Il treno parte in ritardo e il tifoso salta il derby: Trenitalia si salva

L’inadempimento non sussiste il mancato trasporto è conseguenza di un evento eccezionale ed imprevedibile, non imputabile al vettore.

L’illegittimità costituzionale di una norma può essere fatta valere sino a quando non si sia formato il giudicato sul fatto eccepito. Il titolo di viaggio, che non prevede prenotazione del posto, è spendibile in un periodo di tempo lungo e origina un'obbligazione generica del vettore. Se per circostanze sopravvenute ed imprevedibili non esegue il contratto di trasporto, il vettore non risponde dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali. Così afferma il Tribunale di Prato nella sentenza n. 1304/11, depositata il 18 novembre scorso. Il caso. Un signore acquistava tre biglietti del treno intercity per la tratta Prato-Milano al fine di recarsi ad assistere alla partita di calcio Milan-Inter. A causa della particolare affluenza, però, non riusciva a prendere il treno, che oltretutto partiva con 90 minuti di ritardo. Pur avendo già acquistato i biglietti per l’evento sportivo, non assisteva alla partita ed era comunque costretto a pagare l’albergo. L’uomo, allora, conveniva in giudizio Trenitalia affinché fosse condannata a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Il giudice di pace, accoglieva l’eccezione di improcedibilità improponibilità e rigettava la domanda. La sentenza veniva impugnata. Il reclamo amministrativo non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. L’art. 15, R.D.L. n. 1948/1934, convertito in legge n. 911/1935, prevedeva l’obbligo di proporre reclamo in via amministrativa che, secondo il tenore letterale della norma, costituiva condizione di procedibilità. Tuttavia, il predetto articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo perché il principio generale è quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di interessi generali o di pericolo di abusi o di interessi sociali o di superiori finalità di giustizia non ravvisabili in caso di controversie con le Ferrovie, la norma censurata risulta lesiva del diritto di difesa e costituisce un ingiustificato privilegio dell'Ente ferrovie in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto Corte Cost. n. 296/2008 . L’illegittimità costituzionale di una norma può essere eccepita con riguardo a tutti gli atti processuali la cui validità sia ancora oggetto di sindacato. E’ irrilevante che la pronuncia di incostituzionalità sia intervenuta successivamente all’inizio del giudizio mentre è determinante che l’incostituzionalità sia eccepita prima che sul fatto e/o contesa si sia formato il giudicato. Del resto, l'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza . Al contratto di trasporto si applicano le disposizioni del codice. La disciplina codicistica del contratto di trasporto è applicabile anche al trasporto ferroviario, ma può essere derogata dalla normativa speciale purché sia costituzionalmente legittima Cass. n. 16945/2003 . Nel caso di specie però, deve escludersi l’applicabilità della normativa speciale perché costituzionalmente illegittima. L’inadempimento del creditore-viaggiatore. La condanna al risarcimento dei danni presuppone che sia stata accertata e riscontrata, da una parte, la responsabilità del vettore e, dall’altra, la diligenza del viaggiatore creditore. Nel caso di specie, è stato acquistato un titolo di viaggio generico, ovvero, un titolo di viaggio relativo alla tratta Prato-Milano, non riferito ad un giorno determinato e neanche ad un posto a sedere preciso. Orbene, anche il creditore di una prestazione è tenuto a comportarsi secondo correttezza, a maggior ragione quando, come nel caso, è creditore di un servizio pubblico, non potendo quindi contestare l’inadempimento del debitore quando esso dipenda da eventi estranei ed imprevedibili. L’inadempimento del vettore. Il vettore era obbligato a trasportare il passeggero all’interno di un lasso di tempo imprecisato, senza garanzia del posto a sedere e non era in grado di valutare quando e come si sarebbe concentrata la pluralità di utenti. Nel caso specifico, è accaduto che nel giorno in cui l’acquirente ha deciso viaggiare, a causa di un evento straordinario ed imprevedibile, v’è stato un eccessivo afflusso di persone tanto che, per riportare la situazione all’ordine, è intervenuta la POLFER con conseguente ritardo della partenza pari a 90 minuti. Se l’evento è eccezionale, Trenitalia non deve risarcire. Il Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, contrariamente a quanto deciso dal G.d.P., rilevato che il ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità, ha ritenuto procedibile-proponibile la domanda. Inoltre, nel merito, ha rigettato ogni pretesa sostenendo che non sussiste l’inadempimento di Trenitalia essendo l’obbligazione assolutamente generica ed essendo il mancato trasporto conseguenza di un evento eccezionale ed imprevedibile e, come tale, non imputabile al vettore.

