Se manca la denuncia tempestiva, l’azione viene rigettata. Scatta poi la condanna alle spese anche a favore del terzo chiamato

Va rigettata la domanda dell’appaltatore che agisce in via di regresso nei confronti del subappaltatore qualora non sia stato rispettato il termine decadenziale di 60 giorni, stabilito dall’art. 1670 c.c., entro il quale l’appaltatore deve portare a conoscenza del subappaltatore la denuncia del committente. Di conseguenza, quanto alle spese di lite, quelle sostenute dal terzo chiamato in garanzia impropria compagnia di assicurazioni del subappaltatore , una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico dell’appaltatore stesso che, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

La sentenza del Tribunale di Prato del 16 maggio 2012, qui in esame, si segnala per aver affrontato un aspetto particolare, e per certi versi inedito, inerente i rapporti tra appaltatore e subappaltatore in particolare, è stato eccepito che l’azione di regresso non può essere promossa dall’appaltatore se manca una preventiva condanna di quest’ultimo a favore del committente . Tanto è vero che la sentenza medesima dà atto, nella motivazione, dell’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali al riguardo. Tuttavia, la questione viene risolta facendo applicazione della regola che stabilisce il termine decadenziale di 60 giorni, entro il quale l’appaltatore deve portare a conoscenza del subappaltatore la denuncia dei vizi effettuata dal committente principale. Il caso. Veniva affidato un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale multisala e struttura commerciale . L’appaltatore provvedeva a subappaltare le opere di impermeabilizzazione della struttura commerciale. I lavori oggetto di subappalto terminarono nel 2002. A distanza di qualche anno, il committente principale denunciava all’appaltatore la sussistenza di vizi e difetti proprio relativi alle impermeabilizzazioni infiltrazioni d’acqua . Veniva proposto un accertamento tecnico preventivo, all’esito del quale venivano quantificati i costi delle lavorazioni da effettuare onde provvedere alla soluzioni delle problematiche riscontrate. La committente principale quantificava quindi i relativi costi con una dettagliata lettera del marzo 2007 nel successivo mese di maggio, l’appaltatore scriveva al subappaltatore, chiedendo di intervenire per l’eliminazione dei vizi accertati e denunciati onde evitare azioni risarcitorie da parte del committente principale a loro carico. L’appaltatore era però infine costretto a citare in giudizio il subappaltatore, il quale si difendeva anzitutto eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’azione di regresso perché mancava una preventiva condanna a favore del committente e la decadenza dall’azione per decorso del termine di 60 giorni previsto dall’art. 1670 c.c. chiamando tuttavia in garanzia la propria compagnia di assicurazioni . Il Giudice accoglieva l’eccezione preliminare, dichiarando l’intervenuta decadenza dall’azione, anche perché dagli atti risultava una lettera inoltrata dall’appaltatore al committente principale, nella quale si dava atto della ricezione della sua lettera di contestazione, avente ad oggetto proprio le infiltrazioni d’acqua dalla copertura, risalente ad oltre un anno prima febbraio 2006 . Lettera mai portata a conoscenza del subappaltatore. La responsabilità del subappaltatore. In generale occorre anzitutto ricordare che il committente non può agire direttamente nei confronti del subappaltatore, stante la propria estraneità al contratto di subappalto e la perdurante responsabilità dell’appaltatore, in veste di debitore originario, nei suoi confronti. Entra quindi in gioco la specifica disposizione dettata dall’art. 1670 c.c. Responsabilità dei subappaltatori , in base alla quale l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. Quindi, se da un lato, non sussiste alcun rapporto tra committente e subappaltatore, dall’altro, il legislatore ha riconosciuto all’appaltatore la possibilità di agire in regresso nei confronti del proprio subappaltatore. La ratio del breve termine decadenziale di 60 giorni. Lo scopo della disposizione, con particolare riguardo al menzionato termine decadenziale entro il quale l’appaltatore deve portare a conoscenza del subappaltatore la denuncia proveniente dal committente, è quello di porre il subappaltatore tempestivamente nella condizione di poter provvedere alle riparazioni ovvero dimostrare, previe opportune verifiche, che l’opera è esente da vizi. L’appaltatore deve attendere, prima di poter agire in regresso, la propria eventuale condanna. La sentenza, nello rispondere ad una specifica eccezione sollevata dal subappaltatore per cui l’azione di regresso sarebbe stata azionabile solo all’esito di una eventuale condanna