Per la conclusione del contratto è necessario l'accordo su tutti gli aspetti

L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, poiché, al fine di porre in essere un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sia sugli elementi principali che quelli secondari, tranne nel caso in cui le parti abbiano dimostrato di non volere subordinare il perfezionamento del contratto al successivo accordo su elementi complementari, nel qual caso, considerata la comune intenzione delle parti, è sufficiente che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19106 del 19 settembre scorso, intende affermare il principio per il quale il contratto è concluso e perfezionato tra le parti soltanto se vi è un accordo su tutti gli aspetti che il contratto va a regolamentare, a meno che le stesse parti non abbiano espressamente stabilito di non attribuire importanza ad alcuni profili di minore rilevanza. L'origine della vicenda un accordo incompleto. La vicenda oggetto della sentenza in commento ha origine dalla trattativa avviata, per corrispondenza, relativa all'acquisto di alcuni appartamenti corrispondenza che, nella prospettazione dell'aspirante compratore, sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere il contratto di compravendita perfezionato, essendo stato raggiunto, anche se parzialmente, un accordo sul prezzo. In tal senso la parte venditrice sarebbe obbligata alla stipula di un atto pubblico per il trasferimento dei beni oggetto di contrattazione. Il Giudice di primo grado rigetta la domande dell'aspirante acquirente che si vede però dare ragione in appello. Da qui il ricorso per Cassazione azionato dalle promittenti venditrici. Proposta ed accettazione. La prima questione, affrontata in termini generali, riguarda le modalità di conclusione del contratto a distanza, ossia tra soggetti non presenti contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo. Nel solco della pregressa giurisprudenza, ed in linea con l'impianto del codice civile, la Corte rileva come il perfezionamento del contratto si ha - ai sensi dell'art. 1326 c.c. - nel momento in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. E' chiaro che tale meccanismo trova applicazione, in primo luogo, relativamente a rapporti contrattuali che si perfezionano tra soggetti distanti, potendo invece, nel caso in cui i contraenti possano comunicare direttamente, il consenso formarsi contestualmente per entrambe le parti. L'accettazione deve essere inequivoca. Ulteriore profilo di interesse attiene alla circostanza che, comunque, la dichiarazione di accettazione - che andrebbe, quindi, a perfezionare il contratto - deve essere espressa in termini oggettivamente comprensibili e non deve dare adito a dubbi secondo la Cassazione, infatti, la dichiarazione di accettazione non può essere intesa nel senso soggettivamente attribuitole dall'autore, se tale senso non corrisponde, nel rispetto del criterio di reciproca lealtà cui deve ispirarsi la condotta tra le parti, a quello in cui può essere inteso dal destinatario della dichiarazione stessa, sulla base dell'oggettiva riconoscibilità del tenore effettivo dell'atto medesimo. In altri termini, proprio perché in tale modalità di perfezionamento del contratto a distanze i contraenti non hanno modo di parlarsi direttamente, anche per risolvere eventuali equivoci, è necessario che l'accettazione sia espressa in termini oggettivi e facilmente comprensibili, senza che alla stessa dichiarazione di accettazione possano attribuirsi altre e diverse intenzioni da parte di colui che l'ha rilasciata e senza che la stessa possa essere interpreta diversamente da chi la rilascia e da chi la riceve. Contratto valido solo se c'è l'accordo su tutti gli elementi del contratto. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene che le parti non abbiano raggiunto, in termini inequivoci, l'accordo nè sul bene oggetto di compravendita - essendo tre gli immobili oggetto di trattative - né sul prezzo, potendo in effetti rinvenirsi diverse interpretazioni in merito al prezzo richiamato dalla parte acquirente. Puntualmente, infatti, il S.C. ha osservato che nella dichiarazione di accettazione del prezzo non era specificato se esso si riferisse alla superficie calpestabile o meno e contestualmente ha rilevato che, in termini oggettivi, non era stata raggiunta un'intesa sugli altri elementi accessori che, pacificamente, le parti avevano escluso dall'accordo, pur essendo rilevanti ai fini delle modalità attuative del contratto, quali i tempi e modi di pagamento del prezzo, la data di stipula del contratto definitivo, l'individuazione certa dell'oggetto della compravendita.