Nuove costruzioni solo se dotate di parcheggi annessi: è nulla ogni clausola contrattuale difforme

L’art. 41 sexies , l. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall’art. 18, l. 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbano essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell’edificio, e dei loro aventi causa.

Pertanto, sono nulle e sostituite ope legis dalla norma imperativa, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all’uso ed al godimento dei condomini tale regime è rimasto immutato dopo l’entrata in vigore della l. 28 febbraio 1985 n. 47 che all’art. 26, nello stabilire che gli spazi di cui all’art. 18, l. n. 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella l. 24 marzo 1989 n. 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l’inderogabilità del vincolo suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale. Con la sentenza n. 1753 del 24 gennaio 2013, la Cassazione affronta, sotto diversi profili, la questione relativa alla derogabilità o meno della disposizione normativa che prevede, in caso di costruzioni di nuovi immobili, l’obbligo di costruire, a disposizione delle unità abitative, un certo numero di parcheggi in proporzione variabile rispetto alla cubatura in costruzione. Il caso. La causa definita con la sentenza in esame ha origine dalla richiesta, azionata in giudizio, da alcuni condomini di uno stabile, di vedersi attribuita, a titolo di locale parcheggio, un’area sottostante il condominio da essi abitati, che invece, con apposita clausola inclusa nei contratti di compravendita degli appartamenti facenti parte del condominio, era stata attribuita in proprietà ed annesso uso esclusivo alla società immobiliare che aveva curato la vendita delle unità immobiliari. Il Tribunale e la Corte di Appello avevano ritenute nulle le clausole che derogavano al vincolo di utilizzo dell’area contestata come parcheggio e tale decisione viene altresì confermata dai giudici di Piazza Cavour, sottolineando la particolare funzione pubblicistica insita nella regola in esame, dettata dal legislatore al fine garantire un razionale ed ordinato sviluppo urbanistico. Nuove abitazioni e nuovi parcheggi gli obblighi di legge . La questione affrontata nella sentenza in commento trova la sua regolamentazione, in particolare, nell’art. 41 sexies, l. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall’art. 18, l. 6 agosto 1967 n. 765, che stabilisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi tale disposizione, secondo l’interpretazione maggioritaria offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la p.a., non potendo quest’ultima autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, giacché l’osservanza della norma costituisce condizione di legittimità della concessione edilizia, e spettando esclusivamente alla stessa p.a. l’accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della idoneità a parcheggio delle aree, con la conseguenza che il trasferimento del vincolo di destinazione su aree diverse da quelle originarie può avvenire soltanto mediante il rilascio di una concessione in variante. Parcheggi privati, nuovi condomini e successioni di leggi lo stato dell’arte . In realtà, in tema di rapporti tra nuove costruzioni ed obblighi di costruzione di annessi parcheggi, il susseguirsi d’interventi legislativi incidenti sulla limitazione dell’autonomia privata in ordine alle dimensioni minime di tali spazi ed al regime di circolazione ha determinato l’esistenza di tre diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra loro a i parcheggi soggetti ad un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un diritto reale d’uso in favore dei condomini e di un vincolo pertinenziale ex lege che non esclude l’alienabilità separatamente dall’unità immobiliare, disciplinati dall’art. 18, l. n. 765/1967 art. 41 sexies, l. n. 1150/1942 b i parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d’inscindibilità con l’unità immobiliare, introdotti dall’art. 2, l. n. 122/1989, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente, non trasferibili autonomamente c i parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e a circolazione libera d i parcheggi disciplinati dall’art. 12, comma 9, l. n. 246/2005 di definitiva liberalizzazione del regime di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio ma con esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni non ancora realizzate e a quelle per le quali non sia ancora intervenuta la stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, al momento della sua entrata in vigore. Vincolo di destinazione e clausole difformi sostituzione con la normativa vigente . L’art. 41 sexies, l. n. 1150/42, modificato come sopra, impone sulle aree destinate a parcheggio un vincolo di natura pubblicistica che, pur implicando la nullità delle clausole di riserva a favore del venditore e la conseguente loro sostituzione con la norma imperativa, non