Tribunale ordinario di Prato, sentenza 18 novembre 2011, n. 1304 Giudice Unico Brogi Fatto e diritto R. T. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1265/2007, emessa, in data 12/12/2007, dal Giudice di Pace di Prato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di Trenitalia s.p.a. L’attore ha esposto di aver acquistato tre biglietti, al costo di € 96,00, per assistere alla partita del campionato di calcio di serie A, Inter-Milan, programmata a Milano per la sera dell’11/12/2005. In tale occasione aveva altresì prenotato un albergo per la somma di € 150,00. Aveva infine acquistato, per € 122,64, n. 3 biglietti per il treno Intercity di andata per la tratta Prato-Milano, con partenza alle 15.49 e arrivo alle ore 18.50 e n. 3 biglietti Intercity con prenotazione IC Plus, per il ritorno da Milano a Prato. Tuttavia, l’Intercity Partenope 586, che doveva partire da Prato alle 15.49 arrivava nella stazione con 90 minuti di ritardo ed i passeggeri non riuscivano a salire, in quanto quelli già presenti occupavano tutti i posti, fino ad arrivare alle porte di chiusura automatica. Il treno restava quindi fermo per 50 minuti e partiva con oltre due ore di ritardo rispetto all’orario programmato. L’attore ha pertanto instaurato una causa presso il Giudice di Pace di Prato, per sentir condannare Trenitalia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, riportati per effetto dell’inadempimento contrattuale del contratto di trasporto concluso in data 11/12/2005. La domanda veniva tuttavia respinta, in accoglimento di un’eccezione di improponibilità ed inammissibilità. L’attore ha pertanto impugnato la sentenza del giudice di prime cure, proponendo i seguenti motivi di appello 1. contro la declaratoria di improcedibilità della domanda l’art. 15 R.D.L. n. 1948/1934, convertito in legge n. 911/1935 che imponeva la proposizione di un reclamo in via amministrativa, con il termine di 120 giorni per la proposizione dell’azione davanti al g.o. , è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2008 2. contro la declaratoria di inammissibilità della domanda l’art. 11 R.D.L. n. 1948/1934, convertito in legge n. 911/1935 Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che dà luogo alla domanda d’indennizzo.” , è superato a seguito dell’entrata in vigore del codice del consumo, adottato con d. lgs. n. 206/2005. Tale norma impone infatti l’applicazione di una clausola vessatoria, nella misura in cui consente a Trenitalia di limitare unilateralmente la sua responsabilità, limitando il risarcimento del danno al solo rimborso totale o parziale del biglietto 3. omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale il Giudice di Pace, ha infatti ritenuto che la domanda fosse limitata al solo risarcimento del danno patrimoniale. Si è costituita Trenitalia s.p.a., che, a fronte dei motivi d’appello della controparte, ha rilevato che 1. la declaratoria di incostituzionalità dell’15 R.D.L. n. 1948/1934, convertito in legge n. 911/1935, è sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado 2. la domanda risarcitoria è inammissibile ex art. 11 R.D.L. n. 1948/1934 tale norma non costituisce una clausola contrattuale, ma una norma regolamentare generale efficace nei confronti di tutti gli utenti. Una conferma di tale assunto si ha proprio nel fatto che la norma che stabiliva il ricorso amministrativo preventivo è stata dichiarata incostituzionale, cosa che non sarebbe stata necessaria se il testo normativo richiamato avesse natura contrattuale 3. insussistenza della responsabilità contrattuale di Trenitalia il ritardo accumulato dal treno è dovuto all’intervento della Polfer, che è dovuta intervenire nelle precedenti fermate del treno a Roma ed Arezzo, in ragione dell’ingente numero di persone che cercavano di salire sul treno. Tale circostanza si è verificata anche alla stazione di Prato. Inoltre, il biglietto dell’Intercity non presuppone necessariamente la prenotazione del posto numerato, come avviene per l’Eurostar 4. il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, è