Nel contratto ci sono una clausola compromissoria ed una di devoluzione ad un foro elettivo: arbitrato o processo?

Nell’incertezza sulla loro effettiva volontà, prevarrà la competenza del giudice ordinario.

L’ordinanza del Tribunale di Milano dello scorso 10 settembre risolve un peculiare problema e può essere considerata una nuova fattispecie a chi devolvere le controversie se nel contratto sono inserite una clausola compromissoria ed una che individua, invece, un foro esclusivo? La vicenda. Il giudizio, da quel che è dato dedurre dal testo, riguarda l’opposizione ad un decreto ingiuntivo cui è stata concessa la provvisoria esecuzione. Infatti il credito era stato provato da una lettera contenente un riconoscimento di debito da parte dell’ingiunto che, però, poi, non l’aveva disconosciuto con l’opposizione de qua. Il giudice, rilevata la presenza di entrambe le clausole sopra descritte e l’incertezza sull’effettiva volontà delle parti, ha ritenuto prevalente la sua competenza, esulando dai suoi compiti le difficili modalità di esecuzione del decreto, tanto più che le stesse non sono oggetto del presente giudizio. Arbitro o giudice, questo è il dilemma! Nella prassi contrattuale, soprattutto quella commerciale e societaria, la parti sono solite inserire una clausola compromissoria. Con essa pattuiscono che tutte le controversie, insorte od insorgende, saranno devolute ad un collegio arbitrale. Questa consuetudine è stata spesso aspramente criticata, perché vista come una preclusione all’accesso alla giustizia, un limite all’azione giudiziale Mazzon, Devoluzione della controversia in arbitrato come rinuncia alla giurisdizione dello Stato . Si ricordi come, dopo l’introduzione della mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/10, le opinioni divergano sul fatto che la presenza di questa clausola escluda il ricorso al tentativo obbligatorio o che entrambi gli istituti possano essere esperiti purchè l’arbitrato segua la mediaconciliazione Spataro, Arbitrati e mediazione civile e le clausole arbitrali? . In ogni caso, stante la volontà delle parti di ricorrere ad una soluzione alternativa al processo ADR , la presenza di questa postilla è incompatibile con la scelta di devolvere le eventuali controversie ad un foro elettivo, cioè da loro prestabilito. Nel caso in esame avevano pattuito di adire il foro di Milano, che diventa così esclusivo. Orbene nella fattispecie il contratto conteneva entrambe ed in questo modo era difficile interpretare la volontà degli stipulanti. Eccezione di lite compromissoria. Per completezza d’informazione si citi il caso in cui il G.I. non può accogliere l’eccezione di lite compromessa Trib. di Siena n. 291/12 fattispecie in tema di refusione danni da sinistro stradale, già esaminata per i profili di incostituzionalità e le deroghe al divieto di liquidazione degli oneri accessori imposto dalle nuove tariffe forensi , non presa in esame dalla sentenza annotata, ma strettamente connessa al tema in esame. Infatti la clausola compromissoria, stante la sua natura contrattuale, deve essere espressamente approvata e sottoscritta da entrambe le parti. Questo requisito, però, secondo il giudice senese, verrebbe meno in tutti i contratti standard, come quello assicurativo, ove l’altro contraente ha scarso potere negoziale e si trova a dover approvare condizioni predisposte unilateralmente dal proponente. In realtà la giurisprudenza costante e maggioritaria considera approvate e sottoscritte tutte quelle postille non espressamente contestate da chi stipula il negozio, eccezion fatta per quelle palesemente vessatorie. In tutti questi casi, perciò, il G.I dovrà decretarne l’inopponibilità e confermare la sua competenza sulla lite. Impasse risolto. Il G.I. ha risolto l’impasse prendendo atto che questa duplice statuizione rendeva impossibile individuare le effettive intenzioni delle parti, così che nell’incertezza deve essere considerata prevalente la competenza del giudice ordinario.

Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 2012 Fatto e diritto Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza dei 7.9.2012, letta l'istanza volta alla revoca o, in subordine, alla sospensione ex art, 649 c.p.c. dalla provvisoria esecutorietà del d.i. n. 21885/2012 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.6.2012 nei confronti di Mr. Vending s.r.l., istanza depositata dalla debitrice ingiunta ritenuto che, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, l'istanza in oggetto deve trovare qualificazione entro lo schema del procedimento cautelare, sicché - sotto il profilo rituale - nulla quaestio in ordine al potere di questo Giudice di provvedere in ordine alla richiesta cautela rilevato - peraltro - che, per quanto attiene all'individuazione della competenza del Collegio arbitrale la contemporanea esistenza nel dato contrattuale sottoscritto dalle parti, di altra clausola che individua in via esclusiva la competenza dei Foro di Milano, comporta la necessità di accurata indagine, non compatibile con le finalità della presente procedura, in ordine all'effettiva volontà delle parti, dovendosi in caso di incertezza dare preminenza alla competenza del Giudice ordinario ritenuto divenendo al merito, la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto da Mr. Vending s.r.l. è stata concessa sulla base dell'esistenza di un documento - non disconosciuto - concretizzante un riconoscimento di debito da parte dall'odierna opponente, sicché non può essere revocata in dubbio la origine dei presupposti ex art. 642 c.p.c. rilevato infine che - alla luce del globale tenore dell'opposizione nonché delle allegazioni documentali – non ricorrono, allo stato, i gravi motivi onde dar corso alla richiesta sospensione ex art. 649 c.p.c., mentre per quanto attiene alle problematiche inerenti l’esecuzione in concreto del d.i. opposto trattasi dell’adozione di cautele estranee all’oggetto di quanto qui in discussione ed in ogni caso non di competenza di questo Giudice P.Q.M. Rigetta l’istanza e rimette agli atti al Presidente della sezione feriale per quanto di competenza.