comporta per il compratore alcun obbligo di corrispondere ad un’integrazione del prezzo qualora dalla stipula del contratto sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo durante il quale il venditore non ha chiesto il conguaglio sul compenso originariamente pattuito per il trasferimento dell’immobile. Serve la trascrizione del vincolo di destinazione? Il vincolo di destinazione a parcheggio nelle aree di pertinenza delle costruzioni costituisce un limite legale della proprietà privata per scopo di pubblico interesse e, pertanto, si trasferisce con essa senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda volta all’accertamento del diritto d’uso derivante da quel vincolo, ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell’art. 2652, comma 1, n. 6, c.c Lo spazio per il parcheggio non viene realizzato quid iuris? In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, si è stabilito che, ove lo spazio da adibire a parcheggio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e sia stato impiegato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura diversamente dall’ipotesi in cui allo spazio realizzato conformemente al progetto sia stata data una diversa destinazione in sede di vendita se possono ravvisarsi a carico del costruttore responsabilità di natura amministrativa ed eventualmente penale, non possono, per contro, individuarsi responsabilità d’ordine privatistico né oneri di ripristino dello status quo ante infatti, in tale caso, il bene soggetto ex lege al vincolo pertinenziale il parcheggio non è mai venuto a esistenza e il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto a oggetto alcuna porzione di esso né può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai venuto a esistenza, ma semmai solo a una tutela risarcitoria, in ragione dell’ampio campo applicativo proprio degli artt. 871 e 872 c.c., in favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari tali principi trovano applicazione anche nell’eventualità in cui l’area destinata a parcheggio non sia sufficiente a soddisfare tutti i condomini, non essendo rispettata la proporzione prescritta dalla legge. Il vincolo di destinazione solo per le aree previste e non quelle in eccedenza . Il vincolo di pertinenzialità di cui agli artt. 18, l. n. 765/67 26, ultimo comma, l. n. 47/85 e 41 sexies, l. n. 1150/42, non si estende necessariamente a tutte le aree destinate a parcheggio, ma solo a quelle che rientrano nella proporzione stabilita dall’art. 18, l. n. 765/67 un metro quadrato di area di parcheggio per ogni venti metri cubi di costruzione , con la conseguenza che non sono soggetti a tale vincolo i parcheggi realizzati in eccedenza pertanto la sola circostanza che un’area di parcheggio si trovi in un edificio realizzato dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione non è, di per sé, sola, idonea a dar luogo ad una presunzione di sussistenza del suddetto vincolo pertinenziale, essendo al riguardo necessario che la parte attrice, che chiede la tutela di un suo asserito diritto fondato sull’anzidetta normativa speciale, deduca e provi, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. trattandosi di un elemento costitutivo del preteso diritto , che lo spazio in questione rientri nella proporzione in precedenza specificata, e non costituisca, invece, un’area ulteriore rispetto a quella adibita e legalmente vincolata a parcheggio. Vincolo di destinazione per i parcheggi sì per i condomini, no per parcheggi a pagamento . Affinché sia realizzata la finalità di interesse pubblico voluta dall’art. 41 sexies, l. n. 1150/42 decongestionare il traffico prodotto negli spazi pubblici adiacenti ai nuovi edifici , è imposto quindi, come visto in precedenza, che ogni nuovo edificio sia dotato di un’area di parcheggio, cioè che tale area sia a servizio dell’edificio stesso da ciò consegue che la finalità legislativa non sarebbe certo raggiunta se l’area di parcheggio, conservando la generica destinazione a parcheggio ma non di quella specifica di parcheggio asservito all’edificio, venisse destinata a parcheggio pubblico o privato a pagamento, in quanto in tali ipotesi non sarebbe realizzata affatto la finalità per cui il vincolo risulta imposto, e cioè l’esecuzione dell’area di sosta temporanea a disposizione di tutti coloro che accedono allo stabile. Profili processuali la legittimazione attiva . La legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edificio di nuova costruzione ai sensi dell’art. 41 sexies, l. 17 agosto 1942 n. 1150 spetta non già all’amministratore del condominio, ma ai singoli compratori delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori. Di tale principio fa applicazione la sentenza in commento, riconoscendo agli stessi condomini la legittimazione attiva a proporre la domanda relativa, appunto, all’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio del seminterrato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 dicembre 