ammissibile solo nel caso di lesione di diritto inviolabile della persona. In primo luogo occorre dare atto dell’appellabilità della sentenza impugnata, sebbene pronunciata secondo equità, in quanto avente ad oggetto in primo luogo un motivo di improponibilità che, ex art. 339, III comma, c.p.c., integra un’ipotesi di violazione delle norme sul procedimento. La censura è fondata posto che l’art. 15 R.D.L. n. 1948/1934 è stato dichiarato incostituzionale per effetto della Sentenza n. 296/2008, secondo la quale È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, riprodotto dall'art. 17 del d.m. 13 dicembre 1956, che subordina obbligatoriamente la proposizione delle azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore. Premesso che il principio generale è quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che può essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione, solo in presenza di interessi generali o di pericolo di abusi o di interessi sociali o di superiori finalità di giustizia non ravvisabili in caso di controversie con le Ferrovie, la norma censurata risulta lesiva del diritto di difesa e costituisce un ingiustificato privilegio dell'Ente ferrovie in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, sicché l'adeguamento della disposizione impugnata ai precetti costituzionali deve avvenire rimettendo all'interessato la scelta tra il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa fatta salva, nel contempo, la successiva attivazione dell'impugnativa innanzi al magistrato oppure l'immediato ricorso all'azione giudiziaria.”. È irrilevante che la declaratoria di incostituzionalità sia intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Difatti, è solo il giudicato a scindere il legame tra legge e fattispecie concreta, facendo sì che la sentenza si ponga come regola esclusiva di quest’ultima. Sul punto la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, ha confermato che L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza.” Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010 . Nel caso in esame, essendo la declaratoria di incostituzionalità intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza del giudice di prime cure, ma prima del suo passaggio in giudicato, il decisum del Giudice delle leggi è pienamente applicabile, con la conseguenza fondatezza del motivo d’appello. Deve pertanto essere riformata la sentenza del giudice di prime cure, laddove dichiara l’improcedibilità della domanda per la mancata proposizione del reclamo amministrativo. Ciò determina la necessità per il giudice d’appello di scendere nell’esame del merito della res in iudicio deducta . Nella specie viene contestato dalla parte attrice, odierna appellante, l’inadempimento del contratto di trasporto. Con riferimento al regime di ripartizione dell’onere della prova si applica il decisum delle S.U. della Corte di Cassazione del 2001 sentenza n. 13533 , in base al quale il creditore deve dare la prova della fonte del diritto e della scadenza del termine, limitandosi ad allegare l’altrui inadempimento, mentre il debitore deve dare la prova di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione fatto estintivo o della causa non imputabile fatti impeditivo . Nel caso del contratto di trasporto l’art. 1680 c.comma prevede poi che Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione.” A tal fine viene in rilievo il parametro normativo di cui all’art. 11 R.D.L. n. 1948/1934, di cui la parte attrice contesta il carattere vessatorio, mentre la parte convenuta esclude il contrasto con la normativa a tutela del consumatore, trattandosi di norma regolamentare. In tale senso la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che Invece l'art. 1680 cod. civ. prevede che la disciplina codicistica possa esser derogata dalla normativa speciale per alcuni tipi di trasporto, tra cui quello ferroviario, senza che le relative leggi speciali possano esser sospettate di incostituzionalità, perché, come ha stabilito la corte Costituzionale, sono dettate