dell’appaltatore a favore del committente , svolge anzitutto la considerazione secondo la quale in materia non esistono precedenti giurisprudenziali puntuali. Viene quindi riferita l’opinione dottrinale secondo la quale l’appaltatore può agire in regresso nei confronti del subappaltatore solamente dopo che sia già avvenuta la propria condanna, sia per il tipo di rimedio che può pretendere dal subappaltatore eliminazione dei vizi a sue spese, riduzione del prezzo, risarcimento del danno , sia per quanto riguarda l’ammontare delle somma da esigere. L’appaltatore deve cioè necessariamente attendere di essere stato condannato nei confronti del committente e può solo dopo di ciò promuovere un nuovo ed apposito giudizio contro il subappaltatore o può chiamarlo in garanzia impropria nei giudizio promosso dal committente in base all’art. 106 c.p.c. Ed in ogni caso, solamente se abbia provveduto a comunicare al subappaltatore la denuncia del committente dei 60 giorni stabiliti a pena di decandeza dall’art. 1670 codice civile. Aspetto che quindi che deve essere esaminato prioritariamente. Ogni questione è superata dalla mancata denuncia al subappaltatore nel termine dei 60 giorni. Tuttavia, svolte le osservazioni poco fa richiamate, la sentenza semplifica la decisione con una constatazione secca l’appaltatore non ha portata a conoscenza del subappaltatore la denuncia svolta dal committente nel breve termine stabilito dalla legge. In questo quadro ha assunto una valenza decisiva la lettera, prodotta in atti, con la quale lo stesso appaltatore riscontava una lettere di denuncia dei vizi formulata dal committente, prendendo posizione al riguardo in modo oltretutto piuttosto dettagliato. Ebbene, questa lettera, era stata ricevuta qualsi un anno prima rispetto alla successiva missiva effettivamente inoltrata al subappaltatore. Condanna alle spese anche a favore del terzo chiamato. In definitiva, il Giudice, ritenuta intervenuta la decadenza stabilita dall’art. 1670 c.c., ha rigettato la domanda proposta nei confronti del subappaltatore, condannando l’appaltatore alla rifusione delle spese di lite. Condanna alle spese di lite che il Giudice ha esteso, sempre ai danni dell’attore, anche a favore della compagnia di assicurazioni terza chiamata dal subappaltatore. A questo proposito viene in pratica ribadito un precedente della Cassazione, a tenore del quale, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite Cassazione civile, sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552 .

Tribunale di Prato, sentenza 10 - 16 maggio 2012, n. 696 Giudice Massetani Giovanna Fatto e diritto Con citazione 6.2.2008 la BTP s.p.a. chiedeva la condanna della convenuta T. & amp comma a pagare la somma di euro 362.813,40 determinati anche sulla scorta di ATP esperita in accertamento del costo di ripristino delle impermeabilizzazioni di copertura affidate ad essa in subappalto per il centro commerciale in S,.Bartolo a Cintola Via del comma multisala, e struttura commerciale dopo il cui compimento aveva fatto seguito la raccomma 15 marzo 207 di contestazioni della committente Millenaria s.r.l. dettagliatamente riporate dalla BTP nella raccomandata a T. in data 7 maggio 2007 inviata anche alle società acquirenti dell’immobile Orion s.r.l. e Unicoop Firenze nonché alla Gan Assicurazione s.p.a. raccomandata questa colla quale si chiedeva alla possibile subappaltatrice cortese riscontro allo scopo di avviare il prima possibile i lavori di sistemazione evitando così un’azione risarcitoria dalle Proprietà nei ns. e Vs. confronti”. Al costo dei ripristini venivano aggiunti gli importi per spese già sostenute allo stesso scopo dalla Orion euro 110.000,00 e i danni per lesione all’immagine commerciale provocava alla ditta attrice comma 30.000,00 oltre lo svilimento dell’opera euro 27.500,00 e costi di intervento do professionisti euro 13.464,00 . Si costituiva la T. per sottolineare che il subappalto risaliva al 21.3.2002 e che la domanda veniva proposta circa sei anni dopo la cessazione delle relative opere e in assenza di una domanda risarcitoria avanzata dalla committente Millenaria s.r.l. unica titolare del diritto do agirenei rapporti interni tra società subcommittente B. s.p.a. e società subappaltatrice T. s.n.c. si applica l’art. 1670 c.comma secondo il quale l’appaltatore può agire nei confronti dei subappaltatori, in via di regresso, solo a seguito della comunicazione ad essi della denuncia dei presunti vizi entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, a pena di decadenzaTanto nelle documentazioni allegate con l’atto introduttivo del presente giudizio che durante tutto il corso dell’ATP esperito, controparte non ha mostrato qualsivoglia denuncia per danni promossa nei di lei confronti dalla società committente Millenariapertanto, la