Ormai è tardi: contratto definitivo firmato, la scrittura precedente non ha più valore

Firma il contratto definitivo e poi si ricorda di aver stipulato una scrittura precedente ad un prezzo inferiore. Ma è troppo tardi.

Il caso. Un uomo si era rivolto al tribunale di Grosseto per far dichiarare l’annullamento del contratto di compravendita con il quale aveva acquistato, per il prezzo di 480 milioni di lire, un immobile. Una dimenticanza molto onerosa. L’annullamento veniva chiesto da parte dell’acquirente perché, solo successivamente alla stipula del rogito notarile, aveva ritrovato una scrittura che fissava il prezzo a 403 milioni di lire. Ma, secondo i giudici di merito, il compratore avrebbe dovuto far valere la scrittura prima della stipula del contratto definitivo, con il quale le parti avrebbero potuto liberamente rinegoziare il prezzo. L’uomo ricorre pertanto per cassazione, affermando che l’errore in cui era incorso era motivo di annullamento del contratto definitivo. Tuttavia la Cassazione non si discosta da quella che è la decisione dei giudici di merito e dall’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Ciò che conta è il contratto definitivo. L’esistenza di una opzione ad un prezzo meno oneroso, contenuta in un patto aggiunto al contratto preliminare, non attiene all’efficacia del negozio, con riferimento a circostanze o eventi futuri esterni, bensì ad un pregresso regolamento negoziale d’interessi al quale è sopravvenuto, sostituendolo del tutto, quello contenuto nel successivo contratto definitivo , salvo non risulti la prova scritta in caso di contratto avente ad oggetto beni immobili di un accordo contemporaneo alla stipula del definitivo Cass., n. 9063/2012 . Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta. Per questo il ricorso viene rigettato dalla Corte di Cassazione e il ricorrente condannato al rimborso delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 – 27 novembre 2012, n. 21094 Presidente/Relatore Piccialli Svolgimento del processo Con atto notificato il 16.10 1997 M R. citò al giudizio del Tribunale di Grosseto M C. al fine di sentir pronunziare l'annullamento del contratto di compravendita, stipulato con atto pubblico del 20.2.1995,con il quale aveva acquistato dalla suddetta, per il prezzo di 480 milioni di lire, un immobile sito in R. . A sostegno della domanda l'attore esponeva che con la C. aveva prima stipulato un contratto preliminare, del 20.10.89, prevedente il prezzo di 310 milioni di lire, sul quale aveva versato alcuni acconti che,con successiva scrittura privata del 20.7.90, era stato risolto il precedente contratto,con restituzione degli acconti, concessione di un'opzione per l'acquisto al medesimo prezzo, da esercitarsi entro il 30/12/94, e contemporanea stipula di un contratto di locazione che, con successiva postilla , apposta il 18.2.92 sul retro della precedente scrittura, le parti avevano prorogato l'opzione al 31.12.95, determinando il prezzo in L. 403.000.000 che all'atto della stipula del rogito notarile l'acquirente, dimentico di tale ultimo patto, aveva accettato di acquistare il bene per il maggior prezzo di L. 480.000.000 che, successivamente al ritrovamento del documento, l'istante si era reso conto dell'errore in cui era incorso la cui essenzialità e riconoscibilità ne avrebbe così viziato il consenso. La domanda la cui fondatezza era stata contestata dalla convenuta, fu respinta dall'adito tribunale con sentenza n. 473/03, che, impugnata dal soccombente, con resistenza dell'appellata, veniva confermata dalla Corte di Firenze, con quella n. 823 del 7/3-3/4/06, sulla base della essenziale considerazione secondo cui,non rientrando il prezzo in alcuna delle tassative previsioni di cui all'art. 1429 c.c., non avrebbe potuto farsi luogo all'annullamento per errore. Soggiungeva la corte che l'obbligazione contratta con la scrittura del 20.7.90 e la successiva postilla del 18.2.92 avrebbe dovuto esser fatta valere soltanto prima della stipula del contratto definitivo, con il quale le parti avrebbero potuto liberamente, come già avvenuto in precedenza, rinegoziare il prezzo. Ricorre il R. con quattro motivi, illustrati con successiva