2012 - 24 gennaio 2013, numero 1753 Presidente Felicetti – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione del 10 aprile 1990 il dr. I.A. , unitamente ad altri condomini del fabbricato sito in omissis , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'Immobiliare S. Giuseppe s.a.s. di Elvira Grimaldi & amp C. per sentir dichiarare che il seminterrato del fabbricato, destinato a superficie di parcheggio in virtù della licenza di variante prot. numero 956 rilasciata il 6 marzo 1971 era e restava destinata permanentemente all'uso di parcheggio ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 765 del 1967 e dell'articolo 26 della legge numero 47 del 1985 per sentir dichiarare ancora la nullità delle clausole contenute negli arti 2 e 6 del Regolamento di Condominio depositato tra gli atti del notaio Rungi con verbale del 26 febbraio 1975 registrato e trascritto negli atti di compravendita delle singole unità abitative in cui la predetta Immobiliare, sottraendo lo spazio del seminterrato alla sua inderogabile destinazione escludendolo dai trasferimenti, si era riservata non solo la proprietà, ma anche l'uso esclusivo del seminterrato stesso . Alla stregua di ciò chiedeva che le anzidette clausole venissero sostituite dalle norme imperative violate con la conseguente condanna della menzionata Immobiliare a rendere libero da cose e persone il seminterrato per consentire ai condomini del fabbricato l'utilizzazione delle superfici seminterrate conformemente alla sua inderogabile destinazione e con la ulteriore condanna della stessa convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai condomini per il denegato uso del seminterrato a garage, da liquidarsi in separata sede. Nella costituzione della convenuta, con l'intervento di alcuni dei condomini appartenenti al Condominio dell'indicato fabbricato e con l'integrazione del contraddittorio ordinata nei confronti degli altri condomini non costituiti, la Sezione stralcio del Tribunale di Napoli, all'esito dell'esperita istruzione, con sentenza numero 8811 del 1999 depositata il 17 novembre 1999 , accoglieva per quanto di ragione la domanda degli attori e degli interventori, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli stessi, da liquidarsi in separata sede, rigettandola per il resto, e dichiarando, altresì, l'inammissibilità della formulata domanda riconvenzionale. Interposto appello da parte di I.A. e nella costituzione dell'appellata Immobiliare San Giuseppe che proponeva, a sua volta, appello incidentale condizionato , nonché degli interventori in primo grado B.E. e S.G. che aderivano all'appello principale , previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini che rimanevano, peraltro, contumaci , la Corte di appello di Napoli, con sentenza numero 2692 del 2006 depositata il 4 settembre 2006 , adottava, in accoglimento per quanto di ragione sia dell'appello principale che di quelli incidentali, le seguenti statuizioni 1 dichiarava che il seminterrato dedotto in controversia, destinato a superficie di parcheggio nella proporzione obbligatoria di un metro quadrato ogni venti metri cubi di costruzione, in virtù della rilasciata licenza edilizia, era destinato inderogabilmente ed in perpetuo all'uso di parcheggio in favore dell'appellante principale e degli appellanti incidentali B.E. e S.G. , e tanto ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 765 del 1967 e dell'articolo 26 della legge numero 47 del 1985 2 dichiarava la nullità delle clausole contenute negli artt. 2 e 6 del Regolamento di Condominio ritualmente depositato, registrato e trascritto e negli atti di compravendita delle due unità immobiliari int. 2 e int. 17 di proprietà dell'appellante I.A. nonché nell'atto di compravendita dell'unità immobiliare int. numero 18 di proprietà degli appellanti B. e S. nella parte in cui la Immobiliare S. Giuseppe s.a.s. già s.r.l. , sottraendo lo spazio alla sua inderogabile destinazione escludendolo dai trasferimenti, si era riservata, oltre la proprietà, anche l'uso del seminterrato stesso 3 disponeva la sostituzione della norma imperativa articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942, secondo il testo introdotto dall'articolo 18 della legge numero 765 del 1967 alle predette clausole illegittime regolamentari, ordinando al competente Conservatore di eseguire le relative annotazioni 4 dichiarava l'inammissibilità delle altre domande proposte nei confronti della suddetta Immobiliare 5 condannava l'appellante principale e gli appellanti incidentali B. e S. al pagamento, in favore della predetta Immobiliare, delle rispettive somme dovute a titolo integrativo per il diritto di uso delle aree destinate a parcheggio, oltre interessi e rivalutazione 6 condannava la suddetta Immobiliare alla rifusione delle metà delle spese del grado dichiarandone compensata la residua metà in favore dell'appellante principale e degli appellanti incidentali B. e S. . A sostegno dell'adottata decisione, la Corte territoriale ravvisava la fondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale dei sigg. B. e S. anche con riferimento alla domanda di declaratoria di nullità delle ricordate clausole contenute del Regolamento condominiale e riportate nei rispettivi atti di compravendita alla stregua secondo la giurisprudenza di legittimità della inderogabilità del disposto di cui all'articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942 come modificato dall'articolo 18 della legge numero 765 del 1967 , che poneva, per l'appunto, un vincolo pubblicistico di destinazione che non avrebbe potuto subire deroghe negli atti privati di disposizione degli spazi adibiti a parcheggio. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Immobiliare S. Giuseppe s.a.s., articolato in un unico complesso motivo. Si sono costituiti con controricorso in questa sede gli intimati B.E. , S.G. e I.A. . Il difensore della società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con l'unico complesso motivo proposto la ricorrente ha dedotto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e segg. c.c., 1470 e segg. c.c., 2932 c.c., 817 e segg. c.c., 1117 c.c., 832 c.c., nonché degli artt. 99 e 112 cpc, della legge numero 1150 del 1942, della legge numero 47 del 1985, della legge numero 765 del 1967, della legge numero 246 del 2005 e dell'articolo 3 Cost., congiuntamente alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in virtù dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. . A corredo del formulato motivo la ricorrente ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile nella fattispecie, vertendosi nell'ipotesi di un ricorso proposto avverso una sentenza pubblicata il 4 settembre 2006 e, quindi, successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d. Igs. numero 40 del 2006, e precedentemente all'abrogazione dello stesso articolo 366 bis per effetto dell'articolo 47, comma 1, lett. a, della legge numero 69 del 18 giugno 2009 di affermare i seguenti principi - che la normativa stabilita dalla legge 17 agosto 1942, numero 1150, ed, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, numero 1150, non si applica al caso in cui non risulti sussistente all'epoca in cui è sorto un Condominio alcun rapporto tra l'area seminterrata dell'edificio condominiale e le unità immobiliari dell'edificio stesso, per essere l'area stessa mai stata adibita a parcheggio, in quanto destinata, sin dalla sua realizzazione, ad un uso diverso da quello progettualmente previsto - che la normativa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 novembre 2005, numero 246, intervenuta nel corso di un giudizio proposto da una parte per sentir dichiarare che l'area seminterrata di un edificio condominiale venga destinata permanentemente all'uso di parcheggio ex lege 6 agosto 1967, numero 765, e ai sensi della delle 28 febbraio 1985, numero 47, si applica al caso in cui nessuna situazione giuridica risulta perfezionatasi definitivamente con pronuncia passata in giudicato in capo al soggetto che promosso il relativo giudizio, in questione, e che, quindi, al giudice all'uopo adito deve provvedere in ordine all'applicazione nell'ambito del giudizio stesso della normativa di cui alla legge 28 novembre 2005, numero 246, innanzi indicata - che la mancata applicazione nella fattispecie di cui sopra della normativa di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, numero 246, in questione, concretizza violazione del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana, venendosi ad applicare con riferimento a fattispecie oggettivamente identiche una disciplina giuridica diversa unicamente sull'assunto presupposto del diverso dato temporale in cui il relativo giudizio abbia avuto origine - che, ai fini del trasferimento del diritto di uso del parcheggio posto in un edificio condominiale, risulta necessario che il singolo Condominio dell'edificio stesso, nell'ambito del giudizio all'uopo promosso, offra e chieda che venga determinato l’ onere corrispettivo in proposito, proponendo nel giudizio del quale si discute ogni conseguente domanda e/o richiesta, anche ai sensi ed in applicazione dell'articolo 2932 c.c In termini essenziali, la società ricorrente ha, in primo luogo, inteso contestare, nella presente sede, la legittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo che - sul presupposto che non sussistesse, all'epoca in cui era sorto il Condominio dell'edificio dedotto in controversia, alcun rapporto tra l'area seminterrata dell'edificio condominiale e le unità immobiliari dell'edificio stesso - sarebbe stata, nella specie, inconfigurabile qualsiasi pretesa violazione come quella oggetto del giudizio della normativa che aveva vietato la separata negoziazione delle aree destinate a parcheggio rispetto alle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio. Sotto altro profilo, la ricorrente ha voluto confutare la pronuncia oggetto del