanto, parte ricorrente per cassazione, non potrà formulare una opposizione che si limiti a contestare la soluzione prescelta e parteggiare per la soluzione opposta, oppure, proporre una diversa interpretazione della volontà delle parti di competenza del giudice di merito ma dovrà necessariamente eccepire i vizi del percorso logico giuridico seguito dal giudicante. La decisione in commento, chiarisce che il ricorrente dovrà evidenziare l'inesattezza o inadeguatezza del percorso motivazionale articolato in funzione dei dati e/o delle regole giuridiche poste a fondamento della decisione. Il semplice richiamo alla mancata attuazione delle regole generali di interpretazione non bastano. Per potersi configurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto non è sufficiente che il ricorrente faccia semplice richiamo alla mancata attuazione delle regole generali di interpretazione, essendo, invece, necessario che indichi specificatamente i canoni che ritenga non osservati ed individui circostanze e termini disattesi dal giudice. In altre parole, il ricorrente dovrà individuare la parte del percorso logico giuridico che si ponga in attrito con la ratio della norma ritenuta violata. Per estratto, Cass. 2004 n. 9190 il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione con la quale non venga in alcun modo precisata, ma solo astrattamente declamata, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, ma dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata . In ragione di quanto sin qui esposto, la Cassazione ha ritenuto correttamente e congruamente motivato ed argomentato il percorso logico giuridico posto a fondamento della sentenza di merito, per l'effetto, ha rigettato l'impugnazione e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 7 febbraio 2013, n. 2988 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione 1 La sentenza impugnata App. Roma, depositata il 03.6.2010 , ha, per quanto qui rileva, confermando la sentenza di primo grado, ritenuto che, sulla base della formulazione della scrittura, questa fosse intercorsa solo tra la Prefab e la Cooperativa mentre l’Avv. G. l'aveva sottoscritta solo per ricevuta degli assegni e per accettazione dell'incarico di custodirli. L'autorizzazione a consegnarli alla Prefab era subordinata alle condizioni che i lavori non fossero stati pagati in altro modo nonché all'assenza di contestazioni da parte del Comune. Riguardo a tali condizioni, il legale doveva attenersi alle istruzioni della sua mandante si trattava, quindi, di negozio fiduciario di deposito, limitatamente alla cooperativa ed al suo legale, nell'ambito della transazione intercorsa tra impresa e committente. 2 - Ricorre per cassazione la Prefab, con unico articolato motivo resiste con controricorso l'intimata e chiede rigettarsi il ricorso. 3. - Questo il motivo Violazione artt. 1325, 1362, 1363, 1366 e 1773 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte erroneamente interpretato le clausole contrattuali esaminate ed ignoratene altre. 4. - Il ricorso é manifestamente privo di pregio in tutte le sue articolazioni. 4.1. - Non sussiste ed è, anzi, impropriamente prospettata la violazione delle indicate norme di legge. Invero, per potersi configurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto, non è sufficiente che il ricorrente faccia richiamo agli artt. 1362 ss. c.c, in quanto è necessario che vengano specificati i canoni in concreto non osservati ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione Cass., sez. lav., 22 novembre 2010, n. 23635 Cass., sez. II, 31 maggio 2010 n. 13242 Cass., Sez. lav., 1 luglio 2004, n. 12104 Cass., Sez. IL 20 agosto 1997, n. 7738 Cass., Sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1092 Cass., Sez. lav. 23 gennaio 1990, n. 381 , con il conseguente obbligo per il ricorrente di richiamare e specificare i canoni ermeneutici di cui assume la violazione, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato Certalex . Quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante Cass. 4 giugno 2007 n. 12946 e n. 12936 . 4.2. - il sindacato della Corte di Cassazione sugli esiti del procedimento di interpretazione del contratto può essere introdotto - come nella seconda parte del terzo motivo - anche deducendo il vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5, che fa riferimento ai vizi di motivazione. Infatti, la sentenza di merito è sindacabile in Cassazione sotto il profilo dell'interpretazione data al contratto qualora sia viziata da errori logici o di motivazione Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178 21 luglio 2004 n. 13379 25 febbraio 2004 n. 3772 13 luglio 1993 n. 7745, in motivazione . In tal caso, il sindacato di legittimità deve essere condotto non sulla ricostruzione della volontà delle parti, in quanto ciò riguarderebbe essenzialmente il risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito nella risoluzione della questio voluntalis , ma sull'individuazione dei criteri ermeneutici applicati nel processo logico del quale il giudice del merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui assegnati Cass. 13 maggio 2004 n. 9091 14 novembre 2003 n. 17248 16 settembre 2002, n. 13543 . L'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l'ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un'interpretazione diversa. In altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l'interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione con relativa dimostrazione dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative anche implicite che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue Cass. 17 luglio 2007 n. 15890, in motivazione 22 febbraio 2007 n. 4178 23 agosto 2006 n. 18375 . 4.3. - Nel caso di specie, non sussistono gli indicati vizi in quanto la Corte territoriale ha correttamente e congruamente rilevato, previo esame del contenuto e dell'intestazione della scrittura transattiva tra le parte committente e l'impresa esecutrice dei lavori, che la convenzione stessa era intervenuta tra tali due parti e che il legale della cooperativa committente l'aveva sottoscritta al solo scopo di svolgere limitate attività collegate a detta convenzione, espletate, tuttavia, nell'esclusivo interesse e su istruzioni del suo mandante. 5. - Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e il rigetto dello stesso . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano i motivi che sono alla base della relazione, che, ad ogni modo, rispetto a dette argomentazioni, il Collegio osserva che la parte ricorrente non ha puntualmente riportato in ricorso la globalità delle clausole negoziali rispetto alle quali lamenta una incongrua esegesi da parte della Corte territoriale Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato le spese seguono la soccombenza visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorario, oltre accessori di legge.