domanda ex adverso formulata è inammissibile per carenza di due condizioni dell’azione – legittimazione ad agire ed interesse ad agire – derivando così l’improcedibilità del presente giudizio”. L’art. 1670 ccomma detta L’appaltatore per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”. In mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici, preme osservare come la dottrina tradizionale ritenga che l’appaltatore possa agire in regresso nei confronti del subappaltatore ossia solamente dopo che sia già avvenuta la propria condanna, sia per il tipo di rimedio che può pretendere dal subappaltatore eliminazione dei vizi a sue spese, riduzione del prezzo, risarcimento del danno cfr. art. 1668 c.c. sia per quanto riguarda l’ammontare delle somme da esigere. L’appaltatore deve, cioè, necessariamente attendere di essere stato condannato nei confronti del committente a può solo dopo di ciò promuovere un nuovo ed apposito giudizio contro il subappaltatore o può chiamarlo in impropria garanzia nel giudizio promosso dal committente in base all’art. 106 c.p.c Ed in ogni caso, solamente se abbia provveduto a comunicare al subappaltatore la denuncia del committente nei 60 giorni stabiliti a pena di decadenza dalla norma in esame. Ma è anche risultato che già con la lettera raccomma a firma dell’ing. A.T. in data 24.02.2006 indirizzata a Orion s.r.l. ed alla Warner Collage Cinemas s.p.a., la BTP s.p.a., scriveva Con riferimento alla lettera inviata da Warner Village Cinemas il 23.2.2006 nella quale ci informavate di alcune infiltrazioni d’acqua nei locali della Multisala, con la presente vorremmo significarvi quanto segue - Sinora tutti gli interventi richiesti a sanare le infiltrazioni d’acqua sono stati tempestivamente eseguiti e sono stati risolutivi delle problematiche che di volta in volta si manifestavano e per le quali richiedevate ns. intervento. – Le caratteristiche strutturali dell’edificio e le estensioni delle impermeabilizzazioni sono tali che le infiltrazioni, che di tanto in tanto continuano a verificare, non sono imputabili a ‘gravi difetti’ per i quali l’art. 1669 del c.comma stabilisce in 10 anni la durata della responsabilità dell’appaltatore verso il committente bensì sono da considerarsi come derivanti da necessità di manutenzione ordinaria. Infatti le dilatazioni e le contrazioni termiche delle strutture di copertura in acciaio sono così estese e per niente riconducibili a difetti, ma caratteristiche integranti dell’edificio stesso da indurre stress nelle guaine che di tanto in tanto si fessurano richiedendo, specialmente quando si verificano sbalzi termici stagionali, normale manutenzione al pari di molti altri manufatti. Pertanto riteniamo che, al pari di ogni elemento costruttivo che richiede manutenzione dovuta all’uso e all’età del’edificio, anche le guaine di impermeabilizzazione necessitino cura e manutenzione periodica dal proprietario e/o dal conduttore dell’edificio in oggetto”. La missiva in questione che è stata fatta per il merito, essendo oggetto di opposte valutazioni al riguardo di irrilevanza, secondo parte attrice dimostrativa del pieno consenso sull’esecuzione delle impermeabilizzazioni, tra subappaltante e subappaltatrice, secondo parte convenuta dimostra in primis la decadenza della BTP dal potere di agire in regresso ex art. 1870 c.comma per aver tardato molto più dei 60 giorni concessi nel comunicare alla T. le denuncie di vizi gravi riscontate dalla proprietà nella impermeabilizzazione qui in discussione. Ed è su questa questione preliminare che deve chiudersi la controversia, ponendo a carico alla società soccombente ex art. 91 c.p.comma le spese del processo cagionate alla società convenuta e determinate nella misura necessaria di euro 15.000,00 comprensive degli onorari per attività del difensore e 12,50% di rimborso del relativo carico forfetario di spese dell’ufficio . Non sono provati danni ulteriori ex art. 96 nel testo qui applicabile. E’ meramente consequenziale la condanna di parte attrice per le spese della compagnia necessariamente chiamata in causa dalla T. per l’eventualità caduta che la domanda principale venisse accolta cfr. Cass. 10.11.2011 n. 23552 , da liquidare in totali euro 9.000,00 comprensivi degli onorari e 12,50% di rimborso del relativo carico forfetario di spese dell’ufficio oltre alle percentuali di legge per IVA e CPA. P.Q.M. Respinge la domanda avanzata dalla B.T.P.C.G. s.p.a. nei confronti di T. & amp comma di F.T. s.n.c., restando assorbita quella contro la terza chiamata Groupama Assicurazioni s.p.a. Condanna la società attrice a rimborsare le spese di lite delle avversarie, pari ad euro 15.000,00 oltre IVA e CPA di legge per la T. s.n.comma e ad euro 9.000,00 oltre IVA e CPA di legge per la chiamata in causa Groupama Assicurazioni s.p.a