nell'interesse generale, in quanto oneri eccessivi inciderebbero sulle tariffe, e tali ragioni permangono anche dopo la trasformazione dell'Ente FF.SS. in s.p.a. perchè è cambiata la natura giuridica del soggetto, ma non quella del servizio, che resta pubblico perché la società lo esercita per concessione dello Stato. Perciò, pur essendo il contratto, che interviene tra viaggiatore e ferrovie dello Stato, di natura privata, si applicano le norme speciali sui limiti di responsabilità in caso di inadempimento, ammissibili anche secondo le norme generali, se il sinistro non colpisce il viaggiatore art. 1681 cod. civ. .” Cass. 11 novembre 2003 sent. 16945 . Nondimeno, prima di risolvere la questione giuridica relativa alla natura dei limiti di responsabilità di Trenitalia, assume carattere prioritario la stessa possibilità di configurare nell’ipotesi de qua l’inadempimento della convenuta. Risulta infatti provato non solo documentalmente docomma 8 di parte appellata, contenente la relazione del capo servizio del treno , ma in parte affermato anche dalla stessa parte attrice, che il ritardo dell’Intercity la sera dell’11 dicembre 2005, fu determinato da un eccezionale afflusso di persone sul treno, che impose l’intervento della Polfer presso le stazioni nelle quali il treno si fermava. Tale circostanza non può essere addebitata sub specie di inadempimento alla parte convenuta, non essendo possibile prevedere ex ante quante persone possano salire su un treno, che, a differenza dell’Eurostar, non ha l’obbligo di prenotazione. In presenza di comprovate ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, che ostacolino le operazioni all’interno della stazione, non può essere addebitato pertanto al vettore il ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto. Inoltre, l’attore non aveva un biglietto con la prenotazione dei posti su una determinata corsa del treno, ma un biglietto generico sulla tratta Prato-Milano. È pertanto evidente che, in tale ipotesi, la convenuta non si era obbligata a trasportare l’attore e le persone che erano con lui da Prato a Milano in un particolare giorno ad un particolare orario, come avviene, ad esempio, nel caso del treno Eurostar. D’altra parte, anche il creditore, soprattutto nel caso in cui abbia diritto ad una prestazione che si traduce nell’erogazione di un servizio pubblico nei confronti di una pluralità indifferenziata di utenti, è tenuto, in sede di adempimento, al comportamento improntato alla regola di correttezza ex art. 1175 c.c Ne consegue che, in primo luogo, il creditore non può contestare al debitore l’inesatto adempimento, che sia riconducibile ad eventi estranei alla sfera di controllo di quest’ultimo, essendo, oltretutto, avulso dai compiti dell’esercente del pubblico servizio di trasporto il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, come è attestato dal fatto che, in simili casi, il personale di Trenitalia deve rivolgersi necessariamente alla Polizia Ferroviaria. In secondo luogo non possono essere contestate al debitore quelle inesattezze riconducibili ad un’insufficiente organizzazione dell’attività di ricezione della prestazione di trasporto, come è avvenuto nel caso in esame, dove il creditore si è presentato alla stazione di Prato solo poche ore prima dell’evento sportivo che si sarebbe svolto in luogo posto a notevole distanza, come lo stadio di Milano. Stante l’inesistenza dell’inadempimento della convenuta, è infondata la domanda di risarcimento del danno e sono da ritenere assorbite le ulteriori questioni giuridiche. L’appello, in quanto infondato, deve essere quindi rigettato, ponendo a carico della parte attrice le spese del procedimento. P.Q.M. Il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello avverso la sentenza n. 1265/2007, emessa dal Giudice di Pace di Prato in data 12 dicembre 2007, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone rigetta l’appello condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per diritti, € 800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.