ricorso nella parte in cui era stata ritenuta inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa la sopravvenuta normativa di cui all'articolo 12 della legge numero 246 del 2005, in applicazione della quale gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma dell'articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942 non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da essi e ciò sull'assunto che la normativa stessa avrebbe potuto trovare applicazione solo per il futuro. Sotto un ulteriore profilo la ricorrente ha prospettato la supposta illegittimità della sentenza impugnata, deducendo l'inammissibilità della domanda avversa che, ancorché fondata sulla richiesta di trasferimento del preteso diritto di uso del parcheggio, non era stata accompagnata dall'offerta o dalla istanza di determinazione di qualsivoglia onere corrispettivo in proposito. 2. Il complesso motivo è infondato con riferimento a tutte le distinte articolazioni in cui è stato svolto in relazione alle richiamate violazioni di legge, rilevandosi, peraltro, che esso non risulta corredato come prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie da un'appropriata e chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale è stata assunta l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, oltre che da una specifica ed autonoma sintesi del vizio motivazionale addotto sotto il profilo dell'insufficienza del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale. Deve, in primo luogo, sottolinearsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. numero 10999 del 2001 Cass. numero 22889 del 2007 e Cass. numero 3393 del 2009 , nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio a norma dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967 numero 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo legale da cui derivano, sicché si verte in una ipotesi di litisconsorzio tipicamente facoltativo ai sensi dell'articolo 103 c.p.c. e non occorre quindi che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini con la conseguenza che, in sede impugnatoria, non si ricade in una ipotesi di inscindibilità delle cause e, quindi, di necessità dell'integrazione del contraddittorio, non configurandosi un caso di litisconsorzio necessario, nemmeno sotto il profilo meramente processuale . Del resto, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio cfr, da ultimo, Cass. numero 18375 del 2010 pertanto, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato alle parti rimaste contumaci nei precedenti gradi di giudizio come verificatosi nella fattispecie , rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti delle medesime parti contumaci situazione determinatasi, per l'appunto, nel caso in questione . Ciò posto, rileva il collegio che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte v. Cass. numero 12495 del 1993 Cass. numero 2036 del 1997 Cass. numero 13857 del 2001 Cass. numero 1221 del 2006 e, da ultimo, Cass. numero 15509 del 2011 , alla quale si è correttamente conformata la Corte territoriale partenopea, l'articolo 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 numero 1150, introdotto dall'articolo 18 legge 6 agosto 1967 numero 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi ' causa. Pertanto, sono nulle e sostituite ope legis dalla norma imperativa, ai sensi dell'articolo 1419, comma secondo, c.c. le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini. Si è, inoltre, evidenziato che tale regime è rimasto immutato dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 numero 47 che all'articolo 26, nello stabilire che gli spazi di cui all'articolo 18 legge numero 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, assolvendo soltanto alla funzione di conferire certezza alla già evincibile regola secondo cui detti spazi possono essere oggetto di atti e rapporti separati, fermo restando quel vincolo pubblicistico, ed ha trovato conferma nella legge 24 marzo 1989 numero 122 che, nel raddoppiare la superficie minima obbligatoria degli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, contempla l'inderogabilità del vincolo suddetto, come connotazione necessaria del rapporto pertinenziale. Alla stregua di tali principi, quindi, deve escludersi - come, invece, dedotto dalla ricorrente - che non fosse applicabile nel caso di specie il vincolo pubblicistico ed inderogabile imposto dal citato articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942 per la sola circostanza che l'area seminterrata dell'edificio condominiale fosse stata destinata, di fatto, ad un uso diverso da quello progettualmente previsto e che, quindi, non fosse stata, in effetti, adibita a parcheggio. Proprio la formalizzata richiesta di condono conferma che l'area in questione avente la sua destinazione a spazio per parcheggio, per come accertato, in fatto, in base alle risultanze documentali ritualmente acquisite e alle emergenze delle relazione del