memoria. Resiste la C. con rituale controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà della motivazione,nella parte in cui l'errore viene riferito al prezzo del contratto,pur essendosi,in precedenza e correttamente, dato atto che lo stesso era consistito nel non aver ricordato, all'atto della stipula notarile della compravendita, la vigenza del contratto stipulato il 20.7.90 e prorogante, in virtù della postilla a tergo, il diritto di opzione per il prezzo inferiore a quello convenuto,errore essenziale che avrebbe viziato il consenso. Il motivo è manifestamente infondato, non evidenziando alcun profilo di illogicità tra le due proposizioni, attenendo l'una all'esposizione degli estremi in fatto della vicenda, così come dedotti dalla parte attrice, l'altra alla qualificazione giuridica, spettante al giudice, della circostanza posta a base della domanda di annullamento del contratto,che escludendo l'essenzialità del dedotto errore,non contraddice in alcun modo la suesposta premessa. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 1429 c.c., sostenendosi la non tassatività dell'elencazione contenuta nella citata norma, che sarebbe meramente esemplificativa, essendo necessari e sufficienti, ai fini dell'annullamento l'essenzialità dell'errore, in quanto determinante il consenso, e l'incidenza sull'oggetto del contrattola intendersi in senso ampio. Il motivo è privo di fondamento,alla luce della giurisprudenza di questa Corte,dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare,costante nell'escludere che tra gli elementi, tassativamente indicati dall'art. 1429 c.c., ai fini dell'essenzialità dell'errore comportante l'annullamento del contratto,rientrino il valore della cosa formante oggetto di una compravendita o il prezzo Cass. 16031/07, 11879/02, 8290/93, 721/77 , a meno che la fallace rappresentazione non sia dipesa da un errore su una qualità essenziale della res empia Cass. nn. 2935/96, 985/98 , accordando l'ordinamento per siffatti casi,ove ricorrano le altre particolari condizioni, lo specifico e diverso rimedio della rescissione. Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione, per non aver rilevato la sussistenza di una presupposizione, costituita dalla precedente situazione di fatto assurgente a presupposto della volontà negoziale . Il motivo è manifestamente infondato, per l’inconferenza del richiamo all'istituto della presupposizione , elemento accidentale del contrattoci costruzione dottrinale e giurisprudenziale, che non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso esterna , che pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed aggettivo presupposto di efficacia,assumendo per entrambe le parti, o anche per una di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra - valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale,il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso v. Cass. n. 1235/07, 25401/09 . La dedotta preesistenza dell'opzione ad un prezzo meno oneroso, contenuta in un patto aggiunto al contratto preliminare,non attiene all'efficacia del negozio,con riferimento a circostanze o eventi futuri esterni, bensì ad un pregresso regolamento negoziale d'interessi al quale è sopravvenuto,sostituendolo del tutto, quello contenuto nel successivo contratto definitivo, a meno che non risulti la prova che nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere fornita per iscritto , di un accordo contemporaneo alla stipula del definitivo, che abbia espressamente mantenuto in vigore obblighi o prestazioni contenute nel preliminare v. Cass. n. 9063/12 . Con il quarto motivo si lamenta, infine, insufficienza di motivazione,per non avere spiegato le ragioni giuridiche inducenti a considerare l'errore attinente al prezzo. Il motivo ancor prima che infondato dacché la dedotta amnesia ad oggetto dell'opzione si rifletteva sul prezzo nella stessa contemplato , è inammissibile,alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche S.U. n. 261/2003, conf. nn. 4593/00, 19/02, 10922/04 . Il ricorso va,conclusivamente, respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese processuali,che liquida in complessivi Euro 3.800,00,di cui 200 per esborsi.