c.t.u. esisteva nella sua materialità e che la società ricorrente intendeva unicamente regolarizzare l'arbitrario mutamento di destinazione di uso, conformando lo stato di fatto a quello di diritto. Esattamente, pertanto, la Corte distrettuale ha escluso ogni rilevanza giuridica a tale aspetto, evidenziando, altresì, come, ove fosse stato anche eventualmente possibile il rilascio di una concessione edilizia in variante tale da comportare il cambiamento del regime dell'area destinata a parcheggio, sarebbe stato necessario, in ogni caso, richiedere, in funzione dell'ottenimento della concessione stessa, non già l'abolizione dell'area destinata a parcheggio, bensì il trasferimento del parcheggio medesimo su altra zona appositamente individuata nell'atto amministrativo di assenso. In virtù di tanto, quindi, la Corte territoriale ha puntualmente riconfermato che, sulla scorta del citato articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942 come introdotto dall'articolo 18 della legge numero 765 del 1967 , nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza di esse dovevano essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, in tal senso imponendosi un vincolo pubblicistico di destinazione che incideva, con effetti necessariamente inscindibili, sia nel rapporto pubblicistico di concessione-autorizzazione sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, con la conseguenza che detto vincolo è venuto a caratterizzarsi per la sua inderogabilità e perpetuità, senza poter, quindi, essere superato dalla richiesta di condono edilizio, la cui finalità è solo quella di sanare l'assenza di titolo abilitativo alla realizzazione edificatoria del privato. Di conseguenza, la violazione o l'elusione, nella vendita delle singole unità abitative di un edificio - separatamente dalla vendita dell'area accessoria di esso -, del vincolo pubblicistico di destinazione di tale area a parcheggio articolo 18 legge 6 agosto 1967 numero 765 e 26 legge 28 febbraio 1985 numero 47 ha come esattamente statuito dalla Corte di appello di Napoli determinato, nel caso di specie, la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui è conseguita la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unità abitative e a carico dell'area accessoria, che perciò non è divenuta oggetto di proprietà comune dei proprietari delle suddette unità. Rileva, inoltre, il collegio che è altrettanto infondata la doglianza relativa alla supposta applicabilità, nella fattispecie, dello jus superveniens costituito dall'articolo 12, comma nono, della legge numero 246 del 2005. Infatti, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Corte cfr. Cass. numero 4264 del 2006 e, da ultimo, Cass. numero 9090 del 2012, ord. ed applicato dalla Corte partenopea, va condivisibilmente riconfermato senza che possa ritenersi sussistente alcuna violazione dell'articolo 3 Cost. il principio secondo cui, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il citato articolo 12, nono comma, della legge numero 246 del 2005, che ha modificato l'articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e, dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore. Si deve, infine, rilevare anche l'infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla supposta illegittimità della sentenza impugnata in virtù dell'assunta inammissibilità della domanda avversa che, ancorché fondata sulla richiesta di trasferimento del preteso diritto di uso del parcheggio, non era stata accompagnata dall'offerta o dalla istanza di determinazione di qualsivoglia onere corrispettivo in proposito. Al riguardo deve, infatti, osservarsi che la determinazione del corrispettivo del diritto di uso dello spazio adibito a parcheggio in virtù del suddetto inderogabile vincolo ex lege costituiva una conseguenza, sollecitata dalla società costruttrice-venditrice, dell'accoglimento della domanda volta al riconoscimento del menzionato diritto e non era richiesto che fossero gli stessi condomini ad invocare la determinazione giudiziale di tale corrispettivo in funzione della proponibilità della loro domanda. Oltretutto, la stessa società Immobiliare S. Giuseppe s.a.s. oggi ricorrente aveva richiesto, in quanto appellata ed appellante incidentale in via condizionata , al giudice di secondo grado proprio la quantificazione di detto corrispettivo, al quale la stessa Corte di appello ha provveduto, sulla scorta delle conferenti risultanze della c.t.u., in conseguenza del riconoscimento del diritto dei tre condomini partecipanti al giudizio di appello all'uso dello spazio destinato a parcheggio dell'edificio condominiale per quanto precedentemente evidenziato. 3. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale , delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, numero 140 applicabile nel caso di specie in virtù dell'articolo 41 dello stesso D.M. cfr. Cass., S.U., numero 